| Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 377 del 10/08/1988 |
| Gazzetta Ufficiale Italiana n° 204 del 31/08/1988 |
| Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale |
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto
1988;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui
all'art.11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Decreta:
Art.1
Categorie di opere.
1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti
categorie:
a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti
dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500
t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300
MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca
per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima
non supera 1 kW di durata permanente termica);
c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione
definitiva dei residui radioattivi;
d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
e) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione
dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una
produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una
produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto,
un'utilizzazione annua di oltre 200 t;
f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale,
mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate
varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di
prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di
base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio
(fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari
e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento
chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi (1);
g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di
atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla
circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o
intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di
autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie o
raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a
quattro o più corsie (1);
h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna
accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t;
i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento,
trattamento chimico o stoccaggio a terra;
l) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di
altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m3,
nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici
in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso
superiore a 100.000 m3 (1);
m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di
lunghezza superiore a 15 km (2);
n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800
mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 526 (1);
o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a
80.000 m3; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore
a 80.000 m3; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità
complessiva superiore a 40.000 m3 stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità
complessiva superiore a 80.000 m3 (1);
p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con
esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma
previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (1);
q) impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione
superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti (1);
r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a
150.000 t;
s) impianti di gassificazione e liquefazione (1);
t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla
produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile
nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio
(previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi
in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari
irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (1);
u) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico
delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di
residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori
interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.
2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non
rientranti nelle categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che
rientra nelle categorie stesse; si applica altresì agli interventi su opere già
esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi derivi
un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione,
comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste
da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di
esercizio.
3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali
termoelettriche esistenti, anche accompagnati da interventi di ripotenziamento, da cui
derivi un miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente connesso alla riduzione
delle emissioni.
4. Per agevolare l'applicazione dei commi 2 e 3 il Ministro dell'ambiente convoca apposite
riunioni di coordinamento con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le
amministrazioni interessate all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai
fini di individuare anticipatamente, sulla base dei programmi delle amministrazioni
interessate, i casi di esclusione dalla procedura ai sensi dei citati commi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa
nazionale.
5-bis. Con successivo provvedimento sono individuate le caratteristiche tecniche delle
opere e degli impianti di cui al comma 1, cui non si applica la procedura prevista
dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto hanno esclusivamente o
essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti, salvo che se ne
preveda l'utilizzazione per più di un anno (3).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 11 febbraio
1998.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1992 (G.U. 22 agosto 1992, n. 197),
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Si veda anche l'art. 5 dello stesso decreto.
(3) Le norme tecniche concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale per
ciascuna categoria di opere di cui al presente articolo sono state definite nell'allegato
I del D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348.
Art.2
Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti.
1. Si intendono per progetti delle opere di cui all'art.1 i progetti di
massima delle opere stesse, prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le
autorizzazioni, i nullaosta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque,
prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori.
In particolare:
a) per progetti delle centrali termoelettriche, si intendono quelli necessari per il
provvedimento di cui all'art.5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così
come disciplinato dall'art.17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, gli stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, degli impianti di gassificazione e
liquefazione, delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e
degli impianti chimici integrati, si intendono quelli presentati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il decreto di concessione secondo
quanto previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8
febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni; gli stessi devono
essere inoltrati prima della concessione da parte del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
c) per progetti di impianto per l'estrazione di amianto, si intendono quelli presentati al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; gli stessi devono essere
inoltrati prima del rilascio del permesso da parte del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
d) per progetti degli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi si intendono
quelli che vengono inoltrati alla Regione per l'approvazione. Sono altresì soggette alla
procedura le richieste di autorizzazione inoltrate alla Regione per l'eliminazione di
rifiuti tossici e nocivi in impianti i cui progetti sono stati in precedenza approvati per
lo smaltimento di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali;
e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida comunicazione, si intendono quelli,
riferiti all'intero tracciato, previsti dalle « Istruzioni
per la redazione dei progetti strade» pubblicate nel
Bollettino ufficiale - Norme tecniche - del C.N.R. - Anno XIV n. 77 del 5 maggio 1980,
concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia
disponibile per cause oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle
procedure di riferimento, purché siano comunque definite le ipotesi di massima
concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale. Gli stessi devono
essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministro
dei lavori pubblici;
f) per progetti dei tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, si intendono
quelli riferiti alla costruzione di impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti
dall'ente Ferrovie dello Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali
nel cui territorio sono previsti gli interventi, ai sensi dell'art.25 della legge 17
maggio 1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento
di approvazione o conformità;
g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi piani regolatori o le varianti dei
piani esistenti, nonché i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere
inoltrati prima della approvazione da parte del comitato previsto dall'art.5 della legge
22 agosto 1985, n. 449;
h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i progetti stessi devono essere inoltrati
prima della concessione da parte dei Ministri competenti;
i) per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di
concessione di derivazione d'acqua così come previsto all'art.9 del regio decreto del 14
agosto 1920, n. 1285, al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art.1 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; gli stessi devono
essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte del
Ministro dei lavori pubblici;
l) per progetto di elettrodotto aereo esterno, si intende il progetto allegato alla
domanda di autorizzazione inviata al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del titolo III
del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in concessione disciplinati dalla legge
24 giugno 1929, n. 1137, così come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonché
dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, le
amministrazioni competenti comunicano al Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni
culturali ed ambientali il progetto esecutivo delle opere qualora contenga importanti
variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di
compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente può stabilire, entro venti giorni
dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura
di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre
al progetto come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale
contenente:
a) l'indicazione della localizzazione riferita alla incidenza spaziale e territoriale
dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, alla incidenza
sulle risorse naturali, alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali
e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed
idrogeologici, supportata da adeguata cartografia;
b) la specificazione degli scarichi idrici e delle misure previste per l'osservanza della
normativa vigente, nonché le eventuali conseguenti alterazioni della qualità del corpo
ricettore finale;
c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle relative modalità di smaltimento
rapportata alle prescrizioni della normativa vigente in materia;
d) la specificazione delle emissioni nell'atmosfera da sostanze inquinanti, rapportata
alla normativa vigente, nonché le conseguenti alterazioni della qualità dell'aria anche
alla luce delle migliori tecnologie disponibili;
e) la specificazione delle emissioni sonore prodotte e degli accorgimenti e delle tecniche
riduttive del rumore previsti;
f) la descrizione dei dispositivi di eliminazione e risarcimento dei danni all'ambiente
con riferimento alle scelte progettuali, alle migliori tecniche disponibili ed agli
aspetti tecnico-economici;
g) i piani di prevenzione dei danni all'ambiente con riferimento alle fasi di costruzione
e gestione;
h) i piani di monitoraggio ambientale secondo le specificazioni derivanti dalla normativa
vigente o da particolari esigenze in relazione alle singole opere;
i) un riassunto non tecnico di quanto previsto alle lettere precedenti.
l) per progetto di elettrodotto aereo esterno, si intende il progetto allegato alla
domanda di autorizzazione inviata al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del titolo III
del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
comma 1, lett. d): la lettera è stata così sostituita dall'art.1,
D.P.R. 5 ottobre 1991, n. 460 .
comma 2, lett. l): la lettera è stata aggiunta dall'art.3, D.P.R. 27 aprile 1992.
Art.3
Norme tecniche integrative.
1. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui all'art.2 del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'art.6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
le norme tecniche integrative, di cui al presente articolo, sono state emanate con D.P.C.M 27 dicembre 1988.
Art.4
Vigilanza.
1. Il Ministro dell'ambiente vigila ai sensi dell'art.6, comma 6, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, sulla osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nella
pronuncia di compatibilità ambientale.
2. Le amministrazioni interessate rendono noto nel bando di gara o nell'invito a trattare
che l'approvazione dei progetti è assoggettata all'osservanza delle eventuali
prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale.
Art.5
Pubblicità.
1. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art.2, il
committente di opere di cui all'art. 1 provvede alla pubblicazione, sul quotidiano più
diffuso nella regione o provincia autonoma territorialmente interessata e su un quotidiano
a diffusione nazionale, di un annuncio contenente l'indicazione dell'opera, la sua
localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto.
2. Il committente provvede altresì al deposito di una o più copie del progetto e degli
elaborati della comunicazione, così come definiti all'art.2, presso il competente ufficio
della regione o provincia autonoma interessata, ai fini della consultazione da parte del
pubblico.
3. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
individuano gli uffici di cui al comma 2 provvedendo anche alla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della regione e ad una adeguata informazione al pubblico.
Art.6
Istruttoria.
1. L'istruttoria sui progetti di cui all'art.1 ha le seguenti
finalità:
a) accertare la completezza della documentazione presentata;
b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche
ambientali a quelle documentate dal proponente;
c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i rifiuti liquidi e solidi e le
emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla
normativa di settore;
d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e
dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle
risorse naturali;
e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché
l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in
relazione agli effetti ambientali;
f) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in
ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento
della comunicazione con la previsione di quella successiva.
2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale del progetto interviene nel termine di cui
al comma 4 dell'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, decorso il quale la procedura
riprende il suo corso.
le disposizioni di cui al presente articolo sono integrate dalle
norme tecniche emanate con D.P.C.M 27 dicembre 1988.
Art.7
Norma transitoria.
1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti
delle opere per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni
vigenti.
2. La disciplina di cui al presente decreto non si applica altresì alle opere per le
quali il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i beni culturali e ambientali abbiano
ricevuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, il parere di organismi
istituiti per l'esame dei profili di interesse ambientale delle opere medesime.
Art.8
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.3.
NOTE
Vedi la Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB9615208, e la Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB9615326.
Vedi la Dir.Min. 4 agosto 1999.
E' entrato in vigore il 6 gennaio 1989, ovvero un giorno dopo (v. art.8) la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale del D.P.C.M 27 dicembre 1988.