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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n.554
Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni. |
- Gazzetta Ufficiale n. 98 del
28-04-2000
- SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66/L
-
-
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
- VISTO l’articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
-
- VISTO l’articolo 3 della legge 11 febbraio
1994, n.109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di
regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le
modalità indicate nello stesso articolo;
-
- VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400;
-
- SENTITO il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici;
-
- VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 9 giugno 1999;
-
- UDITO il parere del Consiglio di Stato n.123
/99 espresso nell’adunanza generale del 12 luglio 1999;
-
- ACQUISITO in data 23 settembre 1999 il parere
della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281;
-
- ACQUISITI i pareri delle competenti
Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi
rispettivamente in data 10 novembre 1999 e 24 novembre 1999;
-
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella seduta del 10 dicembre 1999;
-
- Sulla proposta del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro dell’ambiente e il Ministro per i beni e
le attività culturali
-
- EMANA
-
- il seguente regolamento
-
-
-
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEI
LAVORI PUBBLICI
-
-
-
CAPO I
-
Potestà
regolamentare
-
-
- Art. 1
- (Ambito di applicazione e calcolo
degli importi)
-
- Il presente regolamento
disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la
denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la
normativa comunitaria.
-
- Le Regioni, anche a statuto speciale, le
Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste
finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura
prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell’ambito di
funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà
legislativa a norma dell’articolo 117 della Costituzione.
-
- Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni
del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione
ai principi desumibili dalla Legge.
-
- In recepimento della normativa comunitaria
successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono
intendersi espressi in Euro.
- Gli importi indicati nel presente regolamento
sono considerati al netto dell’IVA
- Art. 2
- (Definizioni)
-
- 1. Ai fini del presente regolamento si
intende per :
-
- stazioni appaltanti: i soggetti indicati
dall’articolo 2, comma 2, della Legge ;
-
- tipologia delle opere o dei lavori, ai fini
della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il
recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il
completamento e le attività ad essi assimilabili;
-
- per categoria delle opere o dei lavori, ai
fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle
opere o degli impianti da realizzare;
-
- opere o lavori puntuali: quelli che
interessano una limitata area di terreno;
-
- opere o lavori a rete: quelli che,
destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo
unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
-
- opere o lavori di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete,
destinati al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del
paesaggio ;
-
- strutture, impianti e opere speciali
previsti all’articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati all’articolo
72, comma 4;
-
- opere e impianti di speciale complessità, o
di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad
elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo
le definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17, commi 4 e 13,
nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della Legge: le opere
e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due
dei seguenti elementi:
-
- utilizzo di materiali e componenti
innovativi;
-
- processi produttivi innovativi o di alta
precisione dimensionale e qualitativa ;
-
- esecuzione in luoghi che presentano
difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche,
geologiche e ambientali;
-
- complessità di funzionamento d’uso o
necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro
funzionalità ;
-
- esecuzione in ambienti aggressivi;
-
- necessità di prevedere dotazioni
impiantistiche non usuali;
-
- progetto integrale di un intervento: un
progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti,
architettonica, strutturale e impiantistica;
-
- manutenzione: la combinazione di tutte le
azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di
supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella
condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di
approvazione del progetto;
-
- restauro: l’esecuzione di una serie
organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate
al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di
un’opera o di un manufatto;
-
- completamento: l’esecuzione delle
lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata ma non ultimata;
-
- responsabile del procedimento: il
responsabile unico del procedimento previsto dall’articolo 7 della
Legge;
-
- responsabile dei lavori, coordinatore per
la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori: i soggetti
previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro;
-
- appalto integrato: l’appalto avente ad
oggetto ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della
Legge, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
- CAPO II
- Modalità di esercizio della vigilanza
da parte dell'Autorità sui lavori pubblici
-
-
- Art. 3
- (Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici)
-
- 1. L’organizzazione e il funzionamento
dell’Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo,
dell’Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite
al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul
contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall’Autorità
stessa.
- 2. Le modalità di esercizio della vigilanza
sul sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto
dall’articolo 8, comma 2, della Legge.
- 3. Tutte le delibere dell’Autorità sono
trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di
rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 4. Ove ricorrano esigenze di elevata e
specifica professionalità, l’Autorità può avvalersi di supporti esterni,
definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi
professionali.
-
- Art. 4
- (Esercizio della funzione di
vigilanza)
-
- 1. Ai fini dell’esercizio della vigilanza, le
richieste di cui all’articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine
entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
- 2. Ai fini dell’assunzione di notizie e
chiarimenti, l’Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con
indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti
delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i
revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno
sentire.
- 3. L’Autorità può altresì inviare funzionari
per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
- 4. (comma non ammesso al "Visto" della
corte dei conti)
-
- Art. 5
- (Istruttoria e provvedimenti
conseguenti)
-
- 1. In relazione agli elementi acquisiti anche
a norma dell’articolo 4, l’Autorità delibera l’apertura dell’istruttoria in
merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i
soggetti interessati.
- 2. La comunicazione deve contenere gli
elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare
il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può
chiedere di essere sentito.
- 3. Per l’espletamento delle ispezioni nei
casi previsti dalla Legge, l’Autorità si avvale del Servizio Ispettivo
fissando l’oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell’ispezione.
- 4. Salvo quanto previsto dall’articolo 4,
comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti
interessati, e all’accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge
7 agosto 1990, n. 241,e successive modificazioni.
-
- Art. 6
- (Esercizio del potere
sanzionatorio)
-
- 1. L’Autorità provvede alla contestazione
della violazione del dovere di informazione di cui all’articolo 4, commi 6 e
17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui all’articolo 10, comma 1 quater, della Legge,
concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di
eventuali giustificazioni scritte.
- 2. Decorso detto termine, l’Autorità valuta
le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
- 3. I provvedimenti prevedono il termine di
pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo
nei modi e nei termini di legge.
- 4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata
per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle
dimostrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 1 quater, della Legge, il
provvedimento è trasmesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
- 5. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8,
della Legge, l’Autorità informa i soggetti competenti per l’applicazione delle
sanzioni disciplinari. L’amministrazione è tenuta a comunicare all’Autorità
l’esito del procedimento disciplinare.
-
-
TITOLO II
-
ORGANI DEL PROCEDIMENTO E
DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
-
-
-
-
CAPO I
-
Organi del
procedimento
-
-
- Art.7
- (Il responsabile del procedimento per
la realizzazione di lavori pubblici)
-
- 1. Le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta
responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della
fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell’elenco
annuale di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge.
- 2. Il responsabile del procedimento provvede
a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento
risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi
preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra
disposizione di legge in materia.
- 3. Nello svolgimento delle attività di
propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al
dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e
informazioni:
- a) nelle fasi di aggiornamento annuale
del programma triennale;
- b) nelle fasi di affidamento, di
elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo;
- c) nelle procedure di scelta del
contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
- d) sul controllo periodico del rispetto
dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e
prezzo;
- e) nelle fasi di esecuzione e collaudo
dei lavori.
- 4. Il responsabile del procedimento è un
tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento
da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando
l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con
idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a
cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più
interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le
funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono
coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h)
ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
- 5. In caso di particolare necessità nei
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo
inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono
attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura
corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze
sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da
realizzare.
- 6. I soggetti non tenuti alla applicazione
dell’articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei
compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge
e del regolamento che li riguardano.
-
-
- Art. 8
- (Funzioni e compiti del responsabile
del procedimento)
-
- 1. Il responsabile del procedimento fra
l’altro:
- a) promuove e sovrintende agli
accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica
della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli
interventi ;
- b) verifica in via generale la conformità
ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e
promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica ;
- c) redige, secondo quanto previsto
dall’articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla
progettazione ;
- d) accerta e certifica la ricorrenza
delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la
scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica,
coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il
successivo svolgimento delle relative procedure ;
e) coordina le attività necessarie al fine
della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del
contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli
indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione
ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e
degli elaborati richiesti ;
- f) coordina le attività necessarie alla
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano
rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla
progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano
di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- g) convoca e presiede nelle procedure di
licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un
incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire
osservazioni allo stesso;
- h) propone alla amministrazione
aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la
conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli
inviti ; nel caso di trattativa privata effettua le dovute
comunicazioni all’Autorità, promuove la gara informale e garantisce la
pubblicità dei relativi atti ;
- i) richiede all'amministrazione
aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di
idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli
appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
- l) promuove l’istituzione dell’ufficio di
direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai
sensi dell’articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l’affidamento
dell’incarico a soggetti esterni alla amministrazione
aggiudicatrice;
- m) accerta e certifica le situazioni di
carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore
sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti
esterni alla stazione appaltante;
- n) adotta gli atti di competenza a
seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del
progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la
rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle
indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie,
nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo
necessari per conseguire la piena disponibilità degli
immobili;
- p) nel caso di lavori eseguibili per
lotti, accerta e attesta:
- 1 - l’avvenuta redazione, ai fini
dell'inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare
dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
- 2 - la quantificazione, nell’ambito del
programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per
appaltare l'intero lavoro;
- 3 - l’idoneità dei singoli lotti a
costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero
intervento;.
- q) svolge le attività necessarie
all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di
pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del
verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle
procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori
pubblici;
- r) svolge la funzione di vigilanza sulla
realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando
il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- s) raccoglie, verifica e trasmette
all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi
di sua competenza;
- t) accerta la data di effettivo inizio
dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- u) trasmette agli organi competenti della
amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei
lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- v) assicura che ricorrano le condizioni
di legge previste per le varianti in corso d'opera;
- w) irroga le penali per il ritardato
adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle
indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- x) accerta e certifica negli interventi
l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere h) ed i);
- y) propone la risoluzione del contratto
ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
z) propone la definizione bonaria delle
controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
- 2. Il responsabile del procedimento assume il
ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto
che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice
sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere
direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve
contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico.
- 3. Salvo diversa indicazione, il responsabile
del procedimento nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei
lavori:
-
- si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela previste dalla legge;
-
- determina la durata dei lavori o delle fasi
di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o
successivamente;
-
- designa il coordinatore per la
progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
-
- vigila sulla loro attività, valuta il piano
di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e
il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
-
- comunica alle imprese esecutrici i
nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
-
- assicura la messa a disposizione di tutti i
concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell’eventuale piano generale di sicurezza;
-
- trasmette la notifica preliminare
all’organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle
imprese esecutrici l’iscrizione alla camera di commercio industria e
artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica
in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle
varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto
per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali
attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali
effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
- 4. Il responsabile del procedimento svolge i
propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici.
- 5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico,
il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice
l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le
modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere
muniti di assicurazione professionale.
- 6. Gli affidatari dei servizi di supporto di
cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di
progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a
subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano
espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che
risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo
17, comma 9, della Legge.
- 7. Il responsabile del procedimento che violi
gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che
non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla
ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 18 della Legge
relativamente all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni
derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo
comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste
dall’ordinamento di appartenenza.
-
-
-
CAPO II
-
Disciplina dell’accesso agli atti
e forme di pubblicità
-
-
- Art. 9
- (Pubblicità degli atti della
conferenza dei servizi)
-
- 1. Della convocazione della conferenza dei
servizi è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento
della stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del
progetto, da effettuarsi all'Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di
amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme
equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci
giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei
servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con
il relativo verbale.
2. In caso di affidamento mediante
appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o
opportuno procedere alla conferenza dei servizi, l’amministrazione
aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare;
il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di
gara.
Art. 10
(Accesso agli
atti)
1. Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241 sono sottratte all’accesso le relazioni riservate del
direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve
dell’impresa.
TITOLO
III
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
- CAPO I
- La programmazione dei
lavori
-
- Art.11
- (Disposizioni preliminari)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano
uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di
identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità
necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 14 della
Legge.
3. In materia di programmi di lavori pubblici
gli enti locali territoriali applicano le norme previste nei propri ordinamenti
compatibili con le disposizioni della Legge e del regolamento.
Art. 12
(Fondo per accordi
bonari)
1. E' obbligatoriamente inserito nel bilancio,
ove consentito dalla vigente legislazione, un fondo pari ad almeno il tre per
cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel
programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti
dall'applicazione dell’articolo 31 bis della Legge, nonché ad eventuali
incentivi per l’accelerazione dei lavori.
2. Per i lavori finanziati con assunzione di
prestiti o con risorse, aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale
predetta può essere direttamente accantonata sui relativi
stanziamenti.
3. I ribassi d'asta e le economie comunque
realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta
del responsabile del procedimento, ad integrare il fondo di cui al comma
1.
4. Le somme restano iscritte nel fondo fino alla
ultimazione degli interventi previsti dal programma.
5. Non possono essere in ogni caso riportati a
residui importi superiori al dieci per cento dei residui passivi relativi al
programma di riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque
ridurre ulteriormente gli stanziamenti predetti.
6. Le somme del fondo non utilizzate sono
portate in economia e concorrono a determinare il risultato contabile
dell'esercizio in cui gli interventi si sono conclusi.
Art.13
(Programma
triennale)
1. In conformità allo schema-tipo definito con
decreto del Ministro dei lavori pubblici e sulla base degli studi di cui
all’articolo 11, commi 1 e 2, ogni anno viene redatto, aggiornando quello
precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel
successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni
aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e
al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da
avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in
relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i
risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine
ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di
assetto territoriale o di settore, il grado di soddisfacimento della domanda, le
risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità
del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri
elementi.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento
sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è
fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del
procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono
all’aggiornamento definitivo del programma entro 90 giorni dall’approvazione
della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma
3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno
successivo.
Art. 14
(Pubblicità del
programma)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano
all'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base della scheda tipo predisposta
dal Ministero dei lavori pubblici, i programmi triennali, i loro aggiornamenti e
gli elenchi annuali dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 14, comma
11, della Legge.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di
rilevanza nazionale trasmettono i programmi al CIPE entro il 30 aprile di
ciascun anno.
3. Le caratteristiche essenziali degli appalti
di lavori pubblici di importo pari o superiori al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, contenuti nei programmi, sono altresì rese note mediante
comunicazione di preinformazione all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell’Unione Europea.
-
-
CAPO II
-
La progettazione
-
- Sezione prima : Disposizioni
generali
-
- Art. 15
- (Disposizioni
preliminari)
-
- 1. La progettazione ha come fine fondamentale
la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel
rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione,
manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l’altro, a principi
di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di
massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di
massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti,
sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.
- 2. Il progetto è redatto, salvo quanto
disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 16, comma 2,
della Legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare,
definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di
contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di
continuità.
- 3. Al fine di potere effettuare la
manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita
utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle
varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura
dell’appaltatore e con l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da
rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione
dell’opera o del lavoro.
- 4. Il responsabile del procedimento cura la
redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con
allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto.
- 5. Il documento preliminare, con
approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla
tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra l’altro
l’indicazione :
- a) della situazione iniziale e della
possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) degli obiettivi generali da perseguire e
delle strategie per raggiungerli ;
- c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
- d) delle regole e norme tecniche da
rispettare;
- e) dei vincoli di legge relativi al contesto
in cui l’intervento è previsto ;
- f) delle funzioni che dovrà svolgere
l’intervento;
- g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare
;
- h) degli impatti dell’opera sulle componenti
ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità
ambientali;
- i) delle fasi di progettazione da sviluppare
e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
- l) dei livelli di progettazione e degli
elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- m) dei limiti finanziari da rispettare e
della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
- n) del sistema di realizzazione da impiegare.
6. I progetti, con le necessarie
differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono
redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da
assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche
del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia
nella fase di costruzione che in sede di gestione.
- 7. Gli elaborati progettuali prevedono misure
atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio
storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a
tal fine comprendono:
- a) uno studio della viabilità di accesso
ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in
modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il
pericolo per le persone e l’ambiente;
- b) l’indicazione degli accorgimenti atti
ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- c) la localizzazione delle cave
eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di
materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino
ambientale finale;
- d) lo studio e la copertura finanziaria
per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e
restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse
artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
- 8. I progetti sono redatti considerando anche
il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi
l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e
dei servizi esistenti.
- 9. I progetti devono essere redatti secondo
criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di
esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di
rischio per la sicurezza e la salute degli operai.
- 10. Tutti gli elaborati devono essere
sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi
nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche.
- 11. La redazione dei progetti delle opere o
dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all’articolo 2, comma
1, lettere h) ed i), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica
dell’"analisi del valore". In tale caso le relazioni illustrano i risultati di
tali analisi.
- 12. Qualora siano possibili più soluzioni
progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia di
valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da
permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali
possibili.
-
- Art. 16
- (Norme tecniche)
1. I progetti sono predisposti in conformità
alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al
momento della loro redazione.
- 2. I materiali e i prodotti sono conformi
alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme
armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la
normativa applicata.
3. E’ vietato introdurre nei progetti
prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o
provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire
determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o
tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione
specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione
"o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione
dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e
comprensibili.
- Art. 17
- (Quadri economici)
-
- 1. I quadri economici degli interventi sono
predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di
progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in
relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e
prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
- a) lavori a misura, a corpo, in
economia;
- b) somme a disposizione della stazione
appaltante per:
- 1- lavori in economia, previsti in
progetto ed esclusi dall’appalto;
- 2- rilievi, accertamenti e
indagini;
- 3- allacciamenti ai pubblici
servizi;
- 4- imprevisti;
- 5- acquisizione aree o immobili;
- 6- accantonamento di cui all’articolo 26,
comma 4, della Legge;
- 7- spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti;
- 8- spese per attività di consulenza o di
supporto;
- 9- eventuali spese per commissioni
giudicatrici;
- 10- spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche;
- 11- spese per accertamenti di laboratorio
e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;
12 - I.V.A ed eventuali altre imposte.
-
- L’importo dei lavori a misura, a corpo ed
in economia deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle
lavorazioni ed importo per l’attuazione dei piani di sicurezza.
- Sezione seconda: Progetto
preliminare
-
- Art. 18
- (Documenti componenti il progetto
preliminare)
-
- 1. Il progetto preliminare stabilisce i
profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi
livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della
tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto, salva diversa
determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti
elaborati:
- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità
ambientale;
- d) indagini geologiche, idrogeologiche e
archeologiche preliminari;
- e) planimetria generale e schemi
grafici;
- f) prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
- g) calcolo sommario della spesa.
2. Qualora il progetto debba essere posto a base
di gara di un appalto concorso o di una concessione di lavori
pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate
dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e
grafici;
b) è redatto un capitolato speciale
prestazionale.
- 3. Qualora il progetto preliminare è posto a
base di gara per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve
essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla
base del quale sono determinati gli elementi previsti dall’articolo 85, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) da inserire nel relativo bando di
gara.
-
- Art. 19
- (Relazione illustrativa del progetto
preliminare)
-
- 1. La relazione illustrativa, secondo la
tipologia, la categoria e la entità dell’intervento, contiene:
- a) la descrizione dell’intervento da
realizzare;
- b) l’illustrazione delle ragioni della
soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché
delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle
preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in
relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’intervento, anche con
riferimento ad altre possibili soluzioni;
- c) l’esposizione della fattibilità
dell’intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità
ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree
interessate e dell’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali
vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di
qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili
interessati;
- d) l’accertamento in ordine alla
disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità
di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici
servizi;
- e) gli indirizzi per la redazione del
progetto definitivo in conformità di quanto disposto dall’articolo 15,
comma 4, anche in relazione alle esigenze di gestione e
manutenzione ;
- f) il cronoprogramma delle fasi attuative
con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e
collaudo ;
- g) le indicazioni necessarie per
garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli
impianti e dei servizi esistenti.
- 2. La relazione dà chiara e precisa nozione
di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno
influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
- 3. La relazione riferisce in merito agli
aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai
calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la
relazione ne illustra il profilo architettonico.
4. La relazione riporta una sintesi riguardante
forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, l’eventuale
articolazione dell’intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati
del piano economico finanziario.
- Art. 20
- (Relazione tecnica)
-
- 1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo
degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e
categoria dell’intervento da realizzare, con l’indicazione di massima dei
requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento.
-
- Art. 21
- (Studio di prefattibilità
ambientale)
-
- 1. Lo studio di prefattibilità ambientale in
relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo
di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
- a) la verifica, anche in relazione
all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità
dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici,
territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che
settoriale;
- b) lo studio sui prevedibili effetti
della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;
- c) la illustrazione, in funzione della
minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del
sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili
alternative localizzative e tipologiche;
- d) la determinazione delle misure di
compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima
dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
e)
l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano
all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore
per l'esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che
si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
- 2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la
procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità
ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di
selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel
caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione
prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale
consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale
significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali
da mitigare tali impatti.
-
-
- Art. 22
- (Schemi grafici del progetto
preliminare)
-
- 1. Gli schemi grafici, redatti in scala
opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in
relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, e
tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui
all’articolo 21, comma 1, lett. d) sono costituiti:
- a) per opere e lavori puntuali:
- - dallo stralcio dello strumento di
pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale
o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell’intervento da
realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- - dalle planimetrie con le indicazioni
delle curve di livello in scala non inferiore a 1: 2.000, sulle quali sono
riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre
eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- - dagli schemi grafici e sezioni
schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a
permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche
spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori
da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da
rispettare;
- b) per opere e lavori a rete:
- - dalla corografia generale contenente
l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da
realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento
all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi
esistenti, al reticolo idrografico, all’ubicazione dei servizi esistenti
in scala non inferiore a 1: 25.000. Se sono necessarie più corografie, va
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:
100.000;
- - dallo stralcio dello strumento di
pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale
o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da
realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari
più stralci, deve essere redatto anche un quadro d’insieme in scala non
inferiore a 1: 25.000;
- - dalle planimetrie con le indicazioni
delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5.000, sulle quali
sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da
realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie
più planimetrie, deve essere redatto un quadro d’insieme in scala non
inferiore a 1:10.000;
- - dai profili longitudinali e trasversali
altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore
a 1:5.000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non
inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali altre ipotesi
progettuali esaminate;
- - dalle indicazioni di massima, in scala
adeguata, di tutti i manufatti speciali che l’intervento richiede;
- - dalle tabelle contenenti tutte le
quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.
- 2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che
per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli
elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed
esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli. Le
planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative
al soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 14, comma 7, della
Legge.
-
- Art. 23
- (Calcolo sommario della
spesa)
-
- 1. Il calcolo sommario della spesa è
effettuato:
- a) per quanto concerne le opere o i
lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i
corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei
lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri
desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo
metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o
dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
- b) per quanto concerne le ulteriori somme
a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di
massima effettuate in sede di accertamenti preliminari a cura del
responsabile del procedimento.
- Art. 24
- (Capitolato speciale prestazionale
del progetto preliminare)
-
- Il capitolato speciale prestazionale
contiene:
- a) l'indicazione delle necessità
funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno
essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze
della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle
rispettive risorse finanziarie;
- b) la specificazione delle opere generali
e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i
relativi importi;
- c) una tabella degli elementi e
sub-elementi in cui l’intervento è suddivisibile, con l'indicazione dei
relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia
di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Sezione terza: Progetto
definitivo
-
-
- Art. 25
- (Documenti componenti il progetto
definitivo)
-
- 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base
delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in
sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari
ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di
conformità urbanistica o di altro atto equivalente.
- 2. Esso comprende:
- a) relazione descrittiva;
- b) relazioni geologica, geotecnica,
idrologica, idraulica, sismica;
- c) relazioni tecniche
specialistiche;
- d) rilievi planoaltimetrici e studio di
inserimento urbanistico;
- e) elaborati grafici;
- f) studio di impatto ambientale ove
previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità
ambientale ;
- g) calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici;
i) piano particellare di esproprio;
- l) computo metrico estimativo;
- m) quadro economico.
- 3. Quando il progetto definitivo è posto a
base di gara ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) della Legge ferma
restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di
impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui
all’articolo 32, il progetto è corredato dallo schema di contratto e dal
capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo
43. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della
progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte
dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
- 4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché
i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che
nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili
differenze tecniche e di costo.
-
-
- Art. 26
- (Relazione descrittiva del progetto
definitivo)
-
- 1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a
dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il
rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei
benefici attesi.
- 2. In particolare la relazione:
- a) descrive, con espresso riferimento ai
singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri
utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento
dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive
dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e
degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la
funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti
riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e
gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati
esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità
ambientale, di cui all’art. 29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di
apposite indagini e studi specialistici;
c) indica le eventuali cave e discariche da
utilizzare per la realizzazione dell’intervento con la specificazione
dell’avvenuta autorizzazione;
d) indica le soluzioni adottate per il
superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti
esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio
dell’intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze
delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ;
f) contiene le motivazioni che hanno indotto il
progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto
preliminare;
- g) riferisce in merito alle eventuali opere
di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
- h) riferisce in merito al tempo necessario
per la redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello
indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.
- 3. Quando il progetto definitivo è posto a
base di gara e riguarda interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere h) ed i) la relazione deve essere corredata da quanto previsto
all’articolo 36, comma 3.
-
-
- Art. 27
- (Relazioni geologica, geotecnica,
idrologica e idraulica del progetto definitivo)
1. La relazione geologica comprende, sulla base
di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti
nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici
del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra
e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici,
geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di
pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.
- 2. La relazione geotecnica definisce, alla
luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume
di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del
manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso.
Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al
rapporto del manufatto con il terreno.
3. Le relazioni idrologica e idraulica
riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli
studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati
ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di
interesse.
-
- Art. 28
- (Relazioni tecniche e specialistiche
del progetto definitivo)
-
- 1. Ove la progettazione implichi la soluzione
di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che
definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di
progettazione esecutiva.
-
- Art. 29
- (Studio di impatto ambientale e
studio di fattibilità ambientale)
-
- 1. Lo studio di impatto ambientale, ove
previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che
disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto
definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello
studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte
nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle
discariche.
- 2. Lo studio di fattibilità ambientale,
tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce
e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto
preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli
effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e
migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale
avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche
dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio,
alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione
dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso
contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
-
- Art. 30
- (Elaborati grafici del progetto
definitivo)
-
- 1. Gli elaborati grafici descrivono le
principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi individuano le
caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in
relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da
realizzare.
2. Per i lavori e le opere puntuali i
grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed
oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto, da:
- a) stralcio dello strumento urbanistico
generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata
all’intervento;
- b) planimetria d'insieme in scala non
inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area
interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta
centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti
con la specificazione delle varie essenze;
- c) planimetria in scala non inferiore a
1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o
più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi
dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli
edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino
precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le
quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono
riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione
degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a
dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì
integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del
progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta
totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
- d) le piante dei vari livelli, nella
scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso,
delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le
quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in
tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera
e);
- e) almeno due sezioni, trasversale e
longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze
nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale
dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno
prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse,
fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote
altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera
c);
- f) tutti i prospetti, a semplice
contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi
degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei
prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate
adiacenti;
- g) elaborati grafici nella diversa scala
prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti
ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in
particolare per quanto riguarda le fondazioni;
- h) schemi funzionali e dimensionamento di
massima dei singoli impianti, sia interni che esterni ;
- i) planimetrie e sezioni in scala non
inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti
impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi
apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
- 3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si
riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali
per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
- 4. Per interventi su opere esistenti, gli
elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea
rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle
nuove.
- 5. Per i lavori e le opere a rete i grafici
sono costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto
preliminare, anche da:
- a) stralcio dello strumento urbanistico
generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati
dell’intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
- b) planimetria in scala non inferiore a
1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate
dall’intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto
definitivo dell’intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie
più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore
a 1:5.000;
- c) profili longitudinali in scala non
inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni
trasversali;
- d) piante, sezioni e prospetti in scala
non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali
comunque riconducibili ad opere puntuali.
- 6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente
dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo
comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di
cui all'articolo 15, comma 7.
-
- Art. 31
- (Calcoli preliminari delle strutture
e degli impianti)
-
- 1. I calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le
reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle
caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la
definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.
-
- Art. 32
- (Disciplinare descrittivo e
prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo)
-
- 1. Il disciplinare descrittivo e
prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti
prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare
contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle
caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento,
dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
-
- Art. 33
- (Piano particellare di
esproprio)
-
- 1. Il piano particellare degli espropri,
degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle
mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli
asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di
corsi d'acqua.
- 2. Sulle mappe catastali sono altresì
indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione
a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria
dell'intervento.
- 3. Il piano è corredato dall'elenco delle
ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare,
asservire o occupare temporaneamente ed è corredato dell'indicazione di tutti
i dati catastali nonché delle superfici interessate.
- 4. Per ogni ditta va inoltre indicata
l'indennità presunta di espropriazione e di occupazione temporanea determinata
in base alle leggi e normative vigenti, previo occorrendo apposito
sopralluogo.
- 5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui
insiste l'intervento da realizzare è affidato all'appaltatore, questi ha
diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai
proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali
sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.
-
- Art. 34
- (Stima sommaria dell’intervento e
delle espropriazioni del progetto definitivo)
1. La stima sommaria dell’intervento consiste
nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle
lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o
dai listini correnti nell’area interessata.
- 2. Per eventuali voci mancanti il relativo
prezzo viene determinato:
- a) applicando alle quantità di materiali,
mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini
ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto,
dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo all’importo così determinato
una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale
variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei
lavori, per spese generali;
d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per
cento per utile dell'appaltatore.
- 3. In relazione alle specifiche
caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le
somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel
contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a
disposizione della stazione appaltante.
- 4. L’elaborazione della stima sommaria
dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione
informatizzata ; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i
programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione
appaltante.
- 5. Il risultato della stima sommaria
dell’intervento e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico
redatto secondo lo schema di cui all'articolo 17.
-
- Sezione quarta: Progetto
esecutivo
-
- Art. 35
- (Documenti componenti il progetto
esecutivo)
-
- 1. Il progetto esecutivo costituisce la
ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente
ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico
l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di
cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi
alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del
progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio
della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di
conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il
provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto
esecutivo è composto dai seguenti documenti:
- a) relazione
generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di
quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti;
- e) piani di manutenzione dell’opera e delle
sue parti;
- f) piani di sicurezza e di
coordinamento;
- g) computo metrico estimativo definitivo e
quadro economico;
- h) cronoprogramma ;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali
analisi;
- l) quadro dell’incidenza percentuale della
quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il
lavoro;
- m) schema di contratto e capitolato speciale
di appalto.
-
- Art. 36
- (Relazione generale del progetto
esecutivo)
-
- 1. La relazione generale del progetto
esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli
elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i
criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari
costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di
sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di
componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate
negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto
riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da
utilizzare.
- 2. La relazione generale contiene
l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire
sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali,
tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto
definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle
indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di
esecuzione la possibilità di imprevisti.
- 3. La relazione generale dei progetti
riguardanti gli interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
h) ed i), è corredata:
a) da una rappresentazione grafica di tutte le
attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto
del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto
di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi ;
b) da un diagramma che rappresenti graficamente
la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza
logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di
capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di
esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie,
con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell’esecuzione
dell’intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.
- Art. 37
- (Relazioni
specialistiche)
-
- 1. Le relazioni geologica, geotecnica,
idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto
definitivo, le soluzioni adottate.
- 2. Per gli interventi di particolare
complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto
definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da
definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione
degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o del
lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
- 3. Le relazioni contengono l'illustrazione di
tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in
sede di progettazione esecutiva.
-
- Art. 38
- (Elaborati grafici del progetto
esecutivo)
-
- 1. Gli elaborati grafici esecutivi , eseguiti
con i procedimenti più idonei, sono costituiti :
- a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale
ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto
definitivo;
- b) dagli elaborati che risultino necessari
all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e
di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva.
- c) dagli elaborati di tutti i particolari
costruttivi ;
- d) dagli elaborati atti ad illustrare le
modalità esecutive di dettaglio ;
- e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni
che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli
organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari,
definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti ;
- f) dagli elaborati di tutti i lavori da
eseguire per soddisfare le esigenza di cui all’articolo 15, comma
7 ;
- g) dagli elaborati atti a definire le
caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati.
- 2. Gli elaborati sono comunque redatti in
scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in
modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei
lavori in ogni loro elemento.
-
- Art. 39
- (Calcoli esecutivi delle strutture e
degli impianti)
-
- 1 I calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere
eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
- 2. I calcoli esecutivi delle strutture
consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro
aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di
variazioni in corso di esecuzione.
- 3. I calcoli esecutivi degli impianti sono
eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione
specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare
tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro
elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché
consentire di determinarne il prezzo.
- 4. La progettazione esecutiva delle strutture
e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle
opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi,
sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di
realizzazione.
- 5. I calcoli delle strutture e degli
impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa
dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura
e verificabilità.
- 6. Il progetto esecutivo delle strutture
comprende:
- a) gli elaborati grafici di insieme
(carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli
elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1: 10, contenenti
fra l’altro :
- 1) per le strutture in cemento armato o
in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con
l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché
i tracciati delle armature per la precompressione ; resta esclusa
soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere
organizzativo di cantiere;
- 2) per le strutture metalliche o lignee:
tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella
forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e
bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;
resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle
relative distinte pezzi;
- 3) per le strutture murarie: tutti gli
elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.
b) la relazione di calcolo
contenente:
- 1) l'indicazione delle norme di
riferimento;
- 2) la specifica della qualità e delle
caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione
qualora necessarie;
- 3) l'analisi dei carichi per i quali le
strutture sono state dimensionate;
- 4) le verifiche statiche.
- 7. Nelle strutture che si identificano con
l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di
sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei
particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
- 8. Il progetto esecutivo degli impianti
comprende:
- a) gli elaborati grafici di insieme, in
scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli
elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le
notazioni metriche necessarie;
- b) l'elencazione descrittiva
particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni
di calcolo;
- c) la specificazione delle
caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed
apparecchiature.
- Art. 40
- (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti)
-
- 1. Il piano di manutenzione è il documento
complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma,
tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati,
l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la
funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore
economico.
- 2. Il piano di manutenzione assume contenuto
differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento,
ed è costituito dai seguenti documenti operativi :
- a) il manuale d'uso;
- b) il manuale di manutenzione;
- c) il programma di manutenzione;
- 3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso
delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a
permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché
tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni
derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le
operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
- 4. Il manuale d'uso contiene le seguenti
informazioni:
- a) la collocazione nell’intervento delle
parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;
- d) le modalità di uso corretto.
- 5. Il manuale di manutenzione si riferisce
alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli
impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità
tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati,
le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso
ai centri di assistenza o di servizio.
- 6. Il manuale di manutenzione contiene le
seguenti informazioni:
- a) la collocazione nell’intervento delle
parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse
necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle
prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili
direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di
personale specializzato.
- 7. Il programma di manutenzione prevede un
sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o
altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue
parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre
sottoprogrammi:
- a) il sottoprogramma delle prestazioni,
che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- b) il sottoprogramma dei controlli, che
definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare
il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi
momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di
norma;
- c) il sottoprogramma degli interventi di
manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene.
- 8. Il programma di manutenzione, il manuale
d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono
sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione
dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali
aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei
lavori.
- 9. Il piano di manutenzione è redatto a
corredo dei :
- a) progetti affidati dopo sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori
di importo pari o superiore a 35.000.000 di Euro;
- b)progetti affidati dopo dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a
lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro;
- c) progetti affidati dopo diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a
lavori di importo pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a
25.000.000 di Euro;
- d) progetti affidati dopo ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se relativi
a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere
di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, della Legge.
- Art. 41
- (Piani di sicurezza e di
coordinamento)
-
- 1. I piani di sicurezza e di coordinamento
sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono
l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con
riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l’analisi e
la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di
lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da
sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
- 2. I piani sono costituiti da una relazione
tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi
del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle
attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della
durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione,
l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito,
alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza
contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze
pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi
per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le
prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da
tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare
comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso
contenute.
-
- Art. 42
- (Cronoprogramma)
-
- 1. Il progetto esecutivo è corredato dal
cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via
convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli
stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della
consegna.
- 2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto
di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato
dall'appaltatore unitamente all'offerta.
- 3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve
tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.
- 4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei
lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal cronoprogramma.
-
- Art. 43
- (Elenco dei prezzi
unitari)
-
- 1. Per la redazione dei computi
metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono
utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto
specificato all'articolo 34, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi
redatti con le medesime modalità.
-
- Art. 44
- (Computo metrico-estimativo
definitivo e quadro economico)
-
- 1. Il computo metrico-estimativo del progetto
esecutivo costituisce l'integrazione e l’aggiornamento della stima sommaria
dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi
criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 43.
- 2. Il computo metrico-estimativo viene
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo
43.
- 3. Nel quadro economico redatto secondo
l'articolo 17 confluiscono:
- a) il risultato del computo metrico
estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15,
comma 7;
- b) l'accantonamento in misura non
superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in
economia;
- c) l'importo dei costi di acquisizione o
di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato
al progetto;
- d) tutti gli ulteriori costi relativi
alle varie voci riportate all'articolo 17.
- Art. 45
- (Schema di contratto e Capitolato
speciale d'appalto)
-
- 1. Lo schema di contratto contiene, per
quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale
d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante
e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare
riferimento a:
-
- termini di esecuzione e penali;
-
- programma di esecuzione dei lavori;
-
- sospensioni o riprese dei lavori;
-
- oneri a carico dell’appaltatore;
-
- contabilizzazione dei lavori a misura, a
corpo;
-
- liquidazione dei corrispettivi;
-
- controlli;
-
- specifiche modalità e termini di
collaudo;
-
- modalità di soluzione delle
controversie.
- 2. Allo schema di contratto è allegato il
capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare
all’oggetto del singolo contratto.
- 3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso
in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la
specificazione delle prescrizioni tecniche ; esso illustra in
dettaglio:
- a) nella prima parte tutti gli elementi
necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto
dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente
deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- b) nella seconda parte le modalità di
esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le
modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle
caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di
specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di
componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche
principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare
in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le
modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte
progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera h), il capitolato contiene, altresì, l’obbligo
per l’aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e
di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori,
che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità,
strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi
nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni
previste in tre classi di importanza : critica, importante, comune.
Appartengono alla classe :
-
- critica le strutture o loro parti nonché
gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la
sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile
dell’intervento;
-
- importante le strutture o loro parti
nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente,
con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile
dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di
rilevante costo ;
-
- comune tutti i componenti e i materiali
non compresi nelle classi precedenti;
5. La classe di importanza è tenuta in
considerazione :
-
- nell’approvvigionamento dei materiali da
parte dell’aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri
fornitori ;
-
- nella identificazione e rintracciabilità
dei materiali ;
-
- nella valutazione delle non
conformità.
- 6. Per gli interventi il cui corrispettivo è
previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto
indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute
omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita
all'ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate
aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo
metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi
e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti
principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle
aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
- 7. Per gli interventi il cui corrispettivo è
previsto a misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di
ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell’opera o del lavoro
ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
- 8. Ai fini della disciplina delle varianti e
degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 25,
comma 3, primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali
variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti
omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
- 9. Per i lavori il cui corrispettivo è in
parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le
lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente
oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con
l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa
incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
- 10. Il capitolato speciale d'appalto
prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori,
un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art.
42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere,
in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di
varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
-
Sezione quinta : verifiche e validazione
dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
- Art. 46
- (Verifica del progetto
preliminare)
-
- 1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della
Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del
procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto
alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza
dell’intervento.
- 2. La verifica è finalizzata ad accertare la
qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della
soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento
preliminare alla progettazione, e tende all’obiettivo di ottimizzare la
soluzione progettuale prescelta.
- 3. La verifica comporta il controllo della
coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio
economico e ambientale in cui l’intervento progettato si inserisce, il
controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione
progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel
presente regolamento, la valutazione dell’efficacia della soluzione
progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli
obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell’efficienza della soluzione
progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso
minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
-
- Art. 47
- (Validazione del
progetto)
-
- 1. Prima della approvazione, il responsabile
del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la
conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento
preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad
oggetto il progetto definitivo.
- 2. La validazione riguarda fra
l’altro:
- a) la corrispondenza dei nominativi dei
progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei
documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza della documentazione
relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;
- c) l’esistenza delle indagini,
geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di
intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;
- d) la completezza, adeguatezza e
chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e
tecnico-economici, previsti dal regolamento;
- e) l’esistenza delle relazioni di calcolo
delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei
criteri adottati;
- f) l’esistenza dei computi
metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati
grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- g) la rispondenza delle scelte
progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- h) l’effettuazione della valutazione di
impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure,
ove prescritte;
- i) l’esistenza delle dichiarazioni in
merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative
comunque applicabili al progetto;
- l) l’acquisizione di tutte le
approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
l’immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del
progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale
d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della
legalità.
-
- Art. 48
- (Modalità delle verifiche e della
validazione )
-
- 1. Le verifiche di cui agli articoli 46 e 47
sono demandate al responsabile del procedimento che vi provvede direttamente
con il supporto tecnico dei propri uffici, oppure nei casi di accertata
carenza di adeguate professionalità avvalendosi del supporto degli organismi
di controllo di cui all’articolo 30, comma 6, della Legge, individuati secondo
le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di
appalto di servizi. Le risultanze delle verifiche sono riportate in verbali
sottoscritti da tutti i partecipanti.
- 2. Gli affidatari delle attività di supporto
non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare
neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi
subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le
predette attività.
3. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento
dei servizi di cui al comma fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori.
- Art. 49
- (Acquisizione dei pareri e
approvazione dei progetti)
-
- 1. La conferenza dei servizi si svolge dopo
l’acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli
aspetti del progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del
progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste,
e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici.
- 2. Terminata la verifica di cui all’articolo
47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice
procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal
proprio ordinamento.
- 3. In caso di opere o lavori sottoposti a
valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto
previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 8, della Legge.
-
-
-
TITOLO IV
AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
-
-
-
CAPO I
-
Disposizioni
generali
-
-
- Art.50
- (Ambito di
applicazione)
1. Quando ricorre una delle situazioni previste
dall’articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai
soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri
servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto
definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione (seguivano alcune parole non annesse al "Visto" della Corte
dei Conti), secondo le procedure e con le modalità previste dalle
disposizioni del presente titolo.
- 2. Gli importi degli interventi progettati
anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le
variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un
edificio residenziale.
- 3. Ai fini del presente titolo si intendono
per:
- a) prestazioni professionali
speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali
non ricomprese in quelle considerate normali;
- b) prestazioni accessorie: le
prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.
- Art. 51
- (Limiti alla partecipazione alle
gare)
-
- E’ fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi di
cui all’articolo 50, in più di un’associazione temporanea ovvero di
partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione
temporanea.
-
- Il medesimo divieto sussiste per i liberi
professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma,
una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo.
-
- La violazione di tali divieti comporta
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
-
- Nel caso di stazioni appaltanti di
dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l’ambito
territoriale previsto dall’articolo 18, comma 2-ter della Legge si riferisce
alle singole articolazioni territoriali.
-
- Ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della
Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma
1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello
stato membro dell’Unione Europea di residenza.
- Art. 52
- (Articolo non ammesso al "Visto" della
Corte dei conti)
-
- Art. 53
- (Requisiti delle società di
ingegneria)
-
- 1. Ai fini dell'affidamento dei servizi
disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a
disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla
definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e
controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni,
che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della
professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione
dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti
ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad
altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all’esercizio della
professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il
compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle
prestazioni oggetto dell’affidamento ; l’approvazione e la firma degli
elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o
del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione
appaltante.
- 2. Il direttore tecnico è formalmente
consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono
definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di
progettazione, e comunque si quando si trattano in generale questioni relative
allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni,
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di
impatto ambientale.
- 3. Le società di ingegneria predispongono e
aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L’organigramma
riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di
cui all’articolo 50, nell'organigramma sono indicate la struttura
organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta
prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato
al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni
loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all'Autorità. La
verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della
società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi
si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione.
L’indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di
natura tecnica sono comunicate all’Autorità.
-
-
- Art. 54
- (Requisiti delle società
professionali)
-
- 1. Le società professionali, predispongono e
aggiornano l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori
coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche e di controllo della qualità. L’organigramma riporta
altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le
società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti
dall’articolo 53.
-
- Art. 55
- (Commissioni
giudicatrici)
-
- 1. La commissione giudicatrice per il
concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di
servizi è composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti
nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, di cui almeno uno
dipendente della stazione appaltante.
- 2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi
spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione
delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.
-
- Art. 56
- (Penali)
-
- 1. I disciplinari di affidamento dei servizi
di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da
applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali.
- 2. I termini di adempimento delle prestazioni
sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia,
alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo
livello qualitativo.
- 3. Le penali da applicare ai soggetti
incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono
stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del
documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra
lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
- 4. Quando la disciplina contrattuale prevede
l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi
precedenti si applicano ai rispettivi importi.
-
-
-
CAPO II
-
Concorso di idee
-
- Art.57
- (Modalità di
espletamento)
-
- 1. Il concorso di idee è espletato con le
modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la
disciplina di cui all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei
premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP, e
all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri l’importo è
fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP.
- 2. Possono partecipare al concorso, oltre i
soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge,
anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e
iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di
appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego,
con esclusione dei dipendenti dell’amministrazione che bandisce il
concorso.
- 3. Il concorrente predispone la proposta
ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando
non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli
richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della
proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del
tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del bando.
- 4. La valutazione delle proposte presentate
al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita
ai sensi dell’articolo 55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando
di gara.
- 5. Le stazioni appaltanti riconoscono un
congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.
- 6. L'idea premiata è acquisita in proprietà
dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti
tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione
ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e
alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio
qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
-
- Art. 58
- (Contenuto del bando)
-
- 1. Il bando per il concorso di idee
contiene:
a) nome, indirizzo, numeri di telefono e
telefax e di e-mail della stazione appaltante;
- b) nominativo del responsabile del
procedimento;
- c) descrizione delle esigenze della
stazione appaltante ;
- d) eventuali modalità di rappresentazione
delle idee;
- e) modalità di presentazione delle
proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico
economica;
- f) termine per la presentazione delle
proposte;
- g) criteri e metodi per la valutazione
delle proposte;
- h) importo del premio da assegnare al
vincitore del concorso;
i) data di
pubblicazione.
-
-
CAPO III
-
Concorsi di
progettazione
-
- Art. 59
- (Modalità di
espletamento)
-
- 1. L'espletamento del concorso di
progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all’articolo
80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi o del valore stimato dei
servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in
Euro di 200.000 DSP, e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i
Ministeri il valore è fissato nel controvalore in Euro di 130.000 DSP. Il
termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a
novanta giorni.
2. Il concorso è di norma aggiudicato con
pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari
ragioni.
- 3. Nel concorso di progettazione sono
richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari
a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora
il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il
sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene
anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione
e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al
vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo
presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare
calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma
compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti
meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto
preliminare.
5. Con il pagamento del premio le
stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al
vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando,
possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere
stabiliti nel bando .
6. In caso di intervento di particolare
rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso
articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione
del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la
valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e
selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di
premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando,
è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale
possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.
Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I
tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta
giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.
7. Le stazioni appaltanti, dandone
adeguata motivazione, possono altresì procedere, all’esperimento di un
concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un
progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.
-
- Art. 60
- (Contenuto del bando)
Il bando per i concorsi di progettazione, oltre
agli elementi elencati dall’articolo 58, contiene l’indicazione:
- a) della procedura di aggiudicazione
prescelta ;
- b) del numero di partecipanti al secondo
grado selezionati secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma
6;
- c) descrizione del progetto;
- d) del numero, compreso tra dieci e
venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;
- e) delle modalità, dei contenuti e dei
termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel
caso di licitazione privata;
- f) dei criteri di valutazione delle
proposte progettuali;
- g) del "peso" o del "punteggio" da
attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata
all’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è
scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;
- h) dell’indicazione del carattere
vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;
i) del costo massimo di realizzazione
all’intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici
fissati nel bando stesso ;
- l) delle informazioni circa le modalità
di presentazione dei progetti;
- m) l’indicazione dei giorni e delle ore
in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione
appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.
- 2. Il bando contiene anche le informazioni
circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è
stato disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione
di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di
particolare interesse.
- 3. Al bando di gara sono allegate le
planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate
dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree
nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15,
comma 5.
-
- Art. 61
- (Valutazione delle proposte
progettuali)
-
- 1. La valutazione delle proposte progettuali
presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e
dei metodi contenuti nell’allegato C.
-
-
-
-
CAPO IV
-
Affìdamento dei servizi
di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP.
- Art. 62
- (Disposizioni generali e modalità di
determinazione del corrispettivo)
-
- 1. I servizi di cui all’articolo 50 di
importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa
adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione
professionale; l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate
formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata.
- 2. I servizi di cui all’articolo 50 il cui
corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla
progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso
tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 DSP, sono affidati
mediante licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica
qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in
Euro di 130.000 DSP.
- 3. La quota del corrispettivo complessivo
riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed
aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali,
in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi
dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di
progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono
aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara,
stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e
per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente
richieste.
- 4. Alla suddetta quota si applicano altresì
l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista
dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello
Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o
degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista
dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.
- 5. La quota del corrispettivo complessivo
riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli
importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di
mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.
- 6. Alla licitazione privata si applicano i
termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi
e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti
dal presente regolamento.
- 7. Qualora per la presentazione dell'offerta
la stazione appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente
complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la
presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà.
- 8. Nel caso di ricorso alla procedura di
urgenza, non derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate nel
bando di gara le relative motivazioni.
- 9. I bandi di gara sono resi noti con le
forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 3.
- 10. La progettazione di un intervento non può
essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l’applicazione
delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio.
-
-
- Art. 63
- (Bando di gara, domanda di
partecipazione e lettera di invito)
-
- 1. Il bando di gara per l'affidamento degli
incarichi contiene:
- a) il nome, l’indirizzo, i numeri di
telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;
- b) l’indicazione dei servizi di cui
all’articolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche
necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione;
- c) l’importo complessivo stimato
dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali
importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei
lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali;
- d) l'ammontare presumibile del
corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese
e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste,
stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;
- e) l'importo massimo, stabilito con
riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni
accessorie;
- f) il tempo massimo per l'espletamento
dell'incarico;
- g) i fattori ponderali da assegnare agli
elementi di valutazione dell'offerta;
- h) il termine non inferiore a 37 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione
delle domande di partecipazione;
- i) l'indirizzo al quale devono essere
inviate le domande;
- l) il termine entro il quale sono spediti
gli inviti a presentare offerta;
- m) il massimale dell'assicurazione
prevista dall'articolo 30, comma 5, della Legge;
- n) il divieto previsto dall'articolo 17,
comma 9, della Legge;
- o) l'importo minimo della somma di tutti
i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla
lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui
all’articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del
bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte
l'importo globale stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da
affidare;
- p) il numero, compreso fra dieci e venti,
dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con
l’applicazione dei criteri di cui all’allegato D.
- q) il nominativo del responsabile del
procedimento.
- 2. Le domande di partecipazione sono
corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente
legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del
soggetto concorrente :
- a) attesta di non trovarsi nelle
condizioni previste dagli articoli 51 e 52;
- b) indica, nel rispetto di quanto
previsto al precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e
specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le
categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha
svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
- c) fornisce l’elenco dei professionisti
che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista
incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.
- 3. Al fine di selezionare i soggetti da
invitare alla presentazione dell’offerta in possesso del requisito tecnico
professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazione appaltanti formano
una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i
criteri fissati dall'allegato D.
4. La lettera di invito è inviata
simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in
possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il
servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di
gara.
- 5. La lettera di invito deve indicare:
-
- il numero massimo di schede di formato A3,
ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei
progetti di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso
tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel
caso di schede di formato A4;
-
- il contenuto, in rapporto allo specifico
servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all’art. 64,
comma 1, lett. b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la
relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta;
-
- l’eventuale suddivisione degli elementi a)
e b) di cui all’articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
- 6. Il termine di presentazione delle offerte
fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla
data di spedizione della lettera stessa.
- 7. I servizi di ingegneria valutabili sono
quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso
di servizi iniziati in epoca precedente.
- 8. La stazione appaltante verifica le
dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere
a) e b) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1 quater della
Legge, per quanto compatibili.
-
-
- Art. 64
- (Modalità di svolgimento della
gara)
l. L'offerta è racchiusa in un plico che
contiene:
a) una busta contenente la documentazione
amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione
presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la
permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e
52;
- b) una busta contenente l'offerta tecnica
costituita :
- 1) dalla documentazione grafica,
descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità
progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali;
- 2) dalla illustrazione delle modalità con
cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
- 3) dal curriculum dei professionisti di
cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati
G ed H;
- c) una busta contenente l'offerta
economica costituita da:
- 1) ribasso percentuale da
applicarsi:
-
- a. alla percentuale per rimborso spesa;
-
- b. alla percentuale per le prestazioni
progettuali speciali di cui all’articolo 63, comma 1, lettera d);
-
- c. agli importi per le prestazioni
accessorie di cui all’art. 63, comma 1, lettera e);
-
- d. alla riduzione percentuale prevista
dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti
pubblici;
2) riduzione percentuale da applicarsi al
tempo fissato dal bando per l’espletamento
dell’incarico.
- 2. Le offerte sono valutate con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i
seguenti elementi:
a) professionalità desunta dalla
documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
- b) caratteristiche qualitative e
metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei
professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b),
punti 2) e 3);
c) ribasso percentuale indicato nell'offerta
economica;
d) riduzione percentuale indicata nell'offerta
economica con riferimento al tempo
- 3. I fattori ponderali da assegnare agli
elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:
-
- per l’elemento a):da 20 a 40;
-
- per l’elemento b):da 20 a 40;
-
- per l’elemento c):da 10 a 30;
-
- per l’elemento d):da 0 a 10.
4. La somma dei fattori ponderali deve essere
pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto
all’importanza relativa di ogni elemento di valutazione.
- 5. In una o più sedute riservate, la
Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei
relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla
apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei
ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica
più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono
prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell’offerta
economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto
rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l’esclusione
dell’offerta.
-
CAPO V
Affidamento dei
servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
- Art. 65
- (Disposizioni
generali)
-
- 1. I servizi di cui all’articolo 50, sono
affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il
corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito
dall’articolo 62, commi 3, 4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro
di 200.000 DSP. Per i Ministeri tale valore è fissato nel controvalore di
130.000 DSP.
- 2. Alle procedure di cui al comma 1 si
applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di
appalto pubblico di servizi per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi
di gara.
- 3. In fase di prequalifica, la stazione
appaltante invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico
una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la
prestazione da svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa
visione dei luoghi da parte dei candidati.
- 4. La stazione appaltante può chiedere, nel
caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 17, comma 1, lettera g)
della Legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 66, comma
1, lettere a), b) e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal
capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal
o dai mandanti, ai quali non possono essere richiesti percentuali di possesso
dei requisiti minimi.
-
- Art. 66
- (Requisiti di
partecipazione)
-
- 1. I requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni
appaltanti con riguardo:
- a) al fatturato globale per servizi di
cui all'articolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti
la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte
l'importo a base d'asta;
- b) all’avvenuto espletamento negli
ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare;
- c) all’avvenuto svolgimento negli
ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte
l'importo stimato dei lavori da progettare;
- d) al numero medio annuo del personale
tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le
unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.
- 2. I servizi di ingegneria valutabili sono
quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
- 3. I concorrenti non devono trovarsi altresì
nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52.
- Art. 67
- (Licitazione privata)
-
- 1. I bandi di gara contengono le indicazioni
previste dall’articolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonché
dell’articolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di
cui all’articolo 80, comma 2.
- 2. Sono invitati a presentare offerta i
soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero
compreso fra cinque e venti.
- 3. Qualora il numero dei soggetti in possesso
dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la
stazione appaltante procede a nuova gara, modificando le relative
condizioni.
- 4. Se il numero dei soggetti in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello
fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene
effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui
all’allegato F) e per i restanti tramite sorteggio pubblico.
- 5. La procedura di scelta degli offerenti
avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente
alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta
riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui allegato F).
- 6. La stazione appaltante nei successivi tre
giorni comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l’esito della
selezione ed il punteggio riportato.
-
- Art. 68
- (Lettera di invito)
-
- l. La lettera di invito a presentare offerta
è inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni
dalla data di spedizione del bando. In caso di procedura d’urgenza il termine
per l'invio delle lettere di invito non può superare i dieci giorni decorrenti
dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione.
- 2. In caso di mancata osservanza dei termini
di cui al comma 1, salva la possibilità di termini maggiori definiti dal
responsabile del procedimento in presenza di particolari e motivate necessità,
la procedura è annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a
spese della stazione appaltante.
- 3. La lettera di invito contiene la richiesta
di elementi utili alla valutazione, che siano strettamente correlati al
servizio da affidare.
-
- Art. 69
- (Pubblico incanto)
-
- 1. Quando la stazione appaltante ricorre alla
procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di
cui all'articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all’articolo
66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme
comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure
di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
-
- Art. 70
- (Verifiche)
-
- 1. La stazione appaltante verifica le
dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1 quater, della Legge per
quanto compatibili.
- 2. La stazione appaltante può procedere
altresì alla verifica prevista dall’articolo 64, comma 6.
-
-
-
TITOLO V
-
SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI
-
-
-
CAPO I
-
Appalti e
concessioni
-
- Sezione prima: Disposizioni
generali
-
- Art. 71
- (Disposizioni
preliminari)
-
- 1. L’avvio delle procedure di scelta del
contraente presuppone l’acquisizione da parte del responsabile del
procedimento dell’attestazione del direttore dei lavori in merito:
- a) alla accessibilità delle aree e
degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti
sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del
progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo
ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
- 2. L'offerta da presentare per l’affidamento
degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla
dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica
della disponibilità (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dewi Conti) della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3. In nessun caso si procede alla
stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l’impresa
appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi
sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata
esecuzione dei lavori.
4. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle
procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di
urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del
contratto.
- Art. 72
- (Categorie di opere generali e
specializzate - strutture, impianti e opere speciali)
-
- 1. Ai fini dei bandi di gara e della
qualificazione delle imprese le opere e i lavori pubblici appartengono ad una
o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere
specializzate.
- 2. Per opere generali si intendono le opere o
i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per
consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte.
- 3. Per opere specializzate si intendono le
lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro
necessitano di una particolare specializzazione e professionalità.
- 4. Si considerano strutture, impianti e opere
speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli
indicati all’articolo 73, comma 3:
- a) il restauro, la manutenzione di
superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili,
di interesse storico, artistico ed archeologico;
- b) l’installazione, la gestione e la
manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio,
di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- c) l’installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di
sollevamento e di trasporto;
- d) l’installazione, gestione e
manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione;
- e) l’installazione, la gestione e la
manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi e simili;
- f) i rilevamenti topografici speciali e
le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali;
- g) le fondazioni speciali, i
consolidamenti di terreni, i pozzi;
- h) la bonifica ambientale di materiali
tossici e nocivi;
- i) i dispositivi strutturali, i giunti
di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici;
- l) la fornitura e posa in opera di
strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
- m) l’armamento ferroviario;
- n) gli impianti per la trazione
elettrica;
- o) gli impianti di trattamento
rifiuti;
- p) gli impianti di
potabilizzazione.
- Art. 73
- (Condizione per la partecipazione
alle gare)
-
- 1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o
lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere
generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la
categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o
lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la
gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa
categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo
più elevato fra le categorie costituenti l’intervento.
- 2. Nel bando di gara è indicato l’importo
complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa
categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le
parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone
l’opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del
concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
- 3. Le parti costituenti l’opera o il lavoro
di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per
cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore
a 150.000 Euro.
-
-
- Art. 74
- (Criteri di affidamento delle opere
generali e delle opere specializzate non eseguite
direttamente)
-
- 1. Le imprese aggiudicatarie, in possesso
della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria
di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente
possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte
le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non sono in
possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni
specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni.
- 2. Le lavorazioni relative a opere generali,
e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4,
indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle
imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative
adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13,
comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso
delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì
scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di
associazioni temporanee di tipo verticale.
- 3. Le imprese qualificate nella categoria di
opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la
manutenzione dell’opera generale stessa.
-
- Art. 75
- (Articolo non ammesso al "Visto della
Corte dei conti)
-
-
-
- Sezione seconda: Appalto di
lavori pubblici
-
-
- Art. 76
- (Procedure di scelta del
contraente)
-
- 1. L’appalto di lavori pubblici è affidato
mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso o trattativa
privata sulla base delle motivate indicazioni del responsabile del
procedimento.
- 2. Non si fa luogo ad appalto-concorso o a
licitazione privata qualora il numero dei candidati qualificati sia inferiore
a tre. In tal caso, la stazione appaltante bandisce una nuova gara mediante
pubblico incanto, anche modificando le relative condizioni, e aggiudica
comunque l’appalto all’esito della seconda procedura.
- 3. Le stazioni appaltanti comunicano ai
candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo
all’aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell’appalto, o l’eventuale
decisione di avviare nuova procedura di affidamento. Delle stesse decisioni è
data comunicazione anche all’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità
Europee.
- 4. Le stazioni appaltanti comunicano altresì
ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo
richieda, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, i
motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della
scelta dell’offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o
di tutela dell’impresa.
- Art. 77
- (Licitazione privata
semplificata)
- 1. Per i lavori di importo inferiore a
750.000 Euro i soggetti elencati all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
della Legge compilano annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il
15 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione
privata semplificata. L’elenco è formato, entro il 31 dicembre di ogni anno
mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso
sul bollettino della Regione dove ha sede il soggetto al quale è stata
presentata la domanda. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite
in elenco nell’ordine di presentazione.
- 2. L’invito a presentare offerte è inoltrato
a trenta concorrenti nel rispetto dell’ordine in cui sono inserite
nell’elenco, e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari per l’affidamento dei lavori.
- 3. comma non ammesso al "Visto" della
Corte dei Conti
4. Le imprese inserite nell’elenco possono
ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i
soggetti dell’elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per
l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito.
5. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione
nazionale la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali le domande
e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni
territoriali.
6. L’elenco dei lavori che la stazione
appaltante intende affidare con la procedura prevista dal presente articolo è
reso pubblico ai sensi dell’articolo 80, comma 4, entro il trenta novembre di
ogni anno.
- Art. 78
- (Trattativa privata preceduta da gara
informale)
-
- 1. La stazione appaltante, quando ricorrono i
presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla gara
informale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti
desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione.
- 2. Le imprese individuate ai sensi del comma
1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di
mandataria di raggruppamento ai sensi della Legge, le offerte oggetto della
negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta.
- 3. La stazione appaltante negozia il
contratto con l’impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o
licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa
prescelta.
- 4. La procedura della gara informale può
essere adottata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui questa non sia
obbligatoria per legge; il numero dei soggetti da invitare può essere
inferiore a quello di legge, e comunque non inferiore a cinque.
-
- Art. 79
- (Termini per le gare)
-
- 1. Nella licitazione privata e nell’appalto
concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può
essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del
bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante
lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con
mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera
spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.
- 2. Le stazioni appaltanti, ricevute le
domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati
in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte.
La lettera di invito deve contenere:
- a) l’indirizzo dell’ufficio cui possono
essere richiesti il capitolato d’oneri ed i documenti complementari, il
termine per presentare la richiesta, nonché l’importo e le modalità di
pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i
suddetti documenti;
- b) il termine di ricezione delle offerte,
l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui
devono essere redatte;
- c) gli estremi del bando di gara;
- d) i criteri di aggiudicazione dell’appalto,
se non figurano nel bando di gara.
- 3. Le informazioni complementari sui
capitolati d’oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere
comunicate dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
- 4. Nei pubblici incanti per appalti di lavori
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il
termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando di gara; per la licitazione privata
lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di
invio dell’invito scritto; per l’appalto-concorso tale termine non può essere
inferiore ad ottanta giorni.
- 5. Quando le offerte possono essere fatte
soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo
di documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di ricezione delle
offerte devono essere adeguatamente aumentati.
6. I capitolati d’oneri ed i documenti
complementari, sempre che richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle
imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della
richiesta.
7. Le informazioni complementari sui capitolati
d’oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno
sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte.
8. Quando, per la loro mole, i capitolati
d’oneri ed i documenti o le informazioni complementari non possono essere
forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al
capitolato d’oneri, i termini di cui al comma 4 devono essere adeguatamente
aumentati.
- 9. Quando la comunicazione di preinformazione
di cui all’articolo 80, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni
prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando,
il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni,
per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a
cinquanta giorni per l’appalto concorso.
10. Nella licitazione privata o
nell’appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle domande di partecipazione
non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
- 11. Nei pubblici incanti relativi a lavori di
importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di
ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data
di pubblicazione del bando ; per la licitazione privata lo stesso termine
non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti;
per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta
giorni.
12. I termini sono calcolati
conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione Europea.
-
-
- Art. 80
- (Forme di pubblicità)
-
- 1. Le caratteristiche essenziali degli
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante
comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione europea.
- 2. Per i lavori di importo pari o superiore
al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i
bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell’Unione europea, per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella
regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data
di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle
comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data
di spedizione.
- 3. Per i lavori di importo pari o superiore
ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli
avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità
previste dal comma 2.
- 4. Per i lavori di importo compreso tra
500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati
sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione
appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente
particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
- 5. Quando l'importo dei lavori posto in gara
non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto
nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della
stazione appaltante.
- 6. E' facoltà della stazione appaltante
ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.
- 7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara
contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l’importo dei
lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di
partecipazione alla gara, l’indirizzo dell’ufficio ove poter acquisire le
informazioni necessarie.
- 8. Le stesse modalità sono osservate per la
pubblicazione dei dati di cui all’articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f
ter) della Legge.
- 9. Ai fini del presente articolo, per
quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione,
in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a
fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali
o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel
relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti
informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa,
la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a
diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il
formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali
quotidiani.
- 10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di
gara è indicato il nome del responsabile del procedimento.
- 11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di
gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di
cui agli allegati I, L, M, N, O.
- 12. L’osservatorio dei lavori pubblici
assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti
statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle
amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente, contenenti il numero e il
valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria,
le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la
nazionalità dell’impresa aggiudicataria.
-
- Art. 81
- (Procedure
accelerate)
-
- 1. Nel caso di licitazione privata, se per
ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui
all'articolo 79, la stazione appaltante può stabilire i termini
seguenti:
-
- un termine di ricezione delle domande di
partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore
in Euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore,
dalla data di pubblicazione del bando;
-
- un termine di ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.
- 2. Sempre che siano state richieste in tempo
utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere
comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
- 3. Le domande di partecipazione alle gare e
gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide
possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o
telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine
indicato al comma 1, lettera a).
-
-
- Art. 82
- (Segretezza e
sicurezza)
-
- 1. Le amministrazioni usuarie del bene
oggetto dell’intervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui
all'articolo 33 della Legge da considerarsi "segrete" ai sensi del R.D. 11
luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 oppure "eseguibili
con speciali misure di sicurezza".
- 2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate
da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge
e della abilitazione di sicurezza.
- 3. La realizzazione delle opere dichiarate
segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo
esperimento di gara informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le
disposizioni previste dall’articolo 78, commi 1, 2, e 3.
- 4. L’impresa invitata può richiedere di
essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un’associazione
temporanea, della quale deve indicare i componenti. L’amministrazione
aggiudicatrice entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi
sull’istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di
autorizzazione.
- 5. Gli incaricati della progettazione, della
direzione dei lavori e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora
esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di
sicurezza.
-
- Art. 83
- (Appalto per l’esecuzione dei lavori
congiunto all’acquisizione di beni immobili)
-
- 1. Se il corrispettivo dell’appalto dei
lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore
dell’appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede
l’importo minimo del prezzo che l’offerente dovrà versare per l’acquisizione
del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l’esecuzione dei
lavori.
- 2. I concorrenti presentano offerte aventi ad
oggetto alternativamente :
-
- il prezzo per l’acquisizione del
bene;
-
- il prezzo per la esecuzione dei
lavori;
-
- il prezzo per la congiunta acquisizione del
bene ed esecuzione dei lavori.
3. Le buste contenenti le offerte specificano, a
pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l’offerta fa
riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.
- 4. L’amministrazione aggiudicatrice dichiara
la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto
l’acquisizione del bene.
- 5. Qualora le offerte pervenute
riguardano:
- a) esclusivamente l’acquisizione del
bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior
offerente;
- b) esclusivamente l’esecuzione di
lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei
lavori, la vendita del bene e l’appalto dei lavori vengono aggiudicati
alla migliore offerta congiunta;
- c) la sola acquisizione del bene ovvero
la sola esecuzione dei lavori ovvero l’acquisizione del bene
congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e
l’appalto per l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore
offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due
migliori offerte separate. In caso contrario l’aggiudicazione, avviene
in favore della migliore offerta relativa all’acquisizione del bene e a
quella relativa all’esecuzione dei lavori.
- 6. Il valore dei beni immobili da trasferire
a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del
procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme
fiscali.
- 7. L’inserimento nel programma triennale dei
beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle
amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali ai fini della
loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi
del secondo comma dell’articolo 828 del codice civile.
-
-
- Sezione terza: Concessione di
costruzione e gestione di lavori pubblici.
-
-
- Art. 84
- (Procedura di scelta del
concessionario di lavori pubblici)
-
- 1. L'affidamento della concessione di lavori
pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall'articolo
91.
- 2. Si applicano i termini previsti ai commi 1
e 5, dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità
di cui all'articolo 80.
-
-
- Art. 85
- (Bando di gara)
-
- 1. Il bando di gara per l’affidamento della
concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara
dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il
costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano
economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:
- a) l’eventuale prezzo massimo che
l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;
- b) l’eventuale prezzo minimo che il
concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il
trasferimento di diritti;
- c) l’eventuale canone da corrispondere
all'amministrazione aggiudicatrice;
- d) la percentuale, pari o superiore al
quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi
secondo le modalità e le condizioni fissate dall’articolo 2, comma 4,
della Legge;
- e) il tempo massimo previsto per
l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- f) la durata massima della
concessione;
- g)il livello minimo della qualità di
gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
- h) il livello iniziale massimo e la
struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro
adeguamento nel tempo;
i) eventuali ulteriori elementi specifici
che saranno inseriti nel contratto;
- l) la facoltà o l’obbligo per il
concessionario di costituire la società di progetto prevista dall’articolo
37 quinquies della Legge.
- 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell’offerta la proposta di
eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti
dell’opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.
-
-
- Art. 86
- (Schema di contratto)
-
- 1. Lo schema di contratto di concessione
indica:
- a) le condizioni relative
all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da
realizzare e le modalità di approvazione da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice;
- b) l'indicazione delle caratteristiche
funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo
standard dei servizi richiesto;
-
- c) i poteri riservati all'amministrazione
aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da
parte del responsabile del procedimento;
- d) la specificazione della quota annuale
di ammortamento degli investimenti;
- e) il limite minimo dei lavori da
appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni
fissate dall’articolo 2, comma 4, della Legge;
- f) le procedure di collaudo;
- g) le modalità ed i termini per la
manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di
controllo del concedente sulla gestione stessa;
- h) le penali per le inadempienze del
concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la
procedura della relativa dichiarazione;
- i) le modalità di corresponsione
dell'eventuale prezzo;
- l) i criteri per la determinazione e
l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere
dall'utenza per i servizi prestati;
- m) l'obbligo per il concessionario di
acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in
sede di approvazione del progetto;
- n) le modalità ed i termini di
adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di
concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di
natura diversa;
- o) le garanzie assicurative richieste per
le attività di progettazione, costruzione e gestione;
- p) le modalità, i termini e gli eventuali
oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice
al termine della concessione.
- Art. 87
- (Contenuti
dell'offerta)
-
- 1. In relazione a quanto previsto nel bando
l'offerta contiene:
- a) il prezzo richiesto dal
concorrente;
- b) il prezzo che eventualmente il
concorrente è disposto a corrispondere all’amministrazione
aggiudicatrice;
- c) il canone da corrispondere
all’amministrazione aggiudicatrice;
- d) il tempo di esecuzione dei
lavori;
- e) la durata della concessione;
f) il livello iniziale della tariffa da
praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e
delle relative modalità;
g) le eventuali varianti al progetto posto a
base di gara.
- 2. All’offerta è inoltre allegato un
dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa
gestione per tutto l'arco temporale prescelto.
-
- Sezione quarta : Lavori in
economia
-
- Art. 88
- (Tipologie di lavori eseguibili in
economia)
-
- 1. I lavori eseguibili in economia sono
individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
- a) manutenzione o riparazione di opere od
impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia
possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli
19 e 20 della Legge;
- b) manutenzione di opere o di impianti di
importo non superiore a 50.000 Euro;
- c) interventi non programmabili in
materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere
differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione
di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a
seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore
inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i
lavori.
- 2. I fondi necessari per la realizzazione di
lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con
mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto
finale.
- 3. Il programma annuale dei lavori è
corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è
possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
- 4. Nel bilancio di previsione sono tenuti
distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia
prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi
sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari
precedenti.
-
-
-
CAPO II
-
Criteri di
aggiudicazione
-
-
- Art. 89
- (Aggiud icazione al prezzo più basso
determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi)
- 1. Quando la gara di pubblico incanto o di
licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco
prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e
verificata la documentazione presentata, aggiudica l’appalto al concorrente
che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei
commi 2 e 3.
- 2. Nel caso di lavori di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, ove il soggetto che
presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale
superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di
legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai
sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della Legge, al responsabile del
procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici della stazione
appaltante, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi
dell’articolo 21, comma 1 bis della Legge e valuta la congruità delle offerte.
Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica,
pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica
l’appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a
cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo
restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
dell’offerta.
- 3. A seguito dell’esclusione dell’offerta
giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l’avvenuta esclusione e
le relative motivazioni all’Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a
darne informativa alla Commissione della Comunità Europea.
- 4. Nel caso di lavori di importo inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP non si procede all'esclusione
automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal
caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile
del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine
di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi
dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o
comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa
offerta e aggiudica l’appalto al migliore offerente rimasto in gara.
-
- Art. 90
- (Aggiudicazione al prezzo più basso
determinato mediante offerta a prezzi unitari)
1. Se la licitazione privata è aggiudicata con
il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la
lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei
lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal
responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura,
nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle
varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la
descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna
le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto
per ogni voce.
- 2. Nel termine fissato con la lettera di
invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli
altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella
quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e
fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta
colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla
quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo
offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal
concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso
percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo
complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
- 3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari
offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in
ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da
lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
- 4. In caso di pubblico incanto, il bando di
gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati
possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia
della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.
- 5. Nel caso di appalto integrato nonché nel
caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo
ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei
lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha
l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame
degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad
integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire
le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto
negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti
che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i
prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a
pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che
l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione
dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso
ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della Legge.
I termini per la presentazione dell’offerta previsti dall’articolo 79, comma
5, sono maggiorati della metà.
- 6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando
di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna
ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate
nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede
all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi
di quanto previsto all’articolo 89, commi 2 e 4.
- 7. La stazione appaltante, dopo
l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede
alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e
immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di
calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra
il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal
ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo
costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti,
eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari
contrattuali.
- 8. Le sedute di gara possono essere sospese
ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di
apertura delle buste delle offerte economiche.
-
- Art. 91
- (Offerta economicamente più
vantaggiosa)
-
- 1. In caso di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da
assegnare agli elementi di valutazione previsti dall’articolo 21, comma 2,
della Legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati
nel bando di gara.
- 2. Lo stesso bando di gara per tutti gli
elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i "sub-pesi" o i
"sub-punteggi" in base ai quali è determinata la valutazione.
- 3. In una o più sedute riservate, la
Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei
relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui all’allegato B.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni
di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa
applicando, tra i criteri di cui all’allegato B, quello indicato nel
bando.
- 4. La stazione appaltante può altresì
procedere alla verifica prevista all’articolo 64, comma 6.
-
- Art. 92
- (Commissione giudicatrice e modalità
di scelta dei commissari)
-
- 1. Nelle commissioni giudicatrici di cui
all’articolo 21, comma 4, della Legge, tutti i commissari sono scelti
pubblicamente mediante sorteggio, ad eccezione del Presidente che è nominato
direttamente dalle stazioni appaltanti.
- 2. Ai fini del sorteggio il responsabile del
procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini
professionali, dalle facoltà universitarie e dalla stazione appaltante.
Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi
richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria
discrezione nell’ambito dei soggetti inadempienti.
- 3. L'atto di nomina dei membri della
commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento
dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una volta sola per
giustificati motivi.
- 4. Al momento dell'accettazione
dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di
incompatibilità di cui all'articolo 21, comma 5, della Legge.
- 5. Il componente di commissione giudicatrice
che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di
uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle
attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal
partecipare alle operazioni di gara.
-
-
- TITOLO VI
- SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI
PUBBLICI
-
-
- Art. 93
- (Riunione di Imprese)
-
- 1. Sono ammessi a presentare offerta per gli
appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano
conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.
- 2. In caso di licitazione privata, di appalto
concorso o di trattativa privata, l’impresa invitata individualmente ha la
facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di
imprese riunite, ai sensi del comma 1.
- 3. La violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 5-bis della Legge comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.
- 4. Le imprese riunite in associazione
temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al raggruppamento.
-
-
- Art. 94
- (Fallimento dell’impresa mandataria o
di un'impresa mandante)
-
- 1. In caso di fallimento dell'impresa
mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione
appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa
che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché abbia
i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di
recedere dall’appalto.
- 2. In caso di fallimento di una delle imprese
mandanti ovvero, qualora si tratti di un’impresa individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l’impresa
capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a
mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
-
- Art. 95
- (Requisiti dell'impresa singola e di
quelle riunite)
1. L’impresa singola può partecipare alla gara
qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori
ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle
categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle
lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- 2. Per le associazioni temporanee di imprese
e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis),
della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole
devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle
misure minime del 40% ; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura
maggioritaria.
- 3. Per le associazioni temporanee di imprese
e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis),
della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria
prevalente ; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi
alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti
dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
- 4. Se l'impresa singola o le imprese che
intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al
presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i
lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo
complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni
possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad
essa affidati.
- 5. Il mandato conferito all'impresa
capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata
autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante
dell’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca
per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.
- 6. Al mandatario spetta la rappresentanza
esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
- 7. Ai fini del presente regolamento, il
rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione
delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
-
- Art. 96
- (Società tra imprese
riunite)
-
- 1. Le imprese riunite dopo l’aggiudicazione
possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V
del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria,
totale o parziale, dei lavori.
- 2. La società subentra, senza che ciò
costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza
necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o
parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite
ai sensi della Legge.
- 3. Il subentro ha effetto dalla data di
notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e
subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle
imprese.
- 4. Tutte le imprese riunite devono far parte
della società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di
esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle
sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
- 5. Ai soli fini della qualificazione, i
lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate,
secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
-
- Art. 97
- (Consorzi stabili di
imprese)
-
- 1. I consorzi stabili di imprese di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la
facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca
subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei
confronti della stazione appaltante.
- 2. I consorzi stabili conseguono la
qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle
singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
- 3. Il conseguimento della qualificazione da
parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione
delle singole imprese consorziate, ma il documento di qualificazione di queste
ultime deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio
stabile, nonché l'indicazione di tutti gli altri soggetti partecipanti.
- 4. Per i primi cinque anni dalla costituzione
ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente,
posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole
imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese
mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese.
- 5. In caso di scioglimento del consorzio
stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio.
Le quote di assegnazione devono tenere conto dell'apporto reso dai singoli
consorziati nell'esecuzione dei lavori.
-
- Art. 98
- (Requisiti del
concessionario)
1. I soggetti che intendono partecipare alle
gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con
la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto
previsto dagli articoli 8 e 9 della Legge con riferimento ai lavori direttamente
eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
-
- fatturato medio relativo alle attività
svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per
l’intervento;
-
- capitale sociale non inferiore ad un
ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;
-
- svolgimento negli ultimi cinque anni di
servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non
inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per
l’intervento;
-
- svolgimento negli ultimi cinque anni di
almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo
medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto
dall’intervento.
- 2. In alternativa ai requisiti previsti dalle
lettere c) e d) del comma 1 il concessionario può incrementare i requisiti
previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata dal bando di gara,
comunque compresa fra il doppio e il triplo.
- 3. Se il concessionario non esegue
direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso
esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e
d).
- 4. Qualora il candidato alla concessione sia
costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i
requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla
capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista
dall’articolo 95.
-
-
- Art. 99
- (Requisiti del promotore)
-
- 1. Possono presentare le proposte di cui
all’articolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 10
e 17, comma1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in via
professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di
consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e
dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in
modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo
almeno pari a quello oggetto della proposta.
- 2. Possono presentare proposta anche soggetti
appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura
maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità
stabiliti nel comma 1.
- 3. Al fine di ottenere l’affidamento della
concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o
consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 98.
-
-
TITOLO VII
GARANZIE
-
-
- Art. 100
- (Cauzione
provvisoria)
-
- 1. La cauzione provvisoria prevista
dall’articolo 30, comma 1, della Legge può essere costituita a scelta
dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria
Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a
favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere costituita, sempre a
scelta dell’offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante
polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice
richiesta.
- 2. La cauzione provvisoria deve essere
accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del
concorrente dell’appalto o della concessione.
-
-
- Art. 101
- (Cauzione definitiva)
-
- 1. La cauzione definitiva deve permanere fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- 2. La cauzione viene prestata a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché
a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del
maggior danno.
- 3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di
valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
- 4. La stazione appaltante può richiedere
all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
-
- Art. 102
- (Fideiussione a garanzia
dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)
-
- 1. L'erogazione dell'anticipazione, ove
consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori.
- 2. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti.
- 3. La fideiussione a garanzia del pagamento
della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il
tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo
provvisorio ed il collaudo definitivo.
-
- Art. 103
- (Polizza di assicurazione per danni
di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)
-
- 1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai
sensi dell'articolo 30, comma 3, della Legge, a stipulare una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La
somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
- 2. Il massimale per l'assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata
per le opere con un minimo di 500.000 Euro, ed un massimo di 5.000.000 di
Euro.
- 3. La copertura assicurativa decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.
- 4. Il contraente trasmette alla stazione
appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori.
- 5. L’omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta
l’inefficacia della garanzia.
-
- Art. 104
- (Polizza di assicurazione
indennitaria decennale)
-
- 1. Per i lavori di cui all'articolo 30, comma
4, della Legge, l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento
della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve
essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il
limite massimo di 14.000.000 di Euro.
- 2. L'appaltatore e il concessionario sono
altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di
assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con
massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro.
- 3. La liquidazione della rata di saldo è
subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.
-
- Art. 105
- (Polizza assicurativa del
progettista)
-
- 1. Le stazioni appaltanti richiedono ai
progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui
all'articolo 30, comma 5, della Legge. Tale polizza copre la responsabilità
professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione
e/o maggiori costi.
- 2. Si intende per maggior costo la differenza
fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per
l’esecuzione dell’intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i
costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un
progetto esente da errori ed omissioni.
- 3. Per nuove spese di progettazione si
intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo
iniziale di progettazione sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per
motivate ragioni, affidino con le procedure di cui alla Legge ed al presente
regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al
progettista originariamente incaricato. L'obbligo di nuovamente progettare i
lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante
deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.
- 4. Il progettista, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia
di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile
generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico
riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei
lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo
provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la
decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto
affidatario.
- 5. Nel caso in cui il pagamento dei
corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di
anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna
anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il
saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo
svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della
polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli
elaborati progettuali.
- 6. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla
ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante
la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna
offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal
ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso
inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il
responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli,
l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
- 7. Qualora l'assicuratore non proceda alla
comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua
dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un
perito designato dall'Autorità nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo
151, comma 6. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato
entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, l’Amministrazione dà
comunicazione all’ISVAP.
-
- Art. 106
- (Polizza assicurativa del dipendente
incaricato della progettazione)
-
- 1. Qualora la progettazione sia affidata a
proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere del rimborso al
dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre
garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da
garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione
dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo
per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della
Legge.
-
- Art 107
- (Requisiti dei
fideiussori)
-
- 1. Le garanzie bancarie sono prestate da
istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
- 2. (Comma non ammesso al "Visto" della
Corte di conti)
- 3. Le garanzie assicurative sono prestate da
imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 4. Le fideiussioni devono essere conformi
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell’industria di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici.
-
- Art. 108
- (Garanzie di concorrenti
riuniti)
-
- 1. In caso di riunione di concorrenti ai
sensi dell'articolo 13 della Legge, le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria
o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità
solidale nel caso di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge, e con
responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 13, comma 3, della
Legge.
-
-
-
TITOLO VIII
-
IL CONTRATTO
-
-
- Art. 109
- (Stipulazione ed approvazione del
contratto)
-
- 1. La stipulazione del contratto di appalto
deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di
pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta
giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa
privata e di cottimo fiduciario.
- 2. Per gli appalti di competenza di
Amministrazioni statali, l'approvazione del contratto deve intervenire entro
sessanta giorni dalla data di stipulazione.
- 3. Se la stipula del contratto o
la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi
precedenti, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei
Conti), sciogliersi da ogni impegno o (seguiva una parola non ammessa al "Visto"
della Corte dei Conti)
recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza,
all’impresa non spetta alcun indennizzo.
- 4. (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei Conti)L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la
consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori
ivi compresi quelle per opere provvisionali.
-
-
- Art. 110
- (Documenti facenti parte integrante
del contratto)
-
- 1. Sono parte integrante del contratto e
devono in esso essere richiamati:
- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici
progettuali;
- d) l'elenco dei prezzi
unitari ;
- e)i piani di sicurezza previsti
dall’articolo 31 della Legge;
- f) il cronoprogramma.
- 2. Sono esclusi dal contratto tutti gli
elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.
-
-
- Art. 111
- (Contenuto dei capitolati e dei
contratti)
-
- 1. Il capitolato generale, i capitolati
speciali e i contratti disciplinano, fra l’altro, nel rispetto delle
disposizioni della Legge e del presente regolamento:
- a) il termine entro il quale devono
essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto e i presupposti in presenza
dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;
- b) i casi e i modi nei quali possono
essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri
di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni
superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di
presupposti;
- c) le responsabilità e gli obblighi
dell’appaltatore per i difetti di costruzione;
- d) i modi e i casi di riconoscimento dei
danni da forza maggiore;
- e) le modalità di riscossione dei
corrispettivi dell’appalto.
- Art. 112
- (Spese di contratto, di registro ed
accessorie a carico dell'appaltatore)
-
- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le
spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni
di progetto.
- 2. La liquidazione delle spese di cui al
comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio
presso cui è stato stipulato il contratto.
- 3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte
le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione.
-
- Art. 113
- (Anticipazione)
-
- 1. Nei casi consentiti dalla legge le
stazioni appaltanti erogano all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data
di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento,
l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme
vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento
degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
- 2. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione
dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.
-
- Art. 114
- (Pagamenti in
acconto)
-
- 1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono
erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili,
pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate
stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell’avanzamento dei lavori
regolarmente eseguiti.
- 2. I certificati di pagamento delle rate di
acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti
contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti,
non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena
raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento
in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Art. 115
(Cessione del corrispettivo
d’appalto)
1. Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della
Legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli
appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio
dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione deve essere stipulata mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata
all’amministrazione debitrice.
3. La cessione del credito da corrispettivo di
appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa
non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario
entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.
- 4. L’amministrazione pubblica, al momento
della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere
la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione.
- 5. In ogni caso, l’amministrazione ceduta può
opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto.
- Art. 116
- (Ritardato pagamento)
-
- 1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate
di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale
sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 26, comma 1, della
Legge.
- 2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso
di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti
dall’articolo 28, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei
termini stessi
3. Nel caso di concessione di lavori pubblici il
cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di
concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.
- 4. L’importo degli interessi per ritardato
pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e
a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza
necessità di apposite domande o riserve.
-
- Art. 117
- (Penali)
-
- 1. I capitolati speciali di appalto e i
contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento
degli obblighi contrattuali.
- 2. I termini di adempimento delle prestazioni
sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia,
alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo
livello qualitativo.
- 3. Per il ritardato adempimento delle
obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da
applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di
elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato
speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1
per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non
superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle
conseguenze legate all'eventuale ritardo.
- 4. Il direttore dei lavori riferisce
tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali
ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora
il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale
superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento
promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 119.
- 5. Qualora la disciplina contrattuale preveda
l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi
precedenti si applicano ai rispettivi importi.
-
- Art. 118
- (Risoluzione dei contratti per reati
accertati)
-
- 1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di
subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione
allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità
dell'intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
-
- Art. 119
- (Risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)
-
- l. Quando il direttore dei lavori accerta che
comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori,
invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti
regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
- 2. Su indicazione del responsabile del
procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
- 3. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dispone la risoluzione del contratto.
- 4. Qualora, al fuori dei precedenti casi,
l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere
i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il
termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
- 5. Scaduto il termine assegnato, il direttore
dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza,
con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e
ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del
procedimento.
- 6. Sulla base del processo verbale, qualora
l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile
del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
-
- Art. 120
- (Inadempimento di contratti per
cottimo)
-
- 1. Per i contratti relativi a cottimo, in
caso di inadempimento dell’appaltatore la risoluzione è dichiarata per
iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore
dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione
appaltante.
-
- Art. 121
- (Provvedimenti in seguito alla
risoluzione dei contratti)
-
- 1. Il responsabile del procedimento, nel
comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di
consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei
lavori.
- 2. In sede di liquidazione finale dei lavori
dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore
inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà
prevista dall’articolo 10, comma 1 ter, della Legge.
-
- Art 122
- (Recesso dal contratto e valutazione
del decimo)
-
- 1. La stazione appaltante ha il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite.
- 2. Il decimo dell'importo delle opere non
eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto
dei lavori eseguiti.
- 3. L’esercizio del diritto di recesso è
preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
- 4. I materiali il cui valore è riconosciuto
dalla stazione appaltante a norma del comma 1sono soltanto quelli già
accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello
scioglimento del contratto.
- 5. La stazione appaltante può trattenere le
opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato
nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma
fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.
- 6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini
e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve
mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione
appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato
d'ufficio ed a sue spese.
-
-
-
TITOLO IX
-
ESECUZIONE DEI
LAVORI
-
-
-
CAPO I
-
Direzione dei
lavori
- Art. 123
- (Ufficio della direzione dei
lavori)
1. Per il coordinamento, la direzione ed il
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le
stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione
lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione
alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
- 2. L'ufficio di direzione lavori è preposto
alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel
rispetto degli impegni contrattuali.
-
- Art. 124
- (Direttore dei
lavori)
-
- 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori
cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e
al contratto.
- 2. Il direttore dei lavori ha la
responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.
- 3. Il direttore dei lavori ha la specifica
responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge
5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme
tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
- 4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte
le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal
presente regolamento nonché:
- a) verificare periodicamente il
possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;
- b) curare la costante verifica di
validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori
ultimati.
- Art. 125
- (Direttori operativi)
-
- 1. Gli assistenti con funzioni di direttori
operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che
lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite
regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono
della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
- 2. Ai direttori operativi possono essere
affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'appaltatore svolga
tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle
strutture;
- b) programmare e coordinare le attività
dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del
cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare
tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto
alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi
correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori
nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause
che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al
direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori
nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma
delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) controllare, quando svolge anche le
funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il rispetto dei
piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere;
- i) collaborare alla tenuta dei libri
contabili.
-
- Art. 126
- (Ispettori di
cantiere)
-
- 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori
di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei
lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di
appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo
pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo
quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni.
- 2. Agli ispettori, possono essere affidati
fra gli altri i seguenti compiti:
- a) la verifica dei documenti di
accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in
qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in
opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle
normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali
sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei
subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare
esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;
- e) l’assistenza alle prove di
laboratorio;
- f) l’assistenza ai collaudi dei lavori
ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;
- g) la predisposizione degli atti
contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.
- Art. 127
- (Sicurezza nei
cantieri)
-
- 1. Le funzioni del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei
cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore
dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le
stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore
operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative
funzioni.
- 2. Le funzioni del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori comprendono:
-
- l’assicurare, tramite opportune azioni di
coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di
sicurezza previsti dalla vigente normativa;
-
- l’adeguare i predetti piani e il relativo
fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all’evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
-
- l’organizzare tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
-
- il proporre alla stazione appaltante in
caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri,
la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
-
- il sospendere in caso di pericolo grave ed
imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
-
- l’assicurare il rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 31, comma 1 bis della Legge.
-
-
CAPO II
-
Esecuzione dei
lavori
-
-
- Sezione prima: Disposizioni
preliminari
-
- Art. 128
- (Ordini di servizio)
-
- 1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il
quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del
responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest’ultimo
all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal
direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo restituisce
firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per
la iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore.
- 2. Il responsabile del procedimento
impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni
occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi
nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e
stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la
quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle
principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
-
-
- Sezione seconda: Consegna dei
lavori
-
- Art. 129
- (Giorno e termine per la
consegna)
-
- 1. Dopo l'approvazione del contratto o,
qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva,
il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla
consegna dei lavori.
- 2. Per le amministrazioni statali, la
consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data
di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del
contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del
contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per
legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni
decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il
termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.
- 3. Il direttore dei lavori comunica
all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e
materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore
gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della
stazione appaltante.
- 4. In caso di consegna in via d'urgenza, il
direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata
stipula del contratto.
- 5. Effettuato il tracciamento, sono collocati
picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari.
L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e
capisaldi.
- 6. La consegna dei lavori deve risultare da
verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell’articolo
121; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento
dell'opera o dei lavori.
- 7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel
giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza
del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.
- 8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per
fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di
quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai
limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad
un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di
calcolo sono stabilite dal capitolato generale.
- 9. La facoltà della stazione appaltante di
non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con
le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei
lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
- 10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia
sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale
termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
- 11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e
10 il responsabile del procedimento ha l’obbligo di informare l’Autorità per
la Vigilanza sui lavori pubblici.
-
- Art. 130
- (Processo verbale di
consegna)
-
- 1. Il processo verbale di consegna contiene i
seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali
riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di
misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi
d'opera concessi all’appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo
verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per
poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
- c) la dichiarazione che l’area su cui devono
eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi
di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la
prosecuzione dei lavori.
- 2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei
locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi
e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante
del processo verbale di consegna.
- 3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi
dell'articolo 129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali
l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare
in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad
intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni.
- 4. Il processo verbale è redatto in doppio
esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di
esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
- 5. Un esemplare del verbale di consegna è
inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme
all'appaltatore, ove questa lo richieda.
- 6. Il capitolato speciale dispone che la
consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di
consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo
richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli
immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole
parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è
quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
- 7. In caso di consegna parziale l’appaltatore
è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le
cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 133.
-
- Art. 131
- (Differenze riscontrate all'atto
della consegna)
-
- 1. Il direttore dei lavori è responsabile
della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato
dei luoghi.
- 2. Se sono riscontrate differenze fra le
condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il
direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del
procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate
rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da
adottare.
- 3. Qualora l’appaltatore intenda far valere
pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto
a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna
con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 165.
-
- Art. 132
- (Consegna di materiali da un
appaltatore ad un altro)
-
- 1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad
un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito
verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la
consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo
appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da
corrispondersi.
- 2. Qualora l’appaltatore sostituito
nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna,
oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in
presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi
firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante
non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate
all'articolo 129, comma 7.
-
- Sezione terza: Esecuzione in
senso stretto
-
- Art. 133
- (Sospensione e ripresa dei
lavori)
-
- 1. Qualora circostanze speciali impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il
direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna.
- 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il
responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o
necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti
previsti dal capitolato generale.
- 3. Il direttore dei lavori, con l'intervento
dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di
sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei
lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
- 4. Nel verbale di sospensione è inoltre
indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane
interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione.
- 5. Nel corso della sospensione, il direttore
dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a
novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della
mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le
necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e
facilitare la ripresa dei lavori.
- 6. I verbali di ripresa dei lavori, da
redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause
della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile
del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il
direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
- 7. Ove successivamente alla consegna dei
lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
8. Le contestazioni dell’appaltatore in merito
alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a
norma dell’articolo 165.
- 9. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso
all’Autorità.
-
- Art. 134
- (Variazioni ed addizioni al progetto
approvato)
-
- 1. Nessuna variazione o addizione al progetto
approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal
direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel
rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della
Legge.
- 2. Il mancato rispetto di tale disposizione
non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in
pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
- 3. Qualora per uno dei casi previsti dalla
Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o
addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il
responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una
perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione
da inviare alla stazione appaltante.
- 4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire
tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori compresi nell'appalto.
- 5. Gli ordini di variazione fanno espresso
riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo
25, comma 3, primo periodo della Legge.
- 6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di
contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136.
- 7. L'accertamento delle cause, delle
condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 25, comma 1, della
Legge consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al
responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a
seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
- 8. Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera b), della Legge, il responsabile del procedimento, su proposta del
direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non
imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità
al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa
le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non
possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti
o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il
responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso
previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera b-bis) della Legge la descrizione
del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle
caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della
prevedibilità o meno del rinvenimento.
- 9. Le perizie di variante, corredate dai
pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo
decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato
il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a
quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi,
le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento,
sempre che non alterino la sostanza del progetto.
- 10. Sono approvate dal responsabile del
procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni
di cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, della Legge che prevedano un
aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario
del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento
per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali
economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
- 11. I componenti dell'ufficio della direzione
lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni
derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo.
Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o
lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta
regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad
evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni
culturali e ambientali.
-
- Art. 135
- (Diminuzione dei
lavori)
-
- 1. La stazione appaltante, durante
l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto
una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal
capitolato generale.
-
- Art. 136
- ( Determinazione ed approvazione dei
nuovi prezzi non contemplati nel contratto)
-
- 1. Quando sia necessario eseguire una specie
di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie
diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i
nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui
all'articolo 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di
lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile
l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi.
- 2. Le nuove analisi vanno effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi.
- 3. I nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle
somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere
ammessi nella contabilità dei lavori.
- 4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al
ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma
4, della Legge.
- 5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi
prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
-
- Art. 137
- (Contestazioni tra la stazione
appaltante e l'appaltatore)
-
- 1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore
comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il
responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione
al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del
procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilità in occasione della sottoscrizione.
- 2. Se le contestazioni riguardano fatti, il
direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo
verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore
per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di
otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.
- 3. L’appaltatore, il suo rappresentante,
oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile
del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
- 4. Contestazioni e relativi ordini di
servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
-
- Art. 138
- (Sinistri alle persone e danni alle
proprietà)
-
- 1. Qualora nella esecuzione dei lavori
avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei
lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile
del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose.
-
- Art. 139
- (Danni)
-
- 1. Nel caso di danni causati da forza
maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini
stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro tre giorni da quello
dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
- 2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore
dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
- a) dello stato delle cose dopo il
danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando
l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole
dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle
cautele necessarie a prevenire i
danni.
- Art. 140
- (Appalto integrato)
-
- 1. Nell’ipotesi di appalto integrato,
intervenuta la stipulazione del contratto a norma dell’articolo 109, il
responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che
l’appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che
dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al
progetto definitivo posto a base di gara.
- 2. Il responsabile del procedimento, qualora
ne ravvisi la necessità, dispone che l’appaltatore provveda all’effettuazione
di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli
utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti
compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.
- 3. Il progetto esecutivo non può prevedere
alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel
progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.
- 4. Nel caso in cui si verifichi una delle
ipotesi di cui all’articolo 25, comma 1, lettere a), b), c) della Legge,
ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le
variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi
contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso,
a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 136. La
stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e
presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei
nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al
progetto definitivo.
- 5. Il progetto esecutivo è approvato dalla
stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il
termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono
i termini previsti dall’articolo 129, comma 2, per la consegna dei lavori. Il
pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo è effettuato in favore
dell’appaltatore entro quindici giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di
ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste
nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di
risolvere il contratto.
- 6. Qualora il progetto esecutivo redatto
dall’impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è
risolto per inadempimento dell’appaltatore.
- 7. In ogni altro caso di mancata approvazione
del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 122, all’appaltatore è riconosciuto
unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento
dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
-
-
- Sezione quarta:
subappalto
-
- Art. 141
- (Subappalto)
-
- La percentuale di lavori della categoria
prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento
dell’importo della categoria.
-
- Il subappaltatore può subappaltare la posa
in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 72,
comma 4, lettere c), d) ed l).
-
- L’appaltatore che intende avvalersi del
subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita
istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo 18 commi 3 e 9
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Il termine
previsto dall’articolo 18, comma 9 della legge 55/1990 decorre dalla data di
ricevimento della predetta istanza.
-
- L’affidamento dei lavori da parte dei
soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri
consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le
disposizioni di cui al comma 3, numero 5 e al comma 6 dell’articolo 18 della
legge 19 marzo 1990 n. 55.
-
- Ai fini del presente articolo, le attività
ovunque espletate ai sensi dell’articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo
1990, n. 55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce
l’appalto.
-
-
CAPO III
-
Lavori in
economia
-
- Art. 142
- (Modo di esecuzione dei
lavori)
-
- 1. I lavori in economia si possono
eseguire:
a) in amministrazione
diretta;
- b) per cottimi.
- 2. Per tutti i lavori in economia la stazione
appaltante nomina un responsabile dei procedimento.
-
-
- Art. 143
- (Lavori in amministrazione
diretta)
-
- 1. Quando si procede in amministrazione
diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di
proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati
all'articolo 88.
- 2. Il responsabile del procedimento acquista
i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione
dell'opera.
- 3.I lavori assunti in amministrazione diretta
non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
-
-
- Art. 144
- (Cottimo)
-
- 1. Il cottimo è una procedura negoziata,
adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da
ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 88 e di importo non
superiore a 200.000 Euro.
- 2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da
indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell’articolo 78; per i
lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento
diretto.
- 3. L'atto di cottimo deve indicare:
- a) l'elenco dei lavori e delle
somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per
le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei
lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il
diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto,
mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi
dell’articolo 120.
- 4. Gli affidamenti tramite cottimo sono
soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e
pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli
affidatari.
-
-
- Art. 145
- (Autorizzazione della spesa per
lavori in economia)
-
- 1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 88,
comma 1, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli
interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal
responsabile del procedimento.
- 2. Nel caso di esigenze impreviste, non
dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di
interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in
economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza
specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le
eventuali economie da ribasso d'asta.
-
-
- Art 146
- (Lavori d'urgenza)
-
- 1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in
economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve
risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza,
le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
- 2. Il verbale è compilato dal responsabile
del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con
una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e
l’autorizzazione dei lavori.
-
-
- Art. 147
- (Provvedimenti in casi di somma
urgenza)
-
- 1. In circostanze di somma urgenza che non
consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e
il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla
redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza
può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal
responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
- 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è
definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo
si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.
- 4. Il responsabile del procedimento o il
tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei
lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura
della spesa e alla approvazione dei lavori.
- 5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso
per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo
della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative
alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
-
-
- Art. 148
- (Perizia suppletiva per maggiori
spese)
-
- 1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in
economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del
procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione
sulla eccedenza di spesa.
- 2. In nessun caso, comunque, la spesa
complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000
Euro.
-
-
-
TITOLO X
-
ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE
-
-
- Art. 149
- (Accordo bonario)
-
- 1. Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore
abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi
i limiti indicati dall’articolo 31 bis della Legge, il Direttore dei Lavori ne
dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel
più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
- 2. Il responsabile del procedimento, valutata
l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta
giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve acquisisce la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,
sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un’eventuale accordo, e
formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
- 3. Nei successivi sessanta giorni la stazione
appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute
determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al
responsabile del procedimento e all’appaltatore. Nello stesso termine la
stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti
necessari.
- 4.Qualora l’appaltatore aderisca alla
soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione,
il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del
verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni
contestazione sino a quel momento insorta.
- 5. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
- 6. Le dichiarazioni e gli atti del
procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell’accordo.
- 7. La procedura di accordo bonario ha luogo
tutte le volte che le riserve iscritte dall’appaltatore, ulteriori e diverse
rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente
l’importo fissato dalla Legge.
-
- Art. 150
- (Definizione delle
controversie)
-
- 1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o
apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la
stazione appaltante e l’appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è
demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori
pubblici, ai sensi dell’articolo 32 della Legge. L’arbitrato ha natura
rituale.
- 2. Ciascuna delle parti, nella domanda di
arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria
competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei
lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di
arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del
Tribunale ai sensi dell’articolo 810, comma 2, del codice di procedura
civile.
- 3. Ad iniziativa della parte più diligente,
gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i
lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con
funzioni di presidente del collegio, scelto nell’ambito dell’albo camerale
sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
- 4. Le parti possono determinare la sede del
collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali
dell’Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della
sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa
deve intendersi stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori
pubblici.
- 5. Contestualmente alla nomina del terzo
arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del
deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli
adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge
secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all’articolo 32,
secondo comma, della Legge.
- 6. Il corrispettivo a saldo per la decisione
della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura
liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto
interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del
lodo.
-
- Art. 151
- (Camera Arbitrale per i lavori
pubblici)
- 1. La Camera Arbitrale per i
lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell’albo degli arbitri, redige
il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti
necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale
disciplinato dall’articolo 150(seguiva un periodo non ammesso al "Visto" della Corte dei
Conti).
- 2. Sono organi della Camera Arbitrale il
Presidente ed il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque
membri, è nominato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici fra
soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire
l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto; al suo interno l’Autorità sceglie il
Presidente. L’incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura
determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite
all’Autorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle
incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma 8.
- 4. Per l’espletamento delle sue funzioni la
Camera Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale
fornito dall’Autorità.
- 5. Possono essere ammessi all’albo degli
arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti
categorie:
-
- magistrati amministrativi, magistrati
contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal
Consiglio della Camera Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo
i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a
riposo;
-
- avvocati iscritti agli albi ordinari e
speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in
possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
-
- tecnici in possesso del diploma di laurea
in ingegneria o architettura, abilitati all’esercizio della professione da
almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi;
-
- professori universitari di ruolo nelle
materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei
lavori pubblici.
- 6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta
dell’elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi
arbitrali; sono ammessi all’elenco i soggetti in possesso dei requisiti
professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti
in possesso dei medesimi requisiti professionali.
7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c),
e d), nonché al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di
onorabilità fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono
rispettivamente inseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei periti su
domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
8. L’appartenenza all’albo degli arbitri e
all’elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente
conseguita decorsi due anni dalla scadenza del biennio; durante il periodo di
appartenenza all’albo gli arbitri non possono svolgere l’incarico di arbitro di
parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare
incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi
decisi.
- 9. In aggiunta ai casi di incompatibilità
previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri
coloro abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto,
sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né
coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle
controversie stesse.
- 10. Il compenso per lo
svolgimento dell’incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del
collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in
via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessità
delle questioni. (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei
Conti)
- 11. Gli importi
dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione delle
controversie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati ai sensi dell’articolo 4, comma 10 quinquies della Legge con
decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
all’unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri
relativa al funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei Conti) e del compenso agli arbitri.
- 12. La Camera Arbitrale cura annualmente la
rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e
li trasmette all’Autorità e all’Osservatorio.
-
-
-
TITOLO XI
-
CONTABILITA’ DEI
LAVORI
-
-
-
-
CAPO I
-
Scopo e forma della
contabilità
-
-
- Art. 152
- (Fondi a disposizione delle stazioni
appaltanti)
-
- 1. Il fondo posto a disposizione delle
stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto
approvato, ha le seguenti destinazioni:
a) lavori in economia previsti in
progetto, ma esclusi dall'appalto;
b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari
comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all’articolo
17, comma 1, lettera b) punto 11;
- c) allacciamenti ai pubblici
servizi;
- d) maggiori lavori imprevisti;
e) incremento del prezzo chiuso ai sensi
dell’articolo 26, comma 4, della Legge;
- f) acquisizione o espropriazione di aree o
immobili;
g) spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi;
- h) spese per attività di consulenza o di
supporto;
i) spese per commissioni
giudicatrici;
l) spese per le verifiche ordinate dal direttore
lavori di cui all'articolo 124, comma 4;
- m) spese per collaudi;
n) imposta sul valore aggiunto;
o) spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere d'arte.
2. Per disporre, durante l'esecuzione dei
lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria
l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.
-
- Art. 153
- (Lavori in economia contemplati nel
contratto)
-
- 1. I lavori in economia a termini di
contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella
contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al
lordo del ribasso d'asta.
-
- Art. 154
- (Lavori di
manutenzione)
-
- 1.Qualora, nel caso di contratti aperti
relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei lavori da eseguire ecceda
l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al
responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile
del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale
complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non
superiore a 200.000 Euro.
- 2. Sono contratti aperti gli appalti in cui
la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per
interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le
necessità della stazione appaltante.
-
- Art. 155
- (Accertamento e registrazione dei
lavori)
-
- 1. Il costo dei lavori comprende le spese dei
lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni
altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono
distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
- 2. Gli atti contabili redatti dal direttore
dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto
l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
- 3. L'accertamento e la registrazione dei
fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in
particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni
di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di
avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei
relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
- a) di rilasciare prontamente gli stati
d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il pagamento degli
acconti;
- b) di controllare lo sviluppo dei
lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
- c) di promuovere senza ritardo gli
opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
- 4. La contabilità dei lavori può essere
effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di
consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli che seguono.
-
- Art. 156
- (Elenco dei documenti amministrativi
e contabili)
-
- 1. I documenti amministrativi contabili per
l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e
delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di
contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate
di acconto;
- h) il conto finale e la relativa
relazione.
- 2. I libretti delle misure, il registro di
contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati
dal direttore dei lavori.
- 3. I libretti delle misure e le liste
settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore suo
rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di
contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono
firmati dall'appaltatore.
- 4. I certificati di pagamento e la relazione
sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.
-
- Art. 157
- (Giornale dei lavori)
- l. Il giornale dei lavori è tenuto da un
assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine,
il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il
numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché
quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.
- 2. Inoltre sul giornale sono riportate le
circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui
medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni
meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e
quelle particolarità che possano essere utili.
- 3. Nel giornale sono inoltre annotati gli
ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del
procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al
responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o
di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei
lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai
prezzi.
- 4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni
e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le
prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la
sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
-
- Art. 158
- (Libretti di misura dei lavori e
delle provviste)
-
- 1. Il libretto delle misure contiene la
misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in
particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista,
classificata secondo la denominazione di contratto;
- b) la parte di lavorazione eseguita ed il
posto ;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite,
quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato
preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati
raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di
dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il
modo di esecuzione.
- 2. Qualora le quantità delle lavorazioni o
delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono
specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali
sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui
quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
- 3. Nel caso di utilizzo di programmi di
contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene
effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio
con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi
per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure
deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non
espressamente richiamato.
-
- Art. 159
- (Annotazione dei lavori a
corpo)
-
- 1. I lavori a corpo sono annotati su apposito
libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e
per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene
registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.
- 2. In occasione di ogni stato d'avanzamento
la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione
che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di
contabilità.
- 3. Le progressive quote percentuali delle
varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare
l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal
quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della
documentazione contrattuale.
-
- Art. 160
- (Modalità della misurazione dei
lavori)
-
- 1. La tenuta dei libretti delle misure è
affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e
determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui
attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta
responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e
certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i
libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati
dall’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
- 2. L'appaltatore è invitato ad intervenire
alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare
subito dopo il direttore dei lavori. Se l’appaltatore rifiuta di presenziare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore
dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi
dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono
essere firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha
assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai
documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina
del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti
per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale
importanza.
-
- Art. 161
- (Lavori e somministrazioni su
fatture)
-
- 1. Le lavorazioni e le somministrazioni che
per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle
necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate
all’appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state
interamente soddisfatte e quietanzate.
-
- Art. 162
- (Note settimanali delle
somministrazioni)
-
- 1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate
dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in
apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle
quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da
lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori
predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la
speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa
importanza.
-
- Art. 163
- (Forma del registro di
contabilità)
-
- 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito
registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal
responsabile del procedimento e dall’appaltatore.
- 2. L'iscrizione delle partite è fatta in
ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del
direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia
diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni
rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è tenuto dal
direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui
designato.
- 3. I lavori di edifici e di altre opere
d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro
separato.
-
- Art. 164
- (Annotazioni delle partite di
lavorazioni nel registro di contabilità)
-
- 1. Le partite di lavorazioni eseguite e
quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel
libretto delle misure o nell’apposito documento, a seconda delle modalità di
contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di
contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del
libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il
prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande
che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e
giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate deduzioni
del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni
successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui
l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165,
comma 5.
-
- Art. 165
- (Eccezioni e riserve dell'appaltatore
sul registro di contabilità)
-
- 1. Il registro di contabilità è firmato
dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.
- 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il
registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.
- 3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva,
egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
- 4. Il direttore dei lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, incorre in
responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’amministrazione
dovesse essere tenuta a sborsare.
- 5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha
firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e
l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
- 6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento
non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei
lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza
sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie.
In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
-
- Art. 166
- (Titoli speciali di
spesa)
-
- 1. Per le giornate di operai e dei mezzi
d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul
registro.
- 2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui
prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute
e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.
- 3. La trascrizione delle fatture in
contabilità si fa per semplice sunto.
-
- Art. 167
- (Sommario del
registro)
-
- 1. Ciascuna partita è riportata in apposito
sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di
perizia.
- 2. Nel caso di lavori a corpo, viene
specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con
la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo
contrattuale a corpo.
- 3. Il sommario indica, in occasione di ogni
stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi
importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare
dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.
-
- Art. 168
- (Stato di avanzamento
lavori)
-
- 1. Quando, in relazione alle modalità
specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento
di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini
specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel
quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite
dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli
eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta
approvazione ai sensi dell’articolo 136.
- 2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal
registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed
importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria,
riepilogati nel sommario di cui all'articolo 167.
- 3. Quando ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente
firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la
responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi
provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante
opportuna annotazione.
-
- Art. 169
- (Certificato per pagamento di
rate)
-
- 1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e
delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto,
il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e
comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto,
apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato
dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale
ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.
- 2. Ogni certificato di pagamento emesso dal
responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.
-
- Art. 170
- (Contabilizzazione separate di
lavori)
-
- 1. Nel caso di appalto comprendente lavori da
tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di
finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata
attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione
separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono
essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno
stesso contratto.
-
- Art. 171
- (Lavori annuali estesi a più
esercizi)
-
- 1. I lavori annuali estesi a più esercizi con
lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio,
chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori
fra loro distinti.
-
- Art. 172
- (Certificato di ultimazione dei
lavori)
-
- 1. In esito a formale comunicazione
dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei
lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore
e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per
il verbale di consegna.
- 2. Il certificato di ultimazione può
prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo
termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità
di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle
lavorazioni sopraindicate.
-
- Art. 173
- (Conto finale dei
lavori)
-
- 1. Il direttore dei lavori compila il conto
finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse
modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a
trasmetterlo al responsabile del procedimento.
- 2. Il direttore dei lavori accompagna il
conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa
documentazione, e segnatamente:
- a) i verbali di consegna dei
lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di
mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
- c) le eventuali perizie suppletive e di
variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i
relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di
approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio
impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello
sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la
menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei
lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e
delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a
persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle
relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di
fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative
determinazioni della stazione appaltante;
- m) gli atti contabili (libretti delle
misure, registro di contabilità, sommario del registro di
contabilità);
- n) tutto ciò che può interessare la
storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
- Art. 174
- (Reclami dell'appaltatore sul conto
finale)
-
- 1. Esaminati i documenti acquisiti, il
responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del
conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta
giorni.
- 2. L'appaltatore, all'atto della firma, non
può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate
nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve
confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili
per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’articolo 149,
eventualmente aggiornandone l’importo.
- 3. Se l'appaltatore non firma il conto finale
nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande
già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.
-
- Art. 175
- (Relazione del responsabile del
procedimento sul conto finale)
-
- 1. Firmato dall'appaltatore il conto finale,
o scaduto il termine di cui all’articolo 174, il responsabile del procedimento
redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
- a) contratto di appalto, atti addizionali
ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di
approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal
relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna,
sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di
cui all'articolo 173, comma 2;
e) domande
dell'appaltatore.
- 2. Nella relazione finale riservata, il
responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle
domande dell’appaltatore per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di
cui all’articolo 149.
-
-
-
CAPO II
-
Contabilità dei lavori in
economia
-
- Art. 176
- (Annotazione dei lavori ad
economia)
-
- 1. L'annotazione dei lavori in economia è
effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso
incaricato:
- a) se a cottimo, nel libretto delle
misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
- b) se in amministrazione, nelle
apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme
dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste
medesime, ovvero in foglio separato.
- 2. L’annotazione avviene in un registro nel
quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei
libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i
contratti. Nel registro vengono annotate:
- a) le partite dei fornitori a credito,
man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per
qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione
numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare
che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del
fondo assegnato per i lavori.
- Art. 177
- (Conti dei fornitori)
-
- 1. In base alle risultanze del registro il
direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di
avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida
i crediti di questi ultimi.
-
- Art. 178
- (Pagamenti)
-
- 1. Sulla base delle risultanze dei
certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile
del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori
ai rispettivi creditori.
- 2. Ogni pagamento è effettuato direttamente
al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza.
Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è
sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le
liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di
ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese,
la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle
partite liquidate.
-
- Art. 179
- (Giustificazione di minute
spese)
-
- 1. Per le minute spese, il direttore dei
lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti
giustificativi di spesa.
-
- Art. 180
- (Rendiconto mensile delle
spese)
-
- 1. I rendiconti mensili sono essere corredati
dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai
cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono
corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i
pagamenti.
- 2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore
dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due
giorni di ciascun mese.
-
- Art. 181
- (Rendiconto finale delle
spese)
-
- 1. Il rendiconto finale, formulato come i
mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti
mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale
del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione
per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso
il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente
confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.
- 2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono
uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di
regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o
materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono
annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.
-
- Art. 182
- (Riassunto di rendiconti
parziali)
1. Se un lavoro eseguito in economia è stato
diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto
generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.
- CAPO III
- Norme generali per la tenuta della
contabilità
-
- Art. 183
- (Numerazione delle pagine di
giornali, libretti e registri e relativa bollatura)
-
- 1. I documenti amministrativi e contabili
sono tenuti a norma dell’articolo 2219 cod. civ.
- 2. Il giornale, i libretti delle misure ed i
registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a
fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del
procedimento.
- 3. Nel caso di utilizzo di programmi
informatizzati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 158.
- 4. Il registro di contabilità è numerato e
bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 cod. civ.
-
- Art. 184
- (Iscrizione di annotazioni di
misurazione)
-
- 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle
somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono
fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di
accertamento.
-
- Art. 185
- (Operazioni in contraddittorio
dell'appaltatore)
-
- 1. La misurazione e classificazione delle
lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio
dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
- 2. Salvo le speciali prescrizioni del
presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a
registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di
ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la
misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.
- 3. La firma dell’appaltatore o del tecnico
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto
delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle
misure prese.
-
- Art. 186
- (Firma dei soggetti
incaricati)
-
- 1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte
che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti
contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle
operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
- 2. Il direttore dei lavori conferma o
rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e
sottoscrive ogni documento contabile.
- 3. Il responsabile del procedimento, dopo
averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la
contabilità.
-
-
-
TITOLO XII
-
COLLAUDO DEI
LAVORI
-
-
CAPO I
-
Disposizioni
preliminari
-
- Art. 187
- (Oggetto del
collaudo)
- 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e
certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e
secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto,
delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi
debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i
dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono
fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e
quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle
provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore
siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende
altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
- 2. Il collaudo comprende anche l'esame delle
riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione
definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e
nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente
regolamento.
- 3. E’ obbligatorio il collaudo in corso
d'opera:
- a) quando la direzione dei lavori sia stata
affidata, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della
Legge;
- b) quando si tratti di opere e lavori di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera i);
- c) nel caso di intervento affidato in
concessione;
- d) nel caso di intervento affidato ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della Legge;
- e) nel caso di opere e lavori su beni
soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e
ambientali;
- f) nel caso di opera o lavoro comprendenti
significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di
collaudo finale;
- g) nei casi di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti
disposizioni.
-
- Art. 188
- (Nomina del
collaudatore)
- 1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni
dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori
in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a
soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia
e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo
importo.
- 2. Costituiscono requisito abilitante allo
svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura,
e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in
geologia, scienze agrarie e forestali, l’abilitazione all’esercizio della
professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo
professionale.
- 3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni
appaltanti all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le
stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell'ipotesi di carenza nel
proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e
certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è
affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.
- 4. Non possono essere affidati incarichi di
collaudo :
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i
subappaltatori dei lavori da collaudare;
- c) a coloro che hanno comunque svolto o
svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione
vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
- d) a soggetti che facciano parte di organismi
con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da
collaudare.
- 5. Nel caso dei lavori che richiedono
l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare
tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo è affidato ad una
commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta
congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico della stazione appaltante
e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della
commissione che assume la funzione di presidente.
- 6. Per i lavori comprendenti strutture, al
soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di
collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti
specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate
come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme
sismiche.
- 7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si
intende per attività di controllo e vigilanza quella di cui all’articolo 16,
comma 6 e all’articolo 30, comma 6 della Legge.
- 8. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di
collaudo a soggetti esterni all’organico delle stazioni appaltanti sono
istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province
autonome elenchi dei collaudatori.
- 9. Agli elenchi possono essere iscritti, su
domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per
specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei
requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi
professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di
apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso
ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti
alla consultazione anche telematica.
- 10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni
corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di
lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli
incarichi di collaudo conferiti.
- 11. Le stazioni appaltanti individuano,
nell'ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare,
che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'intervento da
collaudare e che abbiano conseguito la laurea:
- a) da almeno 10 anni per il collaudo
di lavori di importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per
lavori comprendenti strutture;
- b) da almeno 5 anni per il collaudo
di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro.
- 12. Il soggetto che è stato incaricato di un
collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante, non può essere
incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno
sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i
collaudi non in corso d’opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di
stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su
basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I
suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non
appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.
- 13. In sede di prima applicazione del
presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti
entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell’elenco,
le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di
collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle
condizioni previste dal comma 12.
-
- Art. 189
- (Avviso ai creditori)
-
- 1. All'atto della redazione del certificato
di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al
Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori , i
quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato
eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti
verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni
arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non
superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunzi legali
della Provincia.
- 2. Trascorso questo termine il Sindaco
trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso
con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente
presentati.
- 3. Il responsabile del procedimento invita
l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al
collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in
merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute
tacitazioni.
-
- Art. 190
- (Ulteriori documenti da fornirsi al
collaudatore)
- 1. All'organo di collaudo il responsabile del
procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla
ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale,
trasmette:
- a) la copia conforme del progetto
approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e
delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative
approvazioni intervenute;
- b) l’originale di tutti i documenti
contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di
tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo
suddetto.
- 2. Nel caso di incarico conferito in corso
d'opera, il responsabile del procedimento trasmette all'organo di
collaudo:
- a) la copia conforme del progetto, del
capitolato speciale d‘appalto nonché delle eventuali varianti
approvate;
- b) copia del programma contrattualmente
adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia
del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato
dal direttore dei lavori;
- c) copia del contratto, e degli
eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente
sopravvenuti;
- d) verbale di consegna dei lavori ed
eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
e) rapporti periodici del direttore dei
lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di
collaudo.
- f) verbali di prova sui materiali,
nonché le relative certificazioni di qualità.
- 3. All’organo di collaudo devono altresì
essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma
approvato.
- 4. Ferma la responsabilità dell’organo di
collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il
responsabile del procedimento provvede a duplicarle e a custodirne copia
conforme.
-
-
- Art. 191
- (Determinazione del giorno di visita
e relativi avvisi)
-
- 1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo
di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il
responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al
direttore dei lavori , al personale incaricato della sorveglianza e della
contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati
dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di
collaudo.
- 2. Eguale avviso è dato a quegli altri
funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per
speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al
collaudo.
- 3. Se l’appaltatore, pur tempestivamente
invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla
presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa
spesa è posta a carico dell’appaltatore.
- 4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado
l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le
operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti
funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
- 5. Il direttore dei lavori ha l’obbligo di
presenziare alle visite di collaudo.
-
-
-
CAPO II
-
Visita e procedimento di
collaudo
-
-
- Art. 192
- (Estensione delle verificazioni di
collaudo)
- 1. Il collaudo di un intervento
deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
(seguivano alcune parole
non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti)
2. La verifica della buona esecuzione di un
lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di
collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell’appaltatore rientri
l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati,
anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore
accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli
oneri eventualmente derivanti per l’amministrazione da ogni ritardo nel loro
svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo
nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve
fissare in ogni caso le visite di collaudo:
- a) durante la fase delle lavorazioni
degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non
ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti
complessa successivamente all’esecuzione;
- b) nei casi di interruzione o di anomalo
andamento dei lavori rispetto al programma;
- 3. Del prolungarsi delle operazioni rispetto
al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette
formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con
la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento
delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di
collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a
trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i
quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma
restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero
derivare da tale inadempienza.
- 4. La stazione appaltante può richiedere al
collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti, richieste di
proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.
Art. 193
(Oneri dell'appaltatore
nelle operazioni di collaudo)
- 1. L'appaltatore, a propria cura e spesa,
mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo
statico.
- 2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore
quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche.
- 3. Nel caso in cui l'appaltatore non
ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto
d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
-
- Art. 194
- (Processo verbale di
visita)
- 1. Della visita di collaudo è redatto
processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:
a) la località e la provincia;
b) il titolo dell’opera o del lavoro;
c) l'importo del progetto e delle eventuali
successive varianti;
d) la data del contratto e degli eventuali atti
suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'appaltatore;
g) le date dei processi verbali di consegna, di
sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con
l'indicazione delle eventuali proroghe;
i) la data e l'importo del conto
finale;
l) la data di nomina dell'organo di collaudo e
le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- m) i giorni della visita di collaudo;
n) le generalità degli intervenuti alla visita e
di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
- 2. Sono inoltre descritti nel processo
verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le
verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i
risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni
di progetto o chiaramente individuati a verbale.
- 3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le
visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per
un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi
verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni
successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori
e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i
suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle
responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le
parti di rispettiva competenza.
- 4. I processi verbali, oltre che dall'organo
di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché
dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto.
E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli
stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
- 5. Quando per lavori di notevole importanza è
fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto
finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di
collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione
degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è
fatta espressa menzione nel verbale di visita.
-
- Art. 195
- (Relazioni)
- 1. L'organo di collaudo redige un'apposita
relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di
visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti
contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha
osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal
direttore dei lavori In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma
particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del
procedimento:
- a) se il lavoro sia o no
collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si
possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora
non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel
conto finale;
- e) il credito liquido
dell'appaltatore.
2. In relazione separata e riservata il
collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle
eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.
- 3. Ai fini di quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto
conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve
dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in
malafede.
-
- Art. 196
- (Discordanza fra la contabilità e
l'esecuzione)
- 1. In caso di discordanza fra la contabilità
e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le
opportune rettifiche nel conto finale.
- 2. In caso di gravi discordanze, l'organo di
collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del
procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento
trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, alla stazione
appaltante.
-
- Art. 197
- (Difetti e mancanze
nell'esecuzione)
- 1. Riscontrandosi nella visita di collaudo
difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il
lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione
del certificato di collaudo e procede a termini dell’articolo 202.
- 2. Se i difetti e le mancanze sono di poca
entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un
termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita
dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del
procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente
eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell’organo
di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
- 3. Se infine i difetti e le mancanze non
pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui
l’intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell’emissione del
certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve
detrarsi dal credito dell'appaltatore.
-
- Art. 198
- (Eccedenza su quanto è stato
autorizzato ed approvato)
-
- 1. Ove l'organo di collaudo riscontri
lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate,
sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al
responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene
opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le
proposte dell'organo di collaudo. con proprio parere, alla stazione
appaltante.
- 2. L'eventuale riconoscimento delle
lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera
il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che
loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
-
- Art. 199
- (Certificato di
collaudo)
- 1. Ultimate le operazioni di cui agli
articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il
lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:
- a) l’indicazione dei dati tecnici ed
amministrativi relativi al lavoro;
- b) i verbali di visite con l'indicazione di
tutte le verifiche effettuate;
- c) il certificato di collaudo.
- 2. Nel certificato l'organo di
collaudo:
a) riassume per sommi capi il costo del lavoro
indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto
finale;
b) determina la somma da porsi a carico
dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori
spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da
rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il
termine convenuto per il compimento dei lavori;
c) dichiara, salve le rettifiche che può
apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la
collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.
- 3. Il certificato di collaudo, redatto
secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione
ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.
Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto
termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le
difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo.
-
- Art. 200
- (Verbali di accertamento ai fini
della presa in consegna anticipata)
- 1. Qualora la stazione appaltante abbia
necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero
parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo
provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere
alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
- a) sia stato eseguito con esito favorevole il
collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura
del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il
certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari
allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici
servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal
capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di
consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
- 2. A richiesta della stazione appaltante
interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni
per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei
limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione
appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale,
sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del
procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle
conclusioni cui perviene.
- 3. La presa in consegna anticipata non incide
sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere
al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
-
- Art. 201
- (Obblighi per determinati
risultati)
-
- 1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso
in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati
risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore,
quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel
rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'appaltatore rimane
vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con
apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da
trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
-
- Art. 202
- (Lavori non
collaudabili)
-
- 1. Nel caso in cui l'organo di collaudo
ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante
trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue
determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei
provvedimenti di cui all'articolo 195.
-
-
- Art. 203
- (Domande dell'appaltatore al
certificato di collaudo)
-
- 1. Il certificato di collaudo viene trasmesso
per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di
venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene
opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
- 2. Tali domande devono essere formulate e
giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve
e con le conseguenze previste.
- 3. L'organo di collaudo riferisce al
responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte
dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie
considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di
eseguire.
-
- Art. 204
- (Ulteriori provvedimenti
amministrativi)
-
- 1. Condotte a termine le operazioni connesse
allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al
responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili,
unendovi:
- a) il processo verbale di
visita;
- b) le proprie relazioni;
- c) il certificato di collaudo;
- d) il certificato dal responsabile del
procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
- e) la relazione sulle osservazioni
dell'appaltatore al certificato di collaudo.
- 2. L'organo di collaudo restituisce al
responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
- 3. La stazione appaltante preso in esame
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il
caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri
ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e
delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo,
sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le
deliberazioni della stazione appaltante sono notificate
all'appaltatore.
-
- Art. 205
- (Svincolo della
cauzione)
-
- 1. Alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con
le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste
dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata
dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni dedotte in contratto.
- 2. Si procede previa garanzia fideiussoria,
al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato
di regolare esecuzione.
- 3. Il pagamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.
-
- Art. 206
- (Commissioni
collaudatrici)
-
- 1. Quando il collaudo è affidato ad una
commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la
relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.
- 2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i
componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono
assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il
componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli
atti del collaudo.
-
- Art. 207
- (Collaudo dei lavori di particolare
complessità tecnica o di grande rilevanza economica)
-
- 1. Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della
Legge, sono lavori di grande rilevanza economica o di particolare complessità
quelli rispettivamente di importo superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera i). Per tali lavori il collaudo è
effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o
componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non
inferiore al 5 per cento.
-
- Art. 208
- (Certificato di regolare
esecuzione)
-
- 1. Il certificato di regolare esecuzione dei
lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del
procedimento.
- 2. Il certificato di regolare esecuzione è
essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli
elementi di cui all’articolo 195.
-
- Art. 209
- (Approvazione degli atti di
collaudo)
-
- 1. Finché non è intervenuta l'approvazione
degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un
nuovo collaudo.
-
-
- Art. 210
- (Compenso spettante ai
collaudatori)
-
- 1. I compensi spettanti ai dipendenti della
stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della Legge.
2. I compensi spettanti ai collaudatori non
appartenenti all’organico della stazione appaltante, per l’effettuazione del
collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le
tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto
al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista dal comma 14-quater
dell’articolo 17 della Legge.
- 3. L'importo da prendere a base del compenso
è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali
ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'appaltatore
diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.
- 4. Nel caso di commissione di collaudo, detto
compenso, aumentato del 25 per cento per ogni componente oltre il primo, viene
calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della
commissione.
- 5. Per i collaudi in corso d'opera il
compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento.
- 6. Il rimborso delle spese accessorie
previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente,
per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del compenso spettante
a ciascuno. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere
elevata fino al 60 per cento.
- 7. Gli oneri necessari per la liquidazione
delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per
ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico
dell’intervento.
-
-
-
TITOLO XIII
-
DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI
CULTURALI
-
-
CAPO I
-
Beni culturali
-
-
- Art. 211
- (Applicazione)
-
- 1. Ai fini del presente regolamento, per beni
culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente
legislazione in materia di beni culturali e ambientali. Agli stessi si
applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.
-
- Art. 212
- (Scavo archeologico, restauro e
manutenzione)
-
- 1. Le tipologie delle opere e dei lavori di
cui al presente titolo si articolano nelle seguenti sezioni:
- a) scavo archeologico;
- b) restauro e manutenzione di beni
immobili;
- c) restauro e manutenzione di superfici
architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico,
artistico ed archeologico.
- 2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le
operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi
in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si
recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo
archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente.
- 3. Il restauro consiste in una serie organica
di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei
caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro
consistenza materiale.
- 4. La manutenzione consiste in una serie di
operazioni tecniche specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere
i caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto
garantendone la conservazione.
-
-
-
CAPO II
-
Progettazione
-
- Art. 213
- (Attività di progettazione per i beni
culturali)
-
- 1. L’attività di progettazione, salvo quanto
previsto dai successivi commi e dall’articolo 16, comma 2 della legge, si
articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in progetto
preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.
- 2. Per quanto concerne i lavori di scavo
archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di
interesse storico-artistico la progettazione si articola in progetto
preliminare e progetto definitivo.
- 3. Per quanto concerne i lavori di restauro
di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e
artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a
300.000 Euro la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto
esecutivo.
- 4. I progetti sono costituiti da elaborati
grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo III per quanto
compatibili e con riferimento alla specificità dei beni sui cui si
interviene.
-
- Art. 214
- (Progetto
preliminare)
-
- 1. Il progetto preliminare consiste in una
relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato
per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno
allegati i necessari schemi grafici.
- 2. Il progetto preliminare dei lavori sui
beni culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi
idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che offra gli
elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da
approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo
dell'intervento medesimo.
- 3. Il quadro delle conoscenze consiste in una
lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine
che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto
storico e ambientale.
- 4. Le indagini riguardano:
- a) l'analisi storico - critica;
- b) i materiali costitutivi e le
tecniche di esecuzione;
- c) il rilievo dei manufatti;
- d) la diagnostica sul campo e sul
territorio;
- e) l'individuazione del comportamento
strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti;
- f) l’individuazione degli eventuali
apporti di altre discipline afferenti.
- 5. In ragione della complessità, dello stato
di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto
preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che
sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte
di restauro e dei relativi costi di intervento.
-
-
- Art. 215
- (Progetto definitivo)
-
- 1. Il progetto definitivo studia il bene con
riferimento all’intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito;
approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamento
interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra
progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta
dallo stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad
individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare
riguardo ai possibili conflitti tra l’esigenza di tutela e i fattori di
degrado.
-
- Art. 216
- (Progetto esecutivo)
-
- 1. Il progetto esecutivo per gli interventi
sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di
intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le
modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare
in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per
stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto
definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine
a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
-
- Art. 217
- (Progettazione dello scavo
archeologico)
-
- 1. Il progetto preliminare dei lavori di
scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e la
individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di
priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto
preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del
quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla
quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
- 2. La relazione programmatica illustra tempi
e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei
reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione.
- 3. Il quadro delle conoscenze pregresse
consiste in una lettura critica dello stato esistente.
- 4.Le indagini riguardano:
- a) il rilievo generale;
- b) le ricognizioni territoriali ed
indagini diagnostiche;
- c) il programma delle indagini
complementari necessarie.
- 5. I risultati delle indagini previste nel
progetto preliminare confluiscono in un progetto definitivo.
- 6. Il progetto definitivo comprende
dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di
intervento e indica la durata di esse.
- 7. Le fasi di cui al comma 6
comprendono:
- a) rilievi ed indagini;
- b) scavo;
- c) restauro dei reperti mobili ed
immobili;
- d) schedatura dei reperti e delle
azioni;
- e) immagazzinamento dei reperti e dei
campioni;
- f) studio e pubblicazione;
- g) forme di fruizione anche con riguardo
alla sistemazione e musealizzazione del testo;
- h) manutenzione programmata.
- 8. Il progetto definitivo contiene inoltre la
definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di
prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti
specifici.
- 9. In caso di scoperte di interesse
archeologico, gli elementi di conoscenza così raccolti confluiscono nel
progetto preliminare.
-
-
- Art. 218
- (Progettazione di lavori di
impiantistica e per la sicurezza)
-
- 1. La progettazione dei lavori di
impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed
esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di
approfondimento prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il
corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza
nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse
storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le
limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche,
analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre
richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di
manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessaire per garantire
la continuità del servizio.
-
- Art. 219
- (Adeguamento del
progetto)
1. Il progettista in collaborazione con il
direttore dei lavori adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei
lavori, sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti
effettuati o dei sondaggi eseguiti.
- 2. Il progettista propone al responsabile del
procedimento gli adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro
approvazione, da parte degli organi competenti.
-
- Art. 220
- (Lavori di
manutenzione)
-
- 1. I lavori di manutenzione, in ragione della
natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non
richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di
progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di
una perizia di spesa contenente:
-
- la descrizione del bene corredata da
eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
-
- il capitolato speciale con la descrizione
delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
-
- il computo metrico;
-
- l’elenco dei prezzi unitari delle varie
lavorazioni.
-
- Art. 221
- (Consuntivo
scientifico)
-
- 1. Al termine del lavoro viene predisposta
dal direttore dei lavori una relazione finale tecnico - scientifica, quale
ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per
un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con l'esplicitazione
dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e
fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento;
l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i
futuri interventi.
- 2. La relazione è conservata presso la
stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
-
-
- Art. 222
- (Sistemi di realizzazione dei lavori
e scelta del contraente)
-
- 1. I lavori di cui al presente titolo sono
realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di costruzione e
gestione e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata,
appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.
-
- Art. 223
- (Procedure di scelta del
contraente)
-
- 1. I lavori del presente titolo possono
essere affidati mediante licitazione privata semplificata di cui all’articolo
23, comma 1 bis, della Legge sino all’importo di 750.000 Euro.
- 2. L’affidamento dei lavori di cui al
presente titolo mediante appalto concorso è consentito solo per lavori di
particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento
funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il
Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.
- 3.Sono eseguibili in economia, oltre alle
tipologie dei lavori di cui all’articolo 88, lavori di restauro e manutenzione
dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni
di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere,
non dipendente da fatto della stazione appaltante.
-
- Art. 224
- (Direzione dei lavori e collaudo beni
mobili e superfici decorate)
-
- 1. Per gli interventi sui beni mobili di
interesse storico - artistico e sulle superfici decorate di beni
architettonici, nelle ipotesi di cui all’articolo 27, comma 2 della Legge,
l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli
assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza
almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 11
sexies, della Legge.
- 2. Per il collaudo finale dei beni di cui al
comma 1 nell’ipotesi di affidamento esterno di cui all’articolo 28, comma 4,
della Legge, l’organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza
almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 11
sexies, della Legge.
-
-
-
TITOLO XIV
-
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER
L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI
ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, n. 49
-
- Art. 225
- (Programmazione)
-
- 1. La programmazione dei lavori eseguiti in
attuazione della cooperazione allo sviluppo è articolata secondo il disposto
dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione
alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono
essere inseriti nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse
disponibili per i programmi di intervento.
-
- Art. 226
- (Progettazione)
-
- 1. I progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi sono soggetti alla previa approvazione da parte dei competenti
organi del Paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa ambientale,
urbanistica e di sicurezza i progetti stessi devono conformarsi. Qualora vi
siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità
tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi
preliminari di fattibilità, potrà essere redatto immediatamente il progetto
esecutivo.
- 2. La stima e l'analisi dei prezzi sono
formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è
ubicato l'intervento.
- 3. Quando le componenti del progetto devono
essere reperite su un mercato diverso da quello del Paese beneficiario
l'analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono
disponibili.
-
- Art. 227
- (Misure organizzative per la gestione
ed esecuzione dell'opera)
-
- 1. Per i singoli interventi è nominato un
responsabile del procedimento che assicura costantemente e direttamente, anche
a mezzo di un assistente delegato, la presenza sul territorio del Paese
beneficiario e che:
- a) controlla i livelli prestazionali di
qualità e di prezzo;
- b) segnala all’amministrazione
inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione
dell'intervento;
- c) assume i provvedimenti di urgenza,
salva ratifica dell’amministrazione;
- d) ratifica i provvedimenti di somma
urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove
l'adozione della relativa variante di progetto;
- e) propone il riconoscimento del prezzo
chiuso con i criteri di cui all’articolo 230;
- f) autorizza il subappalto con i
criteri di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in
quanto applicabili;
- g) esercita, compatibilmente con la
presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente
regolamento per il responsabile del procedimento.
- 2. Può essere nominato un solo responsabile
del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.
- 3. I lavori di modesta entità e complessità,
o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via
di sviluppo beneficiari nei settori dell’acqua, dell’edilizia residenziale e
dello sviluppo agricolo che non precedono la presenza di strutture in cemento
armato fino ad un valore di 750.000 Euro possono essere realizzati tramite
Organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento
di cooperazione avvalendosi del personale e materiali locali.
-
- Art. 228
- (Direzione dei
lavori)
-
- 1. Il direttore dei lavori deve
obbligatoriamente nominare assistenti di cantiere che seguano sul posto
l’andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le
disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore
dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo
e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni
di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte
e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita
perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del
procedimento per la ratifica del proprio operato.
-
- Art. 229
- (Collaudo)
-
- 1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal
presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente
regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla
data di ultimazione dei lavori.
-
- Art. 230
- (Disciplina economica dell'esecuzione
dei lavori pubblici)
-
- 1. Per lavori da eseguire all'estero
nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il prezzo
chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di
una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese
beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso
negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto,
ma non superiore all’andamento dei prezzi in Italia. Oltre tali limite
l’impresa può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità
sopravvenuta e null’altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.
- 2. L’incremento si applica all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi.
- 3. Il prezzo chiuso non si applica per la
parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel
programma di lavoro.
- 4. L'incidenza della dinamica dei prezzi
viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine
operanti nel Paese beneficiario. Qualora nello Stato di attuazione
dell'intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della
dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al
responsabile del procedimento.
- 5. Quando le componenti di realizzazione del
progetto sono stimate secondo i costi del Paese di provenienza, il prezzo
chiuso viene definito con le modalità previste dall'articolo 26, comma 4,
della Legge.
- 6. Tutti i termini procedimentali e
contrattuali previsti dalle vigenti norme sono aumentati di due volte in caso
di lavori eseguiti all’estero, con nullità di eventuali pattuizioni
contrarie.
-
-
-
TITOLO XV
-
DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
-
-
- Art. 231
- (Abrogazione di
norme)
-
- 1. Ai sensi dell’articolo 3,comma 4, della
Legge , a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono
abrogati:
- a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349,
350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo
1865, n.2248, all.F.
- b) il R.D.25 maggio 1895, n.350 e successive
modifiche;
c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la
compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del
Ministero dei lavori pubblici e successive modificazioni;
- d) il d.l. 6 febbraio 1919, n.107 e
successive modifiche;
- e) il r.d. 8 febbraio 1923, n.422 e
successive modifiche;
- f) il r.d. 28 agosto 1924, n.1396 e
successive modifiche;
- g) la legge 24 giugno 1929, n.1137 e
successive modifiche;
h) la legge 23 febbraio 1952, n.133 e successive
modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e
successive modifiche;
- l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n.1930 e
successive modificazioni;
- m) la legge 21 giugno 1964, n.463 e
successive modifiche;
- n) la legge 10 agosto 1964, n.664 e
successive modifiche ;
- o) la legge 17 febbraio 1968, n.93 e
successive modifiche;
- p) la legge 3 luglio 1970, n.504 e successive
modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge
2 febbraio 1973 n 14 e successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
21, 22, 27 della legge 3 gennaio 1978 n.1 e successive
modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,(seguiva
l'indicazione di un articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei
Conti) 13, 14, 15, 16,
della legge 10 dicembre 1981, n.741;
- t) la legge 8 ottobre 1984, n.687 e
successive modificazioni;
u) all’articolo 18, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie prevalenti"
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
- Art. 232
- (Disposizioni transitorie)
-
- 1. Le disposizioni del regolamento che
disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante
sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al
momento di entrata in vigore del regolamento.
- 2. Le disposizioni del regolamento che
riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si
applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in
vigore.
- 3. Le norme del regolamento che attengono
alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione di
lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro
entrata in vigore.
- 4. Ove non diversamente disposto, le norme
del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano
alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente
vigente.
ALLEGATI
Note