| Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/12/1988 |
| Gazzetta Ufficiale Italiana n° 4 del 05/01/1989 |
| Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art.3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377. |
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.85/337 del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati;
Sentito il comitato scientifico di cui all'art.11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre
1988;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, il quale ha acquisito il concerto dei Ministri
competenti;
Decreta:
Art.1
Finalità.
1. Per tutte le categorie di opere di cui all'art.1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, sono adottate le seguenti
norme tecniche integrative che definiscono:
a) i contenuti degli studi di impatto ambientale e la loro articolazione, la
documentazione relativa, l'attività istruttoria ed i criteri di formulazione del giudizio
di compatibilità;
b) le componenti ed i fattori ambientali (allegato I);
c) le caratterizzazioni delle componenti e dei fattori ambientali e le relazioni tra
questi esistenti per l'analisi e la valutazione del sistema ambientale (allegato II);
d) i criteri peculiari da applicare nella redazione degli studi in relazione alla
specifica tipologia di ciascuna categoria di opere (allegato III);
e) le procedure da applicare per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas
(allegato IV).
2. Il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati
dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con
riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità
dell'area interessata.
3. Lo studio di impatto ambientale dell'opera è redatto conformemente alle prescrizioni
relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ed in funzione
della conseguente attività istruttoria della pubblica amministrazione.
4. Le presenti norme tecniche integrano le prescrizioni di cui all'art.2, comma 3, ed
all'art.6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
Art.2
Documentazione degli studi di impatto.
1. Il committente è tenuto ad allegare alla domanda di pronuncia sulla
compatibilità ambientale, in tre copie al Ministero dell'ambiente e due rispettivamente
al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla regione interessata, i seguenti
atti:
a) lo studio di impatto ambientale articolato secondo i quadri di riferimento di cui ai
successivi articoli, ivi comprese le caratterizzazioni e le analisi;
b) gli elaborati di progetto;
c) una sintesi non tecnica destinata all'informazione al pubblico, con allegati grafici di
agevole riproduzione;
d) la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art.1, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988.
2. Lo studio di impatto è inoltre corredato da:
a) documenti cartografici in scala adeguata ed in particolare carte geografiche generali e
speciali, carte tematiche, carte tecniche; foto aeree; tabelle; grafici ed eventuali
stralci di documenti; fonti di riferimento;
b) altri eventuali documenti ritenuti utili dal committente o richiesti dalla commissione
di valutazione di cui all'art.18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per particolari
progetti;
c) indicazione della legislazione vigente e della regolamentazione di settore concernente
la realizzazione e l'esercizio dell'opera, degli atti provvedimentali e consultivi
necessari alla realizzazione dell'intervento, precisando quelli già acquisiti e quelli da
acquisire;
d) esposizione sintetica delle eventuali difficoltà, lacune tecniche o mancanza di
conoscenze, incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.
3. L'esattezza delle allegazioni è attestata da apposita dichiarazione giurata resa dai
professionisti iscritti agli albi professionali, ove esistenti, ovvero dagli esperti che
firmano lo studio di impatto ambientale.
4. I dati e le informazioni ai quali si applica la vigente disciplina a tutela del segreto
industriale sono esclusi dalla pubblicità di cui all'art.5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed essi possono essere trasmessi con plico
separato.
Art.3
Quadro di riferimento programmatico.
1. Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto
ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli
atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi
costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità
ambientale di cui all'art. 6. E' comunque escluso che il giudizio di compatibilità
ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e
programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi.
2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:
a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti
pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso;
per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;
b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli
strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:
1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a
base delle pianificazioni;
2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello
proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture
a servizio e complementari.
3. Il quadro di riferimento descrive inoltre:
a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la
sua originaria concezione;
b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.
Art.4
Quadro di riferimento progettuale.
1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le
soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel
territorio, inteso come sito e come area vasta interessati. Esso consta di due distinte
parti, la prima delle quali, che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita
le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, che
riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di compatibilità ambientale
e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti
ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene
opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo
restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità
dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa
tecnica che ne regola la realizzazione.
2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata,
con particolare riferimento a:
a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione
delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di
assenza dell'intervento;
c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta
riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di
cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni
delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione
dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.
3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi
economica di costi e benefici, ove già richiesta dalla normativa vigente, e si
evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti
dall'analisi, il tasso di redditività interna dell'investimento.
4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:
a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase
di costruzione e di esercizio;
b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione
del progetto e in particolare:
1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e
piani di settore;
3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, archi tettonici, archeologici,
storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla
proprietà;
4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze
di tutela ambientale;
c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese
in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:
1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia
elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;
2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed
indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto
e di esercizio dell'opera;
3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni
nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di
esercizio dell'opera;
4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da
ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;
d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di
carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel
corso della fase di costruzione, che di esercizio;
e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;
f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.
5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che
siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'art.5 del citato decreto possono
essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.
Art.5
Quadro di riferimento ambientale.
1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è
sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.
2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto,
secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove necessario e d'intesa con
l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle
componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:
a) definisce l'ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e i sistemi
ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da
presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità
degli equilibri esistenti;
c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi
esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare
gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;
d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime
e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente
ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.
3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito
delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari
per la tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III, il quadro di
riferimento ambientale:
a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema
ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori
ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del
territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei
fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di
qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di
monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri
ritenuti opportuni;
f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.
Art.6
Istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale.
1. La commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67, verifica il progetto, anche mediante accertamento d'ufficio, in relazione
alle specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall'art. 2, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto
dall'art. 6 del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.
2. L'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal
proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema
ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la
previsione di quella successiva. La commissione identifica inoltre, se necessario, le
eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto.
3. La commissione ha facoltà di richiedere i pareri di enti ed amministrazioni pubbliche
e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga opportuno acquisire
nell'ambito dell'istruttoria.
4. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministero
dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in un'unica soluzione, le integrazioni
necessarie.
Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
5. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere e
degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Il committente delle opere ha facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente -
Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'art.18, comma 5, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, l'inizio degli studi di impatto ambientale e delle conseguenti
operazioni tecniche. Il presidente della commissione ha facoltà di designare osservatori
che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni
tecniche, non facilmente ripetibili, che siano funzionali allo studio.
7. La commissione provvede altresì a verificare la sussistenza delle condizioni di
esclusione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 dell'art.1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
Art.7
Requisiti di trasparenza del procedimento ed atti successivi.
1. Il Ministero dell'ambiente assicura la consultazione della sintesi
non tecnica di cui all'art.2, comma 1, lettera c), anche attraverso accordi con
istituzioni scientifiche o culturali pubbliche.
2. Il giudizio di compatibilità è reso ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, con atto definitivo che contestualmente considera le osservazioni, le
proposte e le allegazioni presentate ai sensi del comma 9 del medesimo art. 6,
esprimendosi sulle stesse singolarmente o per gruppi.
Art.8
Disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377.
[1. Per impianti chimici integrati di cui all'art.1, comma 1, lettera
f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, si
intende l'insieme di due o più unità produttive che realizzano processi di
trasformazione o di sintesi, che concorrono a determinare prodotti chimici
merceologicamente definiti, se possono incidere segnatamente per l'ubicazione, le
dimensioni, le quantità degli effluenti, secondo i seguenti parametri singolarmente
intesi e ridotti del trenta per cento qualora l'impianto sia localizzato all'interno di
una area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art.7 della legge
8 luglio 1986, n. 349:
a) materie in ingresso pari o superiori a 200.000 t/anno;
b) consumi idrici pari o superiori a 2 mc/ secondo;
c) potenza termica impegnata pari o superiore a 300 MW termici;
d) superfici impegnate, compresi depositi, movimentazioni e altri spazi operativi, pari o
superiori a 50.000 mq.;
e) numero degli addetti pari o superiore a 300.]
(Comma soppresso dall'art. 1 del D.P.R. 11 febbraio 1998.)
2. Per progetti degli impianti di cui al comma 1 si intendono, conformemente all'art.2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, i progetti di
massima corredati dalle indicazioni esecutive relative ai processi industriali e che
devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni.
3. Per i progetti delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio
si intendono i progetti di massima corredati dalle indicazioni esecutive relative al
processo industriale e che devono essere inoltrati prima delle autorizzazioni previste
dalle vigenti disposizioni.
4. Con riferimento agli aeroporti, la procedura di cui all'art.6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, si applica al sistema aeroporto nel suo complesso, nonché ai progetti di
massima delle opere qualora comportino la modifica sostanziale del sistema stesso e delle
sue pertinenze in relazione ai profili ambientali:
a) nel caso di nuovi aeroporti o di aeroporti già esistenti per i quali si prevede la
realizzazione di piste di lunghezza superiore ai 2.100 metri od il prolungamento di quelle
esistenti oltre i 2.100 metri;
b) nel caso di aeroporti già esistenti con piste di lunghezza superiore a 2.100 metri,
qualora si prevedano sostanziali modifiche al piano regolatore aeroportuale connesse
all'incremento del traffico aereo e che comportino essenziali variazioni spaziali ed
implicazioni territoriali dell'infrastruttura stessa.
5. La comunicazione dello studio di impatto ambientale per le opere di cui all'art.1,
comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,
n. 377, sarà resa dall'amministrazione competente, sentito il Ministero della marina
mercantile.
Art.9
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO I
COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI
1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al
quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche
interessate, le integrazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua
globalità.
2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:
a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;
b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine),
considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel
quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più
significative, specie protette ed equilibri naturali;
e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro
interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un
lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione
temporale;
f) salute pubblica: come individui e comunità;
g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia
naturale, che umano;
i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità
umane interessate e relativi beni culturali.
ALLEGATO II
CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI E DEI FATTORI AMBIENTALI
1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate
secondo i criteri descritti all'art.5, sono svolte in relazione al livello di
approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità
dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuna delle componenti o fattori
ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate
sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.
2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista
metodologico, mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di
rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra
situazione attuale e situazione prevista.
3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta
una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità
dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati
modelli previsionali.
4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione
effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.
5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra esse
esistenti riguardano:
A. Atmosfera. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle
condizioni meteoclimatiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di
eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali
cause di perturbazione meteoclimatiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti
l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:
a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa,
vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati
supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di
materiale particolato;
b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di
parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità
dell'aria, termini di bilancio radiativo ed energetico;
c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale
particolato);
d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti
mediante modelli di diffusione di atmosfera;
f) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti
attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase
liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del
territorio.
B. Ambiente idrico. Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche,
idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:
1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni
quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;
2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte
dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il
mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre
componenti ambientali.
Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:
a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse
matrici;
b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi
fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali
modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in
particolare, l'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti. Per
i laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle
correnti;
c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con
riguardo alle erosioni delle coste ed agli interrimenti;
d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e
caratterizzazione delle fonti;
e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.
C. Suolo e sottosuolo. Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono:
l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione
dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità
delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le
analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti
territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente
interessato, attraverso:
a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione
della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente
dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle
acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze
(sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;
c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in
atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i
movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze
evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;
d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con
riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con
particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente
biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità
d'uso del suolo;
f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e
fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli
elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico.
Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno
esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e
quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al
momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza
dell'opera progettata.
In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi
geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici,
franosi, meteorologici, marini, ecc.) e caratterizzati da differente entità in relazione
all'attività umana nel sito prescelto.
D. Vegetazione, flora e fauna. La caratterizzazione dei livelli di qualità della
vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato
dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile
incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla
normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) vegetazione e flora:
carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi
aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;
flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle
formazioni esistenti e del clima);
carta delle unità forestali e di uso pastorale;
liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;
quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;
b) fauna:
lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci)
sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;
lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di
interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;
quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente,
mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di
svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla base di
rilevamenti specifici;
quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito
direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati.
E. Ecosistemi. Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un
sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera
sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi
concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:
a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche
presenti nel territorio interessato dall'intervento;
b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi
attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della
dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari
sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di
contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;
c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi
e sullo stato di qualità di essi;
d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenziale
presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata,
vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la
diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad
elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di
alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo
stato di degrado presente.
F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità
dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la
compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con
gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a
breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della
comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima
dell'attuazione del progetto;
b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la
salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura
biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti, connesse con l'opera;
c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere
reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed
internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;
d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo
studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione,
trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle
relative aree coinvolte;
f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la
verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione
previsti;
g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e
dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la
definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche
con riferimento a quanto sopra specificato.
G. Rumore e vibrazioni. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al
rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la
compatibilità con gli standard esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica
da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate,
attraverso:
a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme
Internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della
realizzazione dell'opera;
b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre
direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed
occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale I.S.O. 2631.
H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La caratterizzazione della qualità
dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire
la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli
standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo,
attraverso:
a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente
interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;
b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di
radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento;
c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale
(tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione
dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;
d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla
base di quanto precede per i diversi tipi di radiazione;
e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla
luce dei parametri di riferimento rilevanti (standard, criteri di accettabilità, ecc.).
I. Paesaggio. Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con
riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati
alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal
progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità
del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:
a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali
così come definite alle precedenti componenti;
b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreazionali, le presenze
infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità
presente nel sistema;
c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed
ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte
dell'uomo;
e) i piani paesistici e territoriali;
f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.
Con riferimento alle categorie di opere elencate nell'art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88, le disposizioni di cui agli
articoli 3, 4 e 5 del decreto vengono così specificate ed integrate:
1. Impianti industriali (raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di
liquefazione di carbone o scisti bituminosi, acciaierie integrate di prima fusione della
ghisa e dell'acciaio, impianti chimici integrati, impianti per l'estrazione dell'amianto,
per il trattamento e la trasformazione).
Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà
conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:
piani nazionali del settore interessato;
piano energetico nazionale;
eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
piani regionali e provinciali dei trasporti;
piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani
territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;
strumenti urbanistici locali.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione
di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
elenco delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e
tutela dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie
impiegate nei processi produttivi o di costruzione, con riferimento in particolare alla
tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di
sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti industriali,
allo smaltimento dei rifiuti;
criteri delle scelte in merito alla tecnologia dei sistemi di processo e di stoccaggio dei
combustibili, materie prime, prodotti e sottoprodotti e rifiuti; dei sistemi di
abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e di trattamento degli effluenti
liquidi, dei sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi e
dei sottoprodotti; delle ipotesi di recupero e riciclaggio dei sottoprodotti e/o dei
rifiuti;
descrizione dei sistemi produttivi e di processo con indicazione delle quantità e
caratteristiche chimico-fisiche dei materiali utilizzati e di quelli finali ed intermedi;
descrizione delle condizioni operative delle fasi di processo rilevanti dei sistemi
destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle emissioni
di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e smaltimento
dei rifiuti solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, ecc.), dei sistemi di
monitoraggio e delle infrastrutture civili;
descrizione delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio di materiali di processo o di
servizio (terminali portuali, depositi, oleodotti, gasdotti ed elettrodotti, inclusi i
terminali);
descrizione del consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali;
ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso
dei materiali impiegati nello specifico impianto;
analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di
carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, tossiche e/o
infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, rilasci di radioattività, esplosioni e
incendi, interruzioni di attività, ecc.), incidenti durante trasporti pericolosi, con
individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione,
durata, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti
ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi
e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;
tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con indicazione di
eventuali residui atmosferici liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali
possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli
impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento.
Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti
sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle
misure di attenuazione individuate.
2. Centrali termiche e impianti per la produzione di energia elettrica (impianti di
combustione, centrali nucleari ed altri reattori nucleari).
Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà
conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:
piano energetico nazionale;
eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
piani dei trasporti;
piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani
territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;
strumenti urbanistici locali.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione
di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
elenco delle norme e disposizioni, anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e
tutela dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie
impiegate nei processi produttivi e di costruzione, con riferimento in particolare alla
tutela della qualità dell'aria, alla tutela delle acque, alle radiazioni ionizzanti,
all'utilizzo e al trasporto di sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla sicurezza
degli impianti, allo smaltimento dei rifiuti;
criteri delle scelte in merito alla tecnologia del ciclo termico, dei sistemi di
contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera e negli
effluenti liquidi, dei sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti
solidi e dei sottoprodotti e del loro recupero o riciclaggio, con riferimento alle norme e
disposizioni di cui sopra ed eventuali norme tecniche di settore;
descrizione dei sistemi produttivi e di processo, con particolare riferimento al sistema
di generazione di vapore e/o calore, al sistema di raffreddamento della centrale, ai
sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle
emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli effluenti liquidi, trattamento e
smaltimento dei rifiuti solidi, riduzione di rumori e vibrazioni ecc.) ed ai sistemi di
monitoraggio;
descrizione delle infrastrutture elettriche e degli elettrodotti, delle infrastrutture
civili e infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei combustibili e di altri materiali di
processo o di servizio (terminali portuali, carbonili, depositi, oleodotti, gasdotti o
altri sistemi lineari di trasporto di materiali);
descrizione dell'utilizzo di materie prime e di risorse naturali, con riguardo particolare
alla sottrazione di acque di superficie o di falda;
ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso
di materiali impiegati nello specifico impianto, in relazione alle condizioni ambientali
esistenti nel sito proposto per l'insediamento;
analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di
carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive sul suolo,
infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, interruzioni di
attività, ecc.), nonché delle possibilità di incidenti durante trasporti pericolosi,
con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione,
durata, ecc.) delle possibili cause stimate di perturbazione nei confronti delle
componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi
(interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza;
tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di smantellamento, con l'indicazione dei
residui atmosferici, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di
riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti;
piani di bonifica e risanamento;
recupero a fini naturalistici.
Secondo quanto previsto dall'art.5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti
sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle
misure di attenuazione individuate.
3. Infrastrutture lineari di trasporto (autostrade e vie di rapida comunicazione, tronchi
ferroviari per il traffico a grande distanza).
Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà
conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore di area:
piano decennale ANAS, relativi stralci attuativi, piani straordinari ANAS;
piano generale dei trasporti;
piani regionali e provinciali dei trasporti;
altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
piani regionali e di area vasta per la salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani
territoriali e paesistici;
strumenti urbanistici locali.
Nell'indicare i tempi previsti per l'attuazione dell'intervento, l'attenzione dovrà
essere posta anche sulla eventuale apertura all'esercizio della infrastruttura per
tronchi, evidenziandone le conseguenze sulla rete.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione
di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
nella descrizione del progetto saranno giustificate le scelte di tracciato raffrontando la
soluzione prescelta con quelle delle alternative, evidenziando le motivazioni della scelta
suddetta in base a parametri di carattere tecnico, economico ed ambientale, con
riferimento in particolare a:
tracciato e profili;
soluzioni tipologiche (viadotto, galleria, scavo, rilevato, raso) e loro relative
interrelazioni;
saranno indicate la natura, la qualità e la provenienza dei materiali necessari per la
costruzione dell'opera, nonché fornite indicazioni circa le cave disponibili in base alla
normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica
e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei
lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi
l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione;
andranno altresì individuate qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da
portare alle discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità
tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse.
Per quanto riguarda la fase di costruzione, saranno forniti gli elementi atti ad
individuare i principali impatti prevedibili, indicando altresì le prescrizioni da
inserire nei progetti esecutivi e nei capitolati di oneri per il contenimento di tali
impatti e per il risanamento ambientale.
Con riferimento all'art.5, si dovranno descrivere e stimare gli effetti connessi:
all'eventuale variazione del regime delle acque superficiali e, qualora intercettate,
delle acque profonde;
alle concentrazioni degli inquinamenti atmosferici dovute alle sorgenti in movimento, in
relazione a particolari condizioni meteo-climatiche ed orografiche ed in riferimento alla
diversa sensibilità dei ricettori;
ai livelli di inquinamento da rumore ed eventuali vibrazioni, in relazione alla protezione
delle zone abitate e di aree di riconosciuta valenza o criticità ambientale;
alle modifiche delle caratteristiche geomorfologiche del suolo e del sottosuolo indotte in
conseguenza della realizzazione dell'infrastruttura;
alle conseguenze di sottrazione e limitazione d'uso di territorio e/o di aree di
continuità territoriale di riconosciuta valenza o criticità ambientale;
agli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione dell'opera, intesi anche in termini
storico-testimoniali e culturali;
alle misure di contenimento dei possibili impatti connessi allo sversamento accidentale di
sostanze inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle conseguenze di rischio
ambientale, con particolare attenzione ove il tracciato interessi acque destinate all'uso
potabile o comunque il cui inquinamento possa incidere sulla salute umana.
4. Aeroporti.
Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà
conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area:
piano generale dei trasporti;
piano nazionale degli aeroporti;
piani regionali e provinciali dei trasporti;
altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani
territoriali e paesistici;
strumenti urbanistici locali.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione
di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
indicare la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la
costruzione dell'opera, nonché fornire indicazioni circa le cave disponibili in base alla
normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica
e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei
lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi
l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione. Andranno
altresì individuate qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da portare alle
discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui
dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse;
descrivere i fenomeni legati all'inquinamento da rumore (predisposizione di apposita
cartografia tematica in conformità alla circolare della Direzione generale dell'aviazione
civile 45/3030, n. 327);
descrivere il sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
descrivere il sistema di smaltimento dei rifiuti (con indicazioni di qualità e volumi);
descrivere le infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei combustibili e dei carburanti,
nonché di merci che possono avere rilevanza dal punto di vista ambientale;
descrivere le modalità di rispetto dei vincoli sul territorio derivanti dall'applicazione
della legge 4 febbraio 1963, n. 58;
confrontare le omogeneità con quanto previsto dalle norme I.C.A.O. - Annesso 14.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale di cui all'art.5, comma 3,
considerato che in fase di esercizio l'eventuale degrado della qualità ambientale indotto
dall'infrastruttura aeroportuale è riconducibile all'inquinamento prodotto dalle sorgenti
in movimento e dall'ingombro fisico dell'opera sul territorio, nonché dalla gestione dei
servizi connessi all'esercizio dell'attività operativa, lo studio d'impatto dovrà
approfondire l'analisi conoscitiva o previsiva in ordine a quelle componenti che risultano
più direttamente connesse.
5. Porti e vie navigabili.
Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art.3, si terrà
conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area:
piano generale dei trasporti, relativamente ai sistemi portuali;
codice della navigazione e regolamentazione delle attività assentite nelle acque
territoriali e in quelle adiacenti soggette a giurisdizione nazionale;
piani di programmazione settoriale: nautica da diporto;
pesca, portualità commerciale;
piano delle coste;
piani regionali e provinciali dei trasporti;
programmi regionali settoriali di interventi nell'ambito della pianificazione nazionale:
nautica da diporto; pesca;
portualità commerciale;
altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
piani regionali e di area vasta per la salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani
territoriali e paesistici, di tutela dell'ambiente costiero e marino;
strumenti urbanistici locali e piano regolatore portuale.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione
di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
descrivere la previsione dei flussi di traffico via mare e via terra; per questi ultimi
andranno evidenziati i rapporti tra quantità e qualità delle merci e modalità di
trasporto, al fine di ottimizzare la rete infrastrutturale di collegamento con il
territorio ed attenuare le eventuali relative interazioni ambientali;
nel caso di ampliamenti, precisare i riferimenti all'eventuale sistema portuale locale;
illustrare, anche attraverso i modelli di previsione utilizzati, le interazioni tra le
opere portuali e l'assetto attuale e futuro della linea di costa;
descrivere la configurazione degli specchi acquei protetti dal bacino portuale in
relazione all'interscambio con l'ambiente marino esterno, con riferimento alle esigenze di
protezione del bacino stesso dal moto ondoso;
indicare la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la
costruzione dell'opera, nonché fornire indicazioni circa le cave disponibili in base alla
normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica
e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei
lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi
l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione;
descrivere le misure atte a minimizzare il rischio di inquinamenti del corpo idrico
(dilavamento di piazzali e banchine, scarichi ed emissioni provenienti dai natanti, acque
di zavorra, ecc.), anche in relazione alla qualità dell'ambiente marino circostante;
individuare la natura e quantità dei materiali provenienti dai dragaggi, indicando di
massima il punto di discarica terrestre o marittima e fornendo la giustificazione
ambientale della scelta effettuata.
Secondo quanto previsto dall'art.5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti
sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle
misure di attenuazione individuate.
6. Impianti tecnologici (impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o
alla eliminazione dei residui radioattivi, impianti di eliminazione dei rifiuti tossici o
nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio).
Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà
conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione:
piani nazionali e regionali di settore;
eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
piani regionali e provinciali dei trasporti;
piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani
territoriali e paesistici, piani per le attività industriali;
strumenti urbanistici locali.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione
di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
elenco delle norme e disposizioni anche di carattere locale, relative alla salvaguardia e
tutela dell'ambiente ed alla protezione della popolazione, che si applicano alle
tecnologie impiegate nei processi produttivi di costruzione, di trasporto, di trattamento
e di stoccaggio dei materiali;
indicazione di massima delle quantità e caratteristiche chimico-fisiche dei materiali per
i quali è predisposto l'impianto;
descrizione delle infrastrutture e modalità previste per il trasporto ed il conferimento
dei rifiuti;
criteri nelle scelte in merito alla tecnologia del ciclo di trattamento e condizionamento,
dei sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera
e negli effluenti liquidi, degli eventuali sottoprodotti e della loro utilizzazione con
riferimento alle norme vigenti;
indicazione di massima dei volumi e quantità prodotte nell'unità di tempo, in relazione
alle emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, alle sostanze e ai flussi
energetici eventualmente prodotti e rilasciati e al destino delle scorie finali;
infrastrutture di movimentazione, di trattamento e stoccaggio dei rifiuti e infrastrutture
di servizio;
ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie o all'uso di materiali
impiegati;
descrizione del consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali;
analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di
carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive, tossiche sul
suolo, in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, etc.), con individuazione in
termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, durate, etc.) delle possibili cause di
perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi
preventivi e di interventi attivi e/o passivi;
sistemi di monitoraggio convenzionale e, ove necessario, radiometrico.
Secondo quanto previsto dall'art.5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti
sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle
misure di attenuazione individuate.
7. Impianti di regolazione delle acque (dighe ed altri impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare acqua in modo durevole).
Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art.3, si terrà
conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione:
piano generale degli acquedotti;
piano energetico nazionale;
piano agricolo nazionale;
piani di bacino;
programmi regionali settoriali;
altri strumenti di programmazione e di finanziamento;
piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani
territoriali e paesistici;
strumenti urbanistici locali.
Per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione
di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
sarà indicata la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la
costruzione dell'opera;
saranno fornite le indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed
utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel
caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei lavori in questione,
saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il
risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione.
Con riferimento al comma 3 dell'art. 5, lo studio dovrà descrivere e prevedere gli
effetti possibili sull'ambiente dell'invaso e delle opere connesse, sia durante la
costruzione che per il successivo esercizio, con riguardo a:
gli effetti sul clima e sul micro-clima conseguenti ad invasi non inferiori a 20 milioni
di mc di acqua e/o 100 ettari di massimo specchio liquido, salvo significativa influenza
di temperatura ed umidità in casi di documentata rilevanza ambientale;
le modificazioni indotte al sistema idrico di superficie e sotterraneo, sia in fase di
costruzione che di esercizio, e relativi effetti, compresi quelli conseguenti sulla
qualità delle acque interessate;
gli effetti sulla morfologia dei luoghi, con particolare riferimento alle oscillazioni del
pelo libero dell'invaso;
le eventuali modifiche di carattere pedologico per l'area interessata;
gli effetti su vegetazione, flora, fauna e habitat;
gli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione dell'opera, intesi anche in termini
storico-culturali;
gli effetti prodotti dalla sottrazione fisica di aree inondate e/o inondabili;
gli effetti della sottrazione del trasporto solido, sia lungo l'asta fluviale sia sui
litorali;
la qualità delle acque e dello stato dei luoghi circostanti l'invaso, al fine di
verificare i potenziali usi aggiuntivi degli stessi (turismo, pesca, etc.) oltre a quello
previsto;
gli effetti di antropizzazione e loro conseguenze ambientali dovute alla realizzazione
della viabilità di accesso, se di uso pubblico.
8. Elettrodotti aerei esterni per il trasporto e la distribuzione di
energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di
lunghezza superiore a 15 km.
Per quanto attiene il quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si terrà conto dei seguenti
atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area:
piano energetico nazionale e regionale;
eventuali strumenti di programmazione e di finanziamento;
piani regionali di sviluppo industriale;
piani regionali e di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale, piani
territoriali e paesistici;
strumenti urbanistici locali;
eventuali piani di sviluppo della rete.
Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale, ad integrazione e specificazione
di quanto disposto all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988 si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:
illustrare le scelte di tracciato raffrontando la soluzione prescelta con le alternative,
evidenziando le ragioni della proposta in relazione a:
insediamenti abitativi e residenziali;
insediamenti industriali;
intersezione con strade, ferrovie, vie navigabili e altre infrastrutture di trasporto;
insiemi paesaggistici interessati e emergenze monumentali, paesaggistiche e
naturalistiche;
descrivere il progetto, evidenziando in particolare la tensione di esercizio e le correnti
in condizioni di massimo carico;
evidenziare elementi costruttivi, con particolare riferimento a:
geometria e distanza dei piloni di sostegno;
numero e tipo dei conduttori;
disposizione e distanza reciproca dei conduttori;
presentare analisi teoriche della distribuzione dei campi elettrici e magnetici in
funzione della distanza dall'asse della linea, fino a distanze pari ad almeno il doppio
del
limite dell'area sottoposta a servitù d'elettrodotto;
analizzare i livelli di rumore prodotti, anche nelle peggiori condizioni ambientali, da
micro scariche elettriche (effetto corona).
Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale di cui all'art.5, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, si dovranno descrivere
e stimare gli effetti sull'ambiente con riferimento ai punti precedenti, nonché alle
scelte progettuali ed alle misure di attenuazione adottate.
Assunte le seguenti definizioni:
intensità di campo elettrico: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente
perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto
considerato, misurato in volt al metro (V/m);
intensità di induzione magnetica: il valore quadratico medio delle tre componenti
mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo magnetico nel
punto considerato, misurato in tesla (T), per quanto riguarda i limiti di esposizione
della popolazione ai campi elettrici e magnetici dovuti alla presenza degli elettrodotti,
non devono essere superati, fino ad emanazione dello specifico provvedimento di cui
all'art.2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, i seguenti valori, suggeriti dal
Comitato internazionale per le radiazioni non ionizzanti e dall'Associazione
internazionale per le protezioni radiologiche (« Interim
Guidelines on Limits of Exposure to 50/60 Hz Electric and Magnetic Field» .January 1990):
5 KV/m e 0,1 MT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione
magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che, individui
della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata;
10 KV/m e 1 MT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione
magnetica nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al
giorno.
I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato intendendosi per
tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e cose non
fisse.
Per quanto riguarda l'altezza dei conduttori sul terreno e le distanze di rispetto dai
fabbricati si farà riferimento - fino all'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'art.2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 - al decreto
ministeriale 16 gennaio 1991 del Ministero dei lavori pubblici «
Aggiornamento alle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di
linee elettriche aeree esterne» ,pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991.
ALLEGATO IV
PROCEDURE PER I PROGETTI DI CENTRALI TERMOELETTRICHE E TURBOGAS.
1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolate dalle seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato valgono
le definizioni che seguono:
a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per convertire, attraverso la
produzione di vapore, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso
consiste essenzialmente in generatore di vapore, turbina, ciclo rigenerativo, alternatore,
trasformatore, circuito di raffreddamento, sistema logistico per l'approvvigionamento dei
combustibili ed altri componenti;
b) centrale termoelettrica: complesso di una o più sezioni termoelettriche;
c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o più sezioni termoelettriche da
realizzare in area contigua alla centrale esistente;
d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato per convertire, attraverso un ciclo ad
aria, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste
essenzialmente in turbina a gas, alternatore e trasformatore;
e) centrale turbogas: complesso di una o più sezioni turbogas;
f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art.11 o della
centrale termoelettrica esistente: variazione consistente in incrementi della potenza
elettrica delle sezioni esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la
centrale termoelettrica, e/o variazione che comporti immissione di nuove sostanze estranee
nell'ambiente e/o variazione che implichi occupazione di aree esterne a quelle di
pertinenza della centrale.
1. I programmi pluriennali dell'ENEL sono approvati, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE.
2. In detti programmi saranno in particolare indicati:
a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le nuove centrali
termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti, nonché le altre centrali di
produzione di energia elettrica, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree,
anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonché
della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;
b) i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto della necessaria
diversificazione delle fonti di energia.
1. L'ENEL, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE,
tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali
termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende
proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4.
2. L'ENEL informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero
della difesa, la regione, la provincia e il comune territorialmente interessati, nonché,
per quanto riguarda le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina
mercantile, per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni.
3. Ove sia necessario introdursi nella proprietà privata per reperire elementi occorrenti
per la redazione dello studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sarà dato direttamente
dall'ENEL.
4. L'ENEL, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 11, propone al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il
sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del
relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture
portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto
ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5
ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.
5. Identica documentazione è inviata dall'ENEL al Ministero dell'ambiente, alla regione,
alla provincia ed al comune territorialmente interessati.
6. L'ENEL stesso dà notizia della presentazione del progetto della centrale sul più
diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre regione, provincia e comune mettono a
disposizione del pubblico la documentazione presentata dall'ENEL.
1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto ambientale di cui all'art. 4, nonché i criteri per formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale di cui all'art. 8.
1. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta
dall'ENEL e di cui all'art. 4, promuove ed attua la valutazione di impatto ambientale
della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, effettuando la istruttoria
tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.
2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri
del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del
Ministero dei lavori pubblici, della regione, della provincia e del comune
territorialmente interessati ed eventualmente del Ministero della marina mercantile e del
Ministero dei trasporti, che debbono essere forniti entro il termine di 90 giorni.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con
l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le
valutazioni d'impatto ambientale, integrata da esperti scelti nell'ambito dell'Istituto
superiore di sanità, della ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili del
fuoco e da tre esperti designati dalle regioni interessate.
4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca
una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai quali è stato
chiesto il parere di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza,
adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli
atti mancanti, comunque entro il termine di cui all'art.8, comma 1.
5. Alle riunioni della commissione per le valutazioni di impatto ambientale ed alla
Conferenza dei servizi partecipa, a titolo consultivo, l'ENEL.
1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria
tecnica, nel comune in cui è proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono
interessati più comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato
della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di
Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della
regione interessata, subito dopo la presentazione da parte dell'ENEL degli atti di cui ai
commi 4 e 5 dell'art.4.
2. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da 3 esperti designati dal Ministero
dell'ambiente e da 3 esperti, di comprovata competenza nel settore, designati
rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina
si provvede con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.
3. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel termine di 45 giorni, a pena di
decadenza, dalla pubblicazione di cui all'art.4, comma 6, contributi di valutazione sul
piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente
inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano
ambientale.
4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati,
sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni con gli enti ed i privati che
hanno presentato le memorie ammesse.
5. L'ENEL può presentare osservazioni alle memorie presentate.
6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da parte dell'ENEL, il
presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie
presentate e le osservazioni dell'ENEL, con una relazione di sintesi delle attività
svolte.
1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui
all'art.6 entro 120 giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 4 dell'art.4.
2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i 15 giorni successivi al termine
dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla regione
interessata, la quale dovrà renderlo entro i successivi 30 giorni, sentito il comune
territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica.
3. Il Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla
base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della regione,
formula il giudizio finale di compatibilità ambientale, precisando le eventuali
prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture.
4. Il giudizio finale di compatibilità ambientale viene comunicato ai Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, della
sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, alla regione, alla
provincia, al comune ed all'ENEL.
5. Decorso il predetto termine di 60 giorni, di cui al comma 3, senza che il Ministro
dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può proseguire la procedura autorizzativa della centrale proposta, ai
sensi del comma 3 dell'art.11.
1. L'ENEL, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7
e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socio-economici connessi con la costruzione e
l'esercizio della centrale proposta e definisce i relativi accordi con la regione, la
provincia ed il comune per gli oneri da assumere a carico dell'ENEL e delle altre parti
contraenti.
2. L'ENEL con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione del contributo di cui
all'art.15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, può assumere oneri per interventi di natura
infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e
l'esercizio della centrale proposta.
3. L'ENEL entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art.4,
trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze
dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi socio-economici
con la regione, la provincia ed il comune.
4. La mancanza della definizione degli accordi socio-economici non impedisce la
prosecuzione della procedura autorizzativa.
5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'art. 11.
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ricevuta la documentazione presentata dall'ENEL di cui all'art. 4, chiede i pareri del
Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, che debbono essere forniti entro il
termine di 90 giorni.
2. In mancanza di risposta entro 90 giorni, i pareri si intendono favorevoli.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9
e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o
del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di
compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di
natura socio-economica a carico dell'ENEL non ancora definiti con la regione, la provincia
ed il comune.
2. Tra i predetti impegni di natura socio-economica possono essere indicati nello stesso
decreto quelli per i quali l'ENEL deve anticipare il finanziamento per conto dello Stato
e/o degli enti pubblici competenti.
3. Se il parere della regione di cui al comma 2 dell'art.8 è stato negativo o comunque
non è stato espresso entro i 30 giorni successivi alla richiesta, o nei casi previsti dal
comma 5 dell'art.8, può provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed
ambientale, della centrale proposta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza la costruzione e
l'esercizio della centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli
aspetti ambientali ove si sia proceduto in assenza del giudizio finale di compatibilità
ambientale e delle relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'art.8.
1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art.11, emesso dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere
riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano
regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e
sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla
seguente normativa:
art.9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);
art.14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);
art.48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);
art.17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare);
art.714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo);
art.7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art.82, comma nono, decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto
1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);
art.6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale);
art.55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto);
art.221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale);
art.216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale).
1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di
cui all'art. 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio,
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza dell'ENEL, in
adempimento dei commi successivi.
2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, per i beni
culturali e ambientali, della sanità e dei lavori pubblici, valuta le modifiche richieste
ed eventualmente indica i Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli
articoli 6, comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il termine di 90 giorni
dall'istanza dell'ENEL, si applica il comma 4 dell'art.6.
4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano occupazioni di aree
esterne a quelle di pertinenza della centrale vengono autorizzate, attuando la procedura
di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere della regione interessata, la quale dovrà renderlo
sentito il comune territorialmente competente.
5. Se il parere della regione è negativo o comunque non è espresso entro 90 giorni dal
ricevimento da parte della regione della richiesta del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'art.11.
6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai sensi del presente articolo ha gli effetti
di cui all'art.12.
1. Si applica l'art.13 anche alla costruzione e all'esercizio di:
a) modifiche delle centrali turbogas;
b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;
c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni.
2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e per la costruzione di
centrali turbogas si applica l'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'art.2 non richiedono per la
loro esecuzione né le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, né la
concessione edilizia comunale, né altre autorizzazioni previste dalla legislazione
regionale.
1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d'intesa, le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e i pareri di rispettiva competenza, non
previsti dalle presenti disposizioni, entro il termine di giorni 90 a decorrere dalla data
della relativa richiesta.
2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 o in presenza di atti
sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'art.6.
1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono
sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazioni prescritte per le seguenti
opere o attività dalla normativa a fianco di ciascuna indicata:
a) deposito oli combustibili ed oleodotto (legge 8 febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20
luglio 1934, n. 1303);
b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775; regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285);
c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).
1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle
centrali turbogas e delle relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze
estranee nell'ambiente, nonché per le attività di controllo, si applicano gli articoli
8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, così
come modificati dall'art.17 del medesimo decreto.
2. Con riferimento all'art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, l'autorità competente per il controllo è la provincia.
1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque
territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti modifiche:
a) gli enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si
identificano nella regione prospiciente la zona delle acque territoriali interessata dalla
centrale termoelettrica e nel comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e
provvisionali al progetto;
b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono modificati
conseguentemente.
1. Sono fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.
1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con decreto di cui all'art.5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880.
NOTE
Premessa, comma 3: il comma è stato così rettificato con avviso pubblicato nella
Gazz.Uff. 20 gennaio 1989, n. 16.
Allegato III, n. 8: il numero è stato aggiunto dall'art.4, D.P.R.27 aprile 1992, entrato
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.