Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 (BUR n. 29/1999) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEI CONTENUTI E
DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (1)
CAPO I
Disposizioni generali
Art.
1 - Finalità.
1. La Regione Veneto, in attuazione della
direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996, disciplina con la presente legge le procedure di valutazione d’impatto
ambientale (in seguito denominata VIA), ai fini di:
a) assicurare che, nei processi di formazione delle decisioni relative a
progetti di impianti, opere o interventi individuati negli
allegati
A1,
A2,
B1,
B2,
(
2)
C3,
C3-1bis,
(
3)
A1
bis (
4)
e
C4
della presente legge, si perseguano gli obiettivi di tutela della salute e di
miglioramento della qualità della vita umana, di conservazione della varietà
della specie, dell’equilibrio dell’ecosistema e della sua capacità di
riproduzione, in quanto risorse essenziali di vita, di garanzia della pluralità
dell’uso delle risorse e della biodiversità; (
5)
b) garantire l’individuazione, la descrizione e la valutazione in modo
appropriato, per ciascun caso particolare, degli impatti diretti ed indiretti di
un progetto sull’ambiente, evidenziandone gli effetti reversibili e
irreversibili sulle seguenti componenti:
1) l’uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, il sottosuolo, le acque di superficie e sotterranee, l’aria,
il clima ed il paesaggio;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) le interazioni tra i precedenti fattori;
c) identificare e valutare le possibili alternative al progetto, compresa
la sua non realizzazione;
d) indicare le eventuali misure per eliminare o mitigare gli impatti
negativi previsti;
e) consentire il monitoraggio continuo della compatibilità ambientale dei
progetti, verificandone il ciclo completo di realizzazione, compresa la fase
dell’esercizio dell’opera o impianto e la sua eventuale dismissione alla fine
del ciclo di vita previsto;
f) garantire in ogni fase della procedura lo scambio di informazioni e la
consultazione tra il soggetto proponente, l’autorità competente e la popolazione
interessata;
g) promuovere e garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini
ai processi decisionali relativi alle procedure di VIA sulla base delle
consolidate acquisizioni scientifiche, epidemiologiche, tecnologiche e
gestionali;
h) supportare la definizione e l’attuazione di politiche ambientali fondate
sui principi di precauzione e di azione preventiva;
i) favorire l’applicazione efficace della normativa ambientale
regionale;
j) conseguire la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento
delle valutazioni e delle procedure amministrative in materia
ambientale.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende
per:
a) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o esecutivi
concernenti la proposta di realizzazione di impianti, opere o interventi,
compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali;
b) soglia dimensionale: il limite qualitativo e/o quantitativo oltre il
quale i progetti elencati negli allegati A e B del DPR 12 aprile 1996 e negli
allegati
A1,
A2,
B1,
B2,
(
6)
C3,
C3-1bis,
(
7)
A1
bis (
8)
e
C4
della presente legge, sono assoggettati alla procedura di VIA; (
9)
c) capacità produttiva: massima produzione possibile senza modifiche
impiantistiche;
d) aree naturali protette: le aree naturali protette nazionali,
normativamente istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394; i parchi,
le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente
istituite ai sensi della legge n. 394/1991 ovvero della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 ;
e) aree sensibili: gli ambiti territoriali, diversi dalle aree naturali
protette di cui alla lettera d), caratterizzati da fattori ambientali peculiari,
in relazione alle diverse componenti, come individuati nell’
allegato
D della presente legge, nonché quelle zone definite con provvedimenti della
Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, a seguito di
comprovate e motivate ragioni in ordine a particolari situazioni caratteristiche
climatiche, epidemiologiche locali, di sicurezza idraulica e geofisica e, in
generale, alla loro particolare vulnerabilità;
f) soggetto proponente: il committente o l’autorità proponente, cioè
rispettivamente, il soggetto privato o pubblico, che predispone le tipologie
progettuali da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente
legge;
g) impatto ambientale: ogni alterazione, qualitativa e/o quantitativa
dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, fisici,
chimici, naturalistici, climatici ed economici, in conseguenza della
realizzazione di progetti relativi a particolari impianti, opere o interventi
pubblici o privati;
h) procedura di verifica o screening: la fase preliminare, disciplinata
dall’
articolo
7, nella quale si definisce se il progetto debba essere assoggettato alla
procedura di VIA;
i) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal
capo
III, preordinata alla espressione da parte dell’autorità competente del
giudizio di compatibilità ambientale di cui alla successiva lettera
r);
j) studio d’impatto ambientale (SIA): lo studio tecnico-scientifico degli
impatti ambientali di un progetto, predisposto a cura e spese del soggetto
proponente, disciplinato dall’
articolo
9;
k) fase preliminare o scoping: la fase preliminare facoltativa,
disciplinata dall’
articolo
8, nella quale si definiscono, in contraddittorio tra autorità competente
per la VIA e soggetto proponente, le informazioni che devono essere fornite nel
SIA;
l) autorità competente per la VIA: l’amministrazione, individuata ai sensi
dell’
articolo
4, che effettua le procedure disciplinate dalla presente legge;
m) comuni interessati: i comuni nel cui territorio viene localizzato
l’impianto, opera o intervento, nonché gli eventuali altri comuni interessati
dagli impatti ambientali, come individuati nel SIA ai sensi degli
articoli
9 e
13,
ai quali spetta esprimere il parere di cui al comma 2 dell’articolo 5 del DPR 12
aprile 1996;
n) province interessate: le province nel
cui territorio sono ricompresi i comuni interessati di cui alla lettera
m);
o) amministrazioni interessate: gli enti e
gli organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri,
nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del
progetto proposto;
p) soggetti interessati: chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del
progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e
valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo;
q) consultazione: le forme di partecipazione, anche diretta, delle
popolazioni interessate, disciplinate dall’
articolo
16;
r) giudizio di compatibilità ambientale: il provvedimento con il quale
l’autorità competente conclude la procedura di VIA;
s) commissione VIA: l’organo tecnico-istruttorio istituito dall’autorità
competente per la VIA disciplinato dagli
articoli
5 e
6;
t) struttura competente per la VIA: la struttura organizzativa istituita o
designata dall’autorità competente per espletare gli adempimenti disciplinati
dalla presente legge, presso la quale sono depositati i progetti degli impianti,
opere o interventi, nonché i documenti e gli atti inerenti ai procedimenti
conclusi, per consentirne al pubblico la consultazione, e che cura l’istruttoria
dei progetti degli interventi assoggettati a VIA.
Art. 3 - Campo di
applicazione.
1. Sono assoggettati alla procedura di
VIA:
a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli
allegati
A1,
A2,
B1,
B2,
(
10)
e
A1bis
(
11)
eccedenti le soglie dimensionali ivi previste; (
12)
b) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 1 e al comma
1 dell’articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o
interventi elencati nell’
allegato
C3 e nell'allegato
C3-1bis
(
13)
qualora superino le soglie dimensionali ivi previste e ricadano nelle aree
sensibili individuate nell’
allegato
D;
c) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 1 e al comma
1 dell’articolo 10 del DPR 12 aprile 1996, i progetti di impianti, opere o
interventi elencati nell’
allegato
C4, nonché quelli di cui all’
articolo
7, comma 1, qualora lo richieda l’esito della procedura di verifica ivi
disciplinata;
d) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli
allegati
A1,
A2,
B1,
B2,
(
14)
C3,
C3-1bis
(
15)
e
A1
bis (
16)
C4
qualora la variante comporti il superamento delle soglie dimensionali previste
negli allegati medesimi; (
17)
e) i progetti di variante di impianti, opere o interventi elencati negli
allegati
A1,
A2,
B1,
B2,
(
18)
C3,
C3-1bis
(
19)
e
20A1
bis () C4
qualora la variante comporti un incremento di capacità produttiva o di
dimensioni originarie superiore al venticinque per cento; la procedura di VIA si
applica inoltre qualora la sommatoria di successivi incrementi superi la
suddetta percentuale. (
21)
2. La procedura di VIA non si applica agli interventi disposti in
via d’urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l’incolumità
delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali
sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, ed alle opere ed agli impianti necessari ai fini della
realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, con
esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico.
Art. 4 - Autorità competenti per le
procedure di VIA.
1. La Regione è l’autorità competente per
le procedure di VIA relative ai:
b) progetti elencati negli allegati
B2,
C3
e
A1
bis (
24)
C4
la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che
presentino impatti interregionali e/o transfrontalieri. (
25)
2. La provincia è l’autorità competente per le procedure di VIA
relative ai progetti elencati negli allegati
B2,
C3
e
A1
bis C4
la cui localizzazione interessi il territorio di una sola provincia e che non
presentino impatti interregionali o transfrontalieri. (
26)
3. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui all’
articolo
19 è emesso dalla Giunta regionale o, in assenza di diversa formulazione
statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale, secondo le competenze di cui ai
commi 1 e 2.
4. Le Province espletano le procedure disciplinate dalla presente
legge tramite l’ufficio competente, appositamente designato o istituito ovvero
avvalendosi, previa convenzione, del servizio dell’Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
5. La Giunta regionale, entro due mesi dalla pubblicazione della
presente legge, provvede:
a) a determinare con apposite direttive le modalità ed i criteri di
attuazione delle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge, nonché ad
elaborare specifiche tecniche ed i primi sussidi operativi alla elaborazione
degli studi di impatto ambientale;
b) ad organizzare un archivio degli studi
d’impatto ambientale consultabile dal pubblico; (
27)
c) a fissare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi
relativi all’istruttoria.
6. La Giunta regionale provvede altresì a realizzare o adeguare la
cartografia e i sistemi informativi territoriali necessari all’applicazione
della presente legge avvalendosi dei criteri e degli strumenti impiegati per la
formazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), con le
integrazioni eventualmente necessarie.
7. Al fine degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 4 del
DPR 12 aprile 1996, le province trasmettono semestralmente alla struttura
regionale competente per la VIA una relazione informativa in ordine ai
provvedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale adottati ed ai
procedimenti di VIA in corso.
Art. 5 - Commissione regionale
VIA.
1. È istituito un organo
tecnico-istruttorio denominato Commissione regionale VIA, presieduta dal
Segretario regionale competente in materia ambientale e composta, oltre che dal
presidente:
a) dal dirigente della direzione regionale competente in materia di
valutazione di impatto ambientale, con funzioni di vicepresidente;
b) dal direttore generale dell’ARPAV o da un funzionario da lui
delegato;
c) dal direttore del dipartimento provinciale dell’ARPAV, competente per
territorio, o da un funzionario da lui delegato;
d) dal dirigente responsabile della struttura provinciale competente in
materia di tutela ambientale, competente per territorio, o da un funzionario da
lui delegato;
e) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale,
pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie
biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale,
difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti,
analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni,
beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. Per tutto il periodo di attività presso la Commissione regionale
VIA gli esperti nominati dalla Regione non possono esercitare attività
professionale, nel territorio della Regione del Veneto limitatamente alla
elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA.
3. Le sedute della Commissione sono valide qualora sia presente
almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della Commissione sono
valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. La
Commissione deve dotarsi di un regolamento interno che deve prevedere, tra
l’altro, la verbalizzazione dei propri lavori.
4. I componenti esperti di cui alla lettera e) del comma 1 durano in
carica quanto la Giunta regionale e continuano ad espletare le funzioni loro
proprie fino alla nomina dei nuovi componenti, effettuata ai sensi degli
articoli
3 e
9
della
legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dalla
struttura regionale competente per la VIA, con le modalità determinate dal
Segretario regionale competente in materia di ambiente.
6. Ai fini dell’istruttoria, la Commissione può avvalersi della
consulenza di esperti esterni con competenze specifiche nelle problematiche in
esame, nonché dell’ARPAV.
7. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le
indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui alla lettera e)
del comma 1, nonché agli esperti esterni di cui al comma 6. Con il medesimo
provvedimento la Giunta regionale stabilisce altresì le modalità per
l’espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi; la
decadenza opera comunque di diritto in caso di assenza del componente esperto di
cui alla lettera e) del comma 1 a tre sedute della Commissione
nell’anno.
Art. 6 - Commissione provinciale
VIA.
1. In ogni provincia è istituito un organo
tecnico-istruttorio definito commissione provinciale VIA.
2. La commissione provinciale VIA è presieduta dal dirigente della
struttura provinciale competente in materia di tutela ambientale ed è
composta:
a) dal responsabile dell’ufficio provinciale competente in materia di
valutazione di impatto ambientale;
b) dal direttore del dipartimento provinciale dell’ARPAV o da un
funzionario da lui delegato;
c) da nove laureati esperti in analisi e valutazione ambientale,
pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie
biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale,
difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti,
analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni,
beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, nominati, in assenza di
diversa formulazione statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale.
3. Per tutto il periodo di attività presso la commissione
provinciale VIA, gli esperti non possono esercitare attività professionale
limitatamente all’elaborazione di progetti che siano sottoposti al VIA nella
provincia in cui opera la commissione.
4. Le sedute della commissione sono valide qualora sia presente
almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni della commissione sono
valide se assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le modalità di funzionamento della commissione provinciale VIA,
in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, sono definite dal
presidente della provincia.
CAPO II
Procedure preliminari
Art. 7 - Procedura di verifica.
1. Qualora la tipologia di intervento
previsto non sia riconducibile con certezza tra quelle elencate negli allegati
A1,
A2,
B1,
B2,
(
28)
e
C3
C3-1bis
(
29)
e
A1
bis,(
30)
ovvero nel caso in cui la localizzazione dei progetti di impianti, opere o
interventi di cui all’allegato
C3
non sia riferibile in maniera certa alle aree sensibili ivi indicate, il
soggetto proponente richiede la verifica alla Autorità competente. (
31)
2. Per le tipologie progettuali di cui all’allegato
C4
il soggetto proponente richiede la verifica all’autorità competente al fine di
stabilire se l’impatto sull’ambiente, in relazione alle caratteristiche del
progetto, comporta la necessità dello svolgimento della procedura di valutazione
di impatto ambientale.
3. Alla richiesta di cui al comma 1 il soggetto proponente allega i
seguenti elaborati:
a) la descrizione del progetto dell'impianto, opera o intervento;
b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare se il
progetto rientra fra le tipologie elencate negli allegati citati al comma 1, o
per verificare che la sua effettiva localizzazione sia riferibile alle aree
sensibili.
4. Alla richiesta di cui al comma 2 il soggetto proponente allega i
seguenti elaborati:
a) la descrizione del progetto dell’impianto, opera o intervento;
b) una relazione con i dati necessari per individuare e valutare i
possibili impatti sotto il profilo ambientale e territoriale.
5. La struttura competente per la VIA accerta la completezza degli
elaborati presentati, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una
sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari; la richiesta di
integrazione sospende i termini della procedura di verifica di cui al presente
articolo fino alla data del ricevimento delle integrazioni e/o dei chiarimenti
predetti.
6. Entro sessanta giorni dalla richiesta di verifica di cui ai commi
1 e 2, il responsabile della struttura competente per la VIA, sulla base degli
elementi di cui all’allegato D del DPR 16 aprile 1996, nonché, nel caso di cui
al comma 2, sulla base del parere della Commissione VIA, si pronuncia con
proprio decreto avente uno dei seguenti contenuti:
a) l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al capo
III;
b) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;
c) l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, con indicazioni per la
mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell’impianto, opera o
intervento.
7. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di
verifica di cui al comma 1, in caso di silenzio della struttura competente per
la VIA, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.
8. Nel caso in cui il soggetto proponente non ottemperi alla
richiesta di integrazioni e/o chiarimenti di cui al comma 3 entro novanta giorni
dalla richiesta medesima non si procede al compimento della procedura di
verifica; in tal caso la struttura competente per la VIA dà apposita
comunicazione all’autorità competente per l’approvazione o autorizzazione
definitiva del progetto.
9. L’elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica
ed il relativo esito sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 8 - Fase preliminare per la
definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA).
1. Per i progetti assoggettati alla
procedura di VIA è facoltà del soggetto proponente richiedere alla autorità
competente per la VIA l’effettuazione di una fase preliminare volta alla
definizione delle informazioni da fornire, fra quelle comprese nell’allegato C
del DPR 12 aprile 1996.
2. Al fine di cui al comma 1 il soggetto proponente presenta alla
autorità competente per la VIA un elaborato che:
a) definisce il piano di redazione del SIA;
b) individua i comuni e le province interessati.
3. La fase preliminare di cui al presente articolo è effettuata in
contraddittorio con il soggetto proponente.
4. Il responsabile della struttura competente per la VIA si esprime
entro sessanta giorni sulla richiesta di cui al comma 1; trascorso inutilmente
tale termine l’elaborato di cui comma 2 si intende approvato.
CAPO III
Procedura di VIA
Art. 9 - Studio di impatto ambientale
(SIA).
1. Il SIA è predisposto a cura e spese del
soggetto proponente, con le modalità ed i criteri di cui all’allegato C del DPR
12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla
lettera
a) del comma 5 dell’articolo 4.
2. Il SIA ha carattere interdisciplinare e deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi,
dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
c) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento
a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di
utilizzazione del territorio;
d) la rassegna delle relazioni esistenti fra il progetto proposto e le
norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del
territorio;
e) la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre e se
possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull’ambiente;
f) una descrizione delle principali alternative prese in esame, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto
ambientale.
3. Ai fini della predisposizione del SIA, il soggetto proponente ha
diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici
delle amministrazioni pubbliche.
4. Il SIA deve essere corredato da un riassunto non tecnico, ai
sensi del punto 6 dell’allegato C del DPR 12 aprile 1996.
Art. 10 - Presentazione della
domanda di VIA.
1. Chiunque intenda realizzare un
impianto, opera o intervento assoggettato a VIA in base alla presente legge deve
presentare alla autorità competente per la VIA apposita domanda per ottenere il
giudizio di compatibilità ambientale.
2. Alla domanda devono essere allegati:
b) il progetto preliminare dell’impianto, opera o intervento.
Art. 11 - Presentazione contestuale
della domanda di VIA e di autorizzazione o approvazione del progetto.
1. Per i progetti di impianti, opere o
interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli
allegati
A1,
B1,
B2,
dalla lettera n) alla lettera s), del
numero
7, Progetti di infrastrutture,
C3-1bis
(
32)
(
33)
e
A1
bis (
34)
con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il soggetto proponente
può chiedere l’autorizzazione o approvazione definitiva del progetto
contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale. (
35)
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il
soggetto proponente deve allegare alla domanda:
b) il progetto definitivo dell’impianto, opera o intervento;
c) l’elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri,
nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per la
realizzazione dell’impianto, opera o intervento, corredato dalla documentazione
prescritta dalla normativa vigente.
Art. 12 - Presentazione contestuale della domanda di VIA
e dei pareri, nulla osta e assensi necessari per l’autorizzazione del
progetto.
1. Per i progetti di impianti, opere o
interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli
allegati
A2,
B2,
(
36)
C3
e
C4
il soggetto proponente può chiedere, contestualmente al giudizio di
compatibilità ambientale, il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e
assensi comunque denominati, per le materie attinenti alla VIA e per gli aspetti
urbanistici, necessari per l’autorizzazione o approvazione definitiva del
progetto.
2. Nel caso in cui si avvalga della
facoltà di cui al comma 1, il soggetto proponente deve allegare alla domanda,
oltre al SIA e al progetto definitivo dell’impianto, opera o intervento,
l’elenco delle amministrazioni competenti per il rilascio dei pareri, nulla
osta, autorizzazioni e assensi di cui allo stesso comma 1, corredato dalla
documentazione prescritta dalla normativa vigente.
Art. 13 - Istruttoria
preliminare.
1. Entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda di cui agli
articoli
10,
11
o
12,
la struttura competente per la VIA provvede all’esame formale della
documentazione presentata, esprimendosi in ordine a:
a) la completezza della documentazione in
funzione dei previsti effetti del provvedimento richiesto ed al fine della
procedibilità dell’istruttoria;
b) l’individuazione:
1) dei comuni, delle province ed eventualmente degli enti di gestione delle
aree naturali protette interessati, per l’espressione del parere di cui al comma
2 dell’articolo 5 del DPR 12 aprile 1996;
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta,
la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le
integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta interrompe i termini del
procedimento.
3. Nel caso il soggetto proponente si sia avvalso della facoltà di
cui all’
articolo
8, la verifica di completezza riguarda esclusivamente la corrispondenza di
quanto presentato alle eventuali indicazioni del responsabile della struttura
competente per la VIA di cui al comma 4 dell’articolo 8 ovvero all’elaborato di
cui al comma 2 dello stesso articolo 8.
4. Concluso l’esame di cui al comma
1, la struttura competente per la VIA ne dà comunicazione al soggetto proponente
unitamente all’ammontare della somma da versare per l’istruttoria.
5. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il
soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di
VIA si intende decaduta.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la
documentazione presentata si intende accolta ed il soggetto proponente provvede
agli adempimenti di cui all’
articolo
14; la struttura competente comunica comunque l’ammontare della somma da
versare per l’istruttoria.
Art. 14 - Deposito e
pubblicità.
1. Il soggetto proponente, a seguito
della comunicazione di cui al
comma
4 dell’articolo 13 o dell’inutile decorso del termine di cui al
comma
1 dell’articolo 13, deposita il progetto ed il SIA presso i comuni e le
province ove è localizzato l’impianto, opera o intervento e, nel caso ricada
anche parzialmente in aree naturali protette, anche presso gli enti di gestione
delle stesse; inoltre invia copia del riassunto non tecnico delle informazioni
contenute nel SIA agli eventuali altri comuni e province interessati di cui alle
lettere m) ed n) del comma 1 dell’
articolo
2, come individuati nel SIA medesimo.
2. Il soggetto proponente provvede altresì ad inviare alle
amministrazioni interessate:
a) il progetto;
b) il riassunto non tecnico delle informazioni contenute nel SIA;
3. Il soggetto proponente provvede a
far pubblicare l’annuncio dell’avvenuto deposito di cui al comma 1 su due
quotidiani a tiratura regionale; l’annuncio deve contenere:
a) l’indicazione del soggetto proponente;
b) la descrizione sommaria dell’impianto, opera o intervento
proposto;
c) la localizzazione;
d) la data ed i luoghi di deposito.
4. Il soggetto proponente dà comunicazione formale alla struttura
competente per la VIA delle date dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di cui
al comma 3, precisando i quotidiani nei quali è stata effettuata, nonché
dell’avvenuta trasmissione di cui al comma 2 e dell’avvenuto versamento della
somma di cui all’
articolo
13, comma 4.
5. Dalla data di pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui al comma
3 decorrono:
a) il termine, previsto dal
comma
1 dell’articolo 17, per l’espressione del parere da parte dei comuni e
province interessati ed eventualmente, nei casi previsti, dagli enti di gestione
delle aree naturali protette;
Art. 15 - Presentazione al
pubblico.
1. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell’ultimo
annuncio di cui al
comma
3 dell’articolo 14, il soggetto proponente provvede, a sua cura e spese,
alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, secondo le
modalità concordate con il comune direttamente interessato dalla localizzazione
dell’impianto, opera o intervento.
2. Qualora l’impianto, opera o intervento interessi il territorio di
più comuni nell’ambito della medesima provincia, la presentazione al pubblico
deve avvenire secondo modalità concordate dalla provincia stessa con i comuni
interessati; qualora siano interessati i territori di più province, deve essere
effettuata una presentazione al pubblico in ognuna delle province
interessate.
3. In caso di mancato accordo, il soggetto proponente provvede alle
presentazioni di cui ai commi 1 e 2 secondo modalità stabilite dalla struttura
competente per la VIA.
Art. 16 - Partecipazione.
1. Entro il termine di cinquanta giorni
dalla data di pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui al
comma
3 dell’articolo 14, chiunque può prendere visione della documentazione
depositata presso i competenti uffici della Regione, della provincia e del
comune interessato, ed ottenerne a proprie spese copia.
2. Entro lo stesso termine di cui al
comma 1, chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti
i possibili effetti dell’intervento medesimo può presentare alla struttura
competente per la VIA, in forma scritta, osservazioni sull’impianto, opera o
intervento soggetto alla procedura di VIA.
Art. 17 - Pareri dei comuni e delle
province interessati.
1. I
comuni e le province interessati, nonché, nel caso di aree naturali protette, i
relativi enti di gestione esprimono il parere di cui al comma 2 dell’articolo 5
del DPR 12 aprile 1996 entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione
dell’ultimo annuncio di cui al
comma
3 dell’articolo 14; decorso tale termine l’autorità competente rende il
giudizio di compatibilità ambientale anche in assenza dei predetti
pareri.
2. In assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, i
pareri di cui al comma 1 sono espressi dai consigli dei comuni e delle province
interessati.
3. La struttura competente per la VIA
trasmette le osservazioni di cui al
comma
2 dell’articolo 16 ed i pareri di cui al comma 1 del presente articolo al
soggetto proponente che può presentare alla stessa struttura le proprie
controdeduzioni.
Art. 18 - Parere della commissione
VIA.
1. Entro centotrentacinque giorni dalla
data della pubblicazione dell’ultimo annuncio di cui al
comma
3 dell’articolo 14, la commissione VIA esprime il proprio parere
sull’impatto ambientale dell’impianto, opera o intervento proposto, sulla
base:
b) delle risultanze dell’eventuale inchiesta pubblica;
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 e per una sola volta,
la struttura competente per la VIA richiede al soggetto proponente le
integrazioni eventualmente necessarie; la richiesta sospende i termini del
procedimento che ricominciano a decorrere con la presentazione delle
integrazioni richieste.
3. Nel caso in cui, entro novanta giorni dalla richiesta, il
soggetto proponente non produca le integrazioni di cui al comma 2, la domanda di
VIA si intende decaduta.
4. Il presidente della commissione VIA, in relazione anche alle
osservazioni di cui al
comma
2 dell’articolo 16, può disporre l’inchiesta pubblica.
5. Il presidente della commissione VIA è tenuto a disporre
l’inchiesta pubblica di cui al comma 4 qualora essa sia richiesta dal sindaco di
uno dei comuni interessati.
6. L’inchiesta pubblica di cui al comma 4 consiste almeno
nell’audizione, in contraddittorio con il soggetto proponente, di coloro che
hanno presentato le osservazioni, da parte della commissione VIA e dei comuni e
province interessati.
7. Il presidente della commissione VIA decide sull’ammissibilità
delle memorie presentate dai soggetti interessati, nonché dal proponente dello
studio di impatto ambientale.
8. In casi di particolare rilevanza, il presidente della commissione
VIA può disporre la proroga del termine di cui al comma 1 sino ad un massimo di
sessanta giorni.
Art. 19 - Giudizio di compatibilità
ambientale per progetti da approvarsi da Autorità diversa dalla Regione o dalle
Province. (37)
1. Salvo per i progetti di impianti, opere o interventi assoggettati
a VIA in base alla presente legge ed elencati negli allegati
A1,
B1,
C3-1bis,
B2
dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e A1
bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), (
38)
entro quindici giorni dall’espressione del parere della commissione VIA di cui
all’
articolo
18 e sulla base del medesimo, l’autorità competente per la VIA adotta il
provvedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al soggetto
proponente, ai comuni e alle province interessati e, nel caso di aree naturali
protette, ai relativi enti di gestione, nonché (
39)
all’autorità competente al rilascio di autorizzazioni, approvazioni o
concessioni per la realizzazione dell’impianto, opera o intervento.
3. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le
prescrizioni, i vincoli e i limiti per l’autorizzazione dell’impianto, opera o
intervento e comunque per la sua realizzazione.
4. In caso di giudizio negativo, l’impianto, opera o intervento
proposto non può essere autorizzato e comunque non può essere
realizzato.
Art. 19bis - - Giudizio di
compatibilità ambientale e successiva procedura di approvazione definitiva ed
autorizzazione per i progetti da approvarsi dalla Regione o dalle
Province.
1. Per i progetti di impianti opere o
interventi assoggettati a VIA in base alla presente legge ed elencati negli
allegati
A1,
B1,
C3-1bis,
B2
dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7, Progetti di infrastrutture, e
A1bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater) per i quali il
proponente abbia presentato domanda per ottenere il giudizio di compatibilità
ambientale ai sensi dell'
articolo
10, entro quindici giorni dall'espressione del parere della commissione VIA
di cui all'articolo 18 e sulla base del medesimo, l'autorità competente per la
VIA adotta il provvedimento relativo al giudizio di valutazione di compatibilità
ambientale.
2. In caso di giudizio condizionato, lo stesso deve contenere le
prescrizioni, i vincoli e i limiti per l'autorizzazione dell'impianto, opera o
intervento e comunque per la sua realizzazione.
3. In caso di giudizio
negativo, l'impianto, opera o intervento proposto non può essere autorizzato e
comunque non può essere realizzato.
4. Qualora il provvedimento relativo al
giudizio di valutazione di impatto ambientale sia positivo o condizionato, la
Commissione VIA all'uopo integrata dai rappresentanti degli enti locali
interessati e dai responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti
convocati dall'autorità competente per la VIA, svolge le funzioni della
conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, 241 e provvede all'istruttoria amministrativa al fine di acquisire in
un'unica sede i pareri, nullaosta, autorizzazioni assensi comunque denominati
previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per
l'approvazione definitiva e l'autorizzazione degli impianti, opere od
interventi.
5. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui al comma
4 sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali. Per gli impianti di smaltimento dei
rifiuti e per i depuratori l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. (
40)
CAPO IV
Procedure di VIA per progetti con
impatti interregionali e transfrontalieri
Art. 20 - Procedure per i progetti con impatto ambientale
interregionale.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che
risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, la Giunta
regionale esprime il giudizio di compatibilità ambientale d’intesa con le
regioni interessate.
2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano
avere impatti rilevanti sul territorio di regioni confinanti, la Giunta
regionale è tenuta darne immediata comunicazione alla Regione confinante che
sarà chiamata a partecipare alla commissione regionale VIA per esprimervi il
proprio parere.
Art. 21 - Procedure per i progetti
con impatti ambientali transfrontalieri.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono
avere impatti rilevanti sull’ambito di un altro Stato, la Giunta regionale
informa il Ministero dell’ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla
convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge
3 novembre 1994, n. 640.
CAPO V
Partecipazione della Regione alla
procedura di VIA statale
Art. 22 - Partecipazione della Regione alla procedura di
VIA di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
1. Per i progetti assoggettati alla procedura di VIA ai sensi
dell’articolo 6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il parere richiesto
è espresso dalla Giunta regionale.
2. Per l’espressione del parere di cui al comma 1 si applica la
procedura di cui al
capo
III, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa
statale.
CAPO VI
Semplificazione dei
procedimenti
Art. 23 - Semplificazione amministrativa per i progetti
ad approvazione o autorizzazione regionale o provinciale. (41)
1. In attuazione dei principi di semplificazione amministrativa per
i progetti previsti dall’
allegato
A1 con esclusione della lettera k), dall’
allegato
B1 con esclusione della lettera g),
C3-1bis
(
42)
e dall’
allegato
B2, dalla lettera n) alla lettera s) del numero 7 Progetti di infrastrutture
nonché dall’
allegato
A1 bis con esclusione delle lettere h bis), h ter), h quater), il giudizio
di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di approvazione o di
autorizzazione in presenza delle seguenti condizioni: (
43)
b) la Commissione VIA sia stata appositamente integrata dai rappresentanti
della provincia e/o del comune interessati, nonché dai responsabili degli uffici
provinciali o regionali competenti;
c) la Commissione VIA abbia reso il parere di impatto ambientale di cui
all’
articolo
18. (
44)
2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, la Commissione VIA svolge le
funzioni dell’apposita conferenza prevista dall’articolo 27 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provvede all’istruttoria ai fini
dell’assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali. L’approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Art. 24 - Semplificazione
amministrativa in materia di autorizzazioni e concessioni per attività di
cava.
1. In attuazione dei princìpi di semplificazione amministrativa, il
giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di
concessione o di autorizzazione di attività di coltivazione di cave e torbiere
in presenza delle seguenti condizioni :
b) la commissione VIA abbia reso il parere sull’impatto ambientale di cui
all’
articolo
18.
2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, la commissione VIA, integrata
dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti, provvede
all’istruttoria ai fini del rilascio dei provvedimenti richiesti.
L’autorizzazione e la concessione sostituiscono ogni altro parere, nullaosta,
autorizzazione di competenza regionale.
Art. 25 - Conferenza di
servizi.
1. In attuazione dei princìpi di
semplificazione amministrativa l’autorità competente per la VIA convoca una
conferenza di servizi al fine di acquisire in un’unica sede i pareri, nullaosta,
autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa
nazionale o regionale e necessari per l’autorizzazione o approvazione definitiva
degli impianti opere od interventi, in presenza delle seguenti
condizioni:
a) il proponente, si sia avvalso della facoltà di cui all’
articolo
12;
b) la commissione VIA abbia reso il parere ambientale di cui all’
articolo
18.
2. La conferenza dei servizi per quanto non diversamente
disciplinato dal presente articolo si svolge con le modalità di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il dirigente della
struttura regionale o provinciale competente in materia di tutela ambientale
provvede a:
b) comunicare il termine entro il quale è prevista l’espressione del parere
della commissione VIA di cui all’
articolo
18;
c) comunicare il parere della commissione VIA di cui all’articolo
18;
4. La conferenza dei servizi conclude i suoi lavori entro trenta
giorni dall’espressione del parere di compatibilità ambientale di cui
all’articolo 18; le determinazioni della conferenza sostituiscono a tutti gli
effetti i pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi comunque
denominati.
5. In casi di particolare rilevanza, la conferenza può prorogare il
termine previsto al comma 4 sino ad un massimo di ulteriori trenta
giorni.
CAPO VII
Disposizioni finali e
transitorie
Art. 26 - Disposizioni in materia di sportello unico per
le attività produttive.
1. Le disposizioni di cui agli
articoli
12 e
25
non si applicano agli impianti produttivi di cui al capo IV del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 112, qualora il comune ove è ubicato l’impianto assoggettato a VIA
abbia provveduto a istituire lo sportello unico per le attività produttive di
cui all’articolo 23 del D.Lgs. n. 112/1998.
Art. 27 - Decorrenza
dell’efficacia.
1. Le disposizioni della presente
legge si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione delle direttive di cui all’
articolo
4; in assenza delle direttive, le disposizioni si applicano in ogni caso a
partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Fino alla data dell’istituzione da parte delle province delle
strutture e degli organi competenti alla VIA di cui agli
articoli
4 e
6,
e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, le procedure di VIA di cui agli
allegati
B2,
C3
e
C4
sono svolte dalla Regione.
3. Qualora le province non ottemperino agli adempimenti di cui al
comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina di commissari
ad acta che esercitano in via sostitutiva le funzioni proprie degli organi
provinciali di VIA, a spese del bilancio provinciale.
3 bis. Fino
all'approvazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 5 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, la Giunta regionale esercita le funzioni di
autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti degli impianti
di produzione di energia di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 . (
45)
Art. 28 - Ulteriori semplificazioni
di procedure.
1. Entro il 31 dicembre 1999, la Giunta regionale, acquisito il
parere favorevole della competente commissione consiliare, tenuto conto delle
esperienze acquisite e tenuto altresì conto delle disposizioni in materia di
sportello unico per le attività produttive, può adottare eventuali procedure
semplificate riguardanti i progetti dell’allegato B del DPR 12 aprile
1996.
1. A decorrere dalla data di applicazione delle procedure VIA di cui
al comma 1 dell’articolo 27, la lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della
legge
regionale 29 aprile 1997, n. 11 (
47)
è così sostituita:
Art. 31 - Norma
finanziaria.
2. Nel bilancio di previsione 1999 sono istituiti, con lo
stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza:
a) nello stato di previsione dell’entrata, il capitolo n. 8334 “Proventi
derivanti dalle spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto
ambientale”;
b) nello stato di previsione della spesa, il capitolo n. 50264 “Spese per
il funzionamento della Commissione regionale VIA”.
Art. 32 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
ALLEGATO A1 (49)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE
a) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi mediante
operazioni di cui all’allegato B del D.Lgs. n. 22/97, salvo le operazioni di
deposito preliminare (allegato B, lett. D15) effettuate nel luogo di produzione
per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o
stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa.
b) Impianti di
smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante
operazioni di incenerimento di cui all’allegato B, lett. D10 e D11, del D.Lgs.
n. 22/97.
c) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di
cui all’allegato B, lett. D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/97), ad esclusione delle
discariche per inerti.
d) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lett. D2 e da D8 a D11,
del D.Lgs. n. 22/97.
e) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non
pericolosi mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico
di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo
marino, deposito permanente (operazioni di cui all’allegato B, lett. D3, D4, D6,
D7 e D12, del D.Lgs. n. 22/97).
f) Impianti di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 20 t/giorno, di cui
all’allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.
g) Impianti di
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito
preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i
rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o
stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a
30.000 m
3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di
cui all’allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).
h) Impianti di
recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lett.
R1, del D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.
i)
Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui
all’allegato C, lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 100
t/giorno, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui
agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.
j) Impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiore a 13.000 abitanti equivalenti.
k)
Cave e torbiere con più di 350.000 m
3/anno di materiale estratto o di
un'area interessata superiore a 15 ha.
l) Attività di coltivazione di
minerali solidi.
m) Attività di coltivazione delle risorse geotermiche
sulla terraferma.
m bis) Impianti per rifiuti urbani definiti con
apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici, in quanto destinati
a sopperire a situazioni di emergenza che si verifichino nel territorio
regionale, previsti dal numero 2 bis) della lettera f) del comma 1 dell’articolo
4 della
legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni; (
50)
m
ter) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi
comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100
l/minuto secondo; (
51)
m
quater) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le
acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri
e/o di capacità superiore a 100.000 m3; (
52)
m
quinquies) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,
canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere
sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal
demanio fluviale e lacuale; (
53)
m
sexies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha); (
54)
m
septies) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a
10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di
lunghezza superiore ai 500 metri; (
55)
m
octies) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi
volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri
lavori di difesa del mare. (
56)
ALLEGATO
A2 (57)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE
a) omissis (
58)
b)
omissis (
59)
c)
Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno.
d)
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una
capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e
perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno
di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti
petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio
1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a
40.000 m
3.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame
qualora la capacità superi le 12 t/giorno di prodotto finito al
giorno.
h) omissis (
60)
i)
omissis (
61)
j)
Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità
complessiva superiore a 80.000 m
3.
k) omissis (
62)
l)
omissis (
63)
m)
omissis (
64)
n)
Aeroporti.
o) Centri commerciali di cui all’articolo 15, comma 6, della
legge
regionale 9 agosto 1999, n. 37 .
p) omissis (
65)
q)
omissis (
66)
r)
Attività di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma.
ALLEGATO B1 (67)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE,
ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE
a) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani, con capacità superiore a
5 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento di cui all’allegato B, lett.
D10 e D11, del D.Lgs. n. 22/97.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi, con capacità superiore a 5 t/giorno, mediante
operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lett. D2 e
da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/97.
c) Impianti di smaltimento di rifiuti
speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di
ricondizionamento preliminari, con capacità superiore a 10 t/giorno, di cui
all’allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97.
d) Impianti di
smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di deposito
preliminare, ad esclusione di quelli realizzati nel luogo di produzione per i
rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o
stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a
15.000 m
3 oppure con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni di
cui all’allegato B, lett. D 15, del D.Lgs. n. 22/97).
e) Impianti di
recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C,
lett. R1, del D.Lgs. n. 22/97, con capacità superiore a 50 t/giorno, ad
esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli
31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.
f) Impianti di depurazione delle acque con
potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti.
g) Cave e torbiere
con più di 200.000 m
3/anno di materiale estratto o di un'area
interessata superiore a 10 ha.
g bis) Derivazioni di acque superficiali
ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 100 l/minuto secondo o
di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, che prevedano
derivazioni superiori a 25 l/minuto secondo; (
68)
g
ter) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili; (
69)
g
quater) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati
per la medesima tipologia progettuale nell’allegato A1, nonché progetti
d’intervento su porti già esistenti; (
70)
g
quinquies) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 5 ha e sia
inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale
nell’allegato A1. (
71)
ALLEGATO B2 (72)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE,
ALL'INTERNO DI AREE NATURALI PROTETTE
1. AGRICOLTURA
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi
naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una
superficie superiore a 5 ha.
b) Iniziale forestazione con una superficie
superiore a 10 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del
suolo di una superficie superiore a 2,5 ha.
c) Impianti per l'allevamento
intensivo di pollame o di suini con più di 20.000 posti pollame, 1.000 posti
suini da produzione (di oltre 30 kg), 375 posti scrofe.
d) Progetti di
irrigazione per una superficie superiore ai 150 ha.
e) Piscicoltura per
superficie complessiva oltre i 2,5 ha.
f) Progetti di ricomposizione
fondiaria che interessano una superficie superiore a 100 ha.
2. INDUSTRIA
ENERGETICA ED ESTRATTIVA
a) Impianti termici per la produzione di vapore
e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 25 MW.
b)
Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le
relative attività minerarie.
c) Impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore ed acqua calda.
d) Impianti industriali per
il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano condotte con una
lunghezza complessiva superiore a 10 km.
e) Impianti industriali per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.
f)
Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore
ai10 km.
3. LAVORAZIONE DEI METALLI
a) Impianti di arrostimento o
sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 2.500 m2 di
superficie impegnata o 25.000 m3 di volume.
b) Impianti di
produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la
relativa colata continua di capacità superiore a 1,25 t/ora.
c) Impianti
destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 10 t/ora di acciaio
grezzo;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 25 KJ per maglio e
allorché la potenza calorifica è superiore a 10 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di
trattamento superiore a 1 t/ora di acciaio grezzo.
d) Fonderie di metalli
ferrosi con una capacità di produzione superiore a 10 t/giorno.
e)
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici,
chimici o elettrolitici.
f) Impianti di fusione e lega di metalli non
ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia)
con una capacità di fusione superiore a 5 t/giorno per il piombo e il cadmio o a
25 t/giorno per tutti gli altri metalli.
g) Impianti per il trattamento
di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a
15 m
3.
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e
motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e
riparazione di aeromobili; costruzioni di materiale ferroviario e rotabile che
superino 5.000 m
2 di superficie impegnata o 25.000 m
3 di
volume.
i) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 1
ha.
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 2.500 m
2
di superficie impegnata o 25.000 m
3 di volume.
4. INDUSTRIA
DEI PRODOTTI ALIMENTARI
a) Impianti per il trattamento e la
trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 37,5 t/giorno.
b) Impianti per il
trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di
prodotti finiti di oltre 150 t/giorno su base trimestrale.
c) Impianti
per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione
superiore a 100 t/giorno su base annua.
d) Impianti per la produzione di
birra o malto con una capacità di produzione superiore a 250.000
hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che
superino 25.000 m
3 di volume.
f) Macelli aventi una capacità
di produzione di carcasse superiore a 25 t/giorno e impianti per l'eliminazione
o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di
trattamento di oltre 5 t/giorno.
g) Impianti per la produzione di farina
di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 25.000
q/anno di prodotto lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei
prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino
2.500 m
2 di superficie impegnata o 25.000 m
3 di
volume.
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con
capacità di produzione o raffinazione superiore a 5.000 t/giorno di
barbabietole.
5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA
CARTA
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 25.000 t/anno di materie
prime lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 25
t/giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il
lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di
tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 5 t/giorno.
d)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 2,5
t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la
medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
6. INDUSTRIA DELLA GOMMA
E DELLE MATERIE PLASTICHE
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a
base di elastomeri con almeno 12.500 t/anno di materie prime lavorate.
7.
PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
a) Progetti di sviluppo
di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 20
ha.
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 20 ha; progetti di sviluppo urbano
all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 5
ha.
c) omissis (
73)
d)
Interporti.
e) omissis (
74)
f)
Strade extraurbane secondarie.
g) Costruzione di strade di scorrimento in
area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza,
in area urbana, superiore a 750 metri.
h) Linee ferroviarie a carattere
regionale o locale.
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e
metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
j) Acquedotti con
lunghezza superiore a 10 km.
k) omissis (
75)
l)
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione
nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 1,5
km.
m) Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri,
con portata oraria massima superiore a 900 persone.
n) Impianti di
smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 5 t/giorno
mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all’allegato B, lett. D2,
D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).
o) Impianti di smaltimento di rifiuti
urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con
capacità massima complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).
p) Impianti di
smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con
capacità superiore a 75.000 m
3 oppure con capacità superiore a 100
t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n.
22/97).
q) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a
50.000 m
3.
r) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali
mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione
per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o
stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore
a 15.000 m
3 oppure con capacità superiore a 20 t/giorno (operazioni
di cui all’allegato B, lett. D15, del D.Lgs. n. 22/97).
s) Impianti di
recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 50
t/giorno mediante operazioni di cui all’allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9
D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate
di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.
8. ALTRI
PROGETTI
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 2,5
ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 150 posti
letto o volume edificato superiore a 12.500 m
3, o che occupano una
superficie superiore ai 10 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri
abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili,
motociclette ed altri veicoli a motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio
e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie
superiore a 0,5 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l'area impegnata supera i 250 m
2.
e) Fabbricazione di
fibre minerali artificiali che superino 2.500 m
2 di superficie
impegnata o 25.000 m
3 di volume.
f) Fabbricazione,
condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 12.500
t/anno di materie prime lavorate.
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti
petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio
1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a
500 m
3 e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
h) omissis (
76)
i)
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui
capacità di produzione supera 250 t/giorno oppure di calce viva in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 25 t/giorno, o in altri tipi di
forni aventi una capacità di produzione di oltre 25 t/giorno.
j) Impianti
per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di
vetro, con capacità di fusione di oltre 5.000 t/anno.
k) Trattamento di
prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità
superiore alle 5.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro
indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
l)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e
perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 5.000 t/anno
di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima
tipologia progettuale nell'allegato A2.
m) Fabbricazione di pasta di
carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacità di
produzione superiore a 50 t/giorno e inferiore al parametro indicato per la
medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
n) Dighe ed altri
impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo
durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 metri e/o di capacità
superiore a 50.000 m
3, ma inferiori ai parametri indicati per la
medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
o) Stoccaggi di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità
complessiva compresa fra 40.000 m
3 e 80.000
m
3.
ALLEGATO C1
OMISSIS (
77)
ALLEGATO C3 (79)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE,
ALL'INTERNO DI AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO
D
TIPOLOGIA PROGETTUALE |
AREE SENSIBILI |
|
1. AGRICOLTURA
|
|
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi naturali o naturali
per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a
10 ha.
|
D - E
|
|
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 25 ha;
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una
superficie superiore a 6 ha.
|
D - E
|
|
c) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di 50.000 posti pollame, 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg),
750 posti scrofe.
|
A - C3 - D
|
|
d) Progetti di irrigazione per una superficie superiore a 350
ha.
|
D - E
|
|
e) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha.
|
A - B - C3 - D - E
|
|
f) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una
superficie superiore a 200 ha.
|
D - E
|
|
2. INDUSTRIA ENERGETICA ED ESTRATTIVA
|
|
a) Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con
potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
|
A - D - E
|
|
b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche
incluse le relative attività minerarie.
|
D - E
|
|
c) Impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda.
|
D - E
|
|
d) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua
calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20
km.
|
D - E
|
|
e) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento.
|
D - E
|
|
f) Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva
superiore a 20 km.
|
D - E
|
|
3. LAVORAZIONE DEI METALLI
|
|
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi
che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume.
|
A - D - E
|
|
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a
2,5 t/ora.
|
A - D - E
|
|
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi
mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 t/ora di acciaio
grezzo;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per
maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità
di trattamento superiore a 2 t/ora di acciaio grezzo
|
A – D - E
|
|
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 20 t/giorno.
|
A – D - E
|
|
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
|
A - C3 - D - E
|
|
f) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità
di fusione superiore a 10 t/giorno per il piombo e il cadmio o a 50
t/giorno per tutti gli altri metalli.
|
A - C3 - D - E
|
|
g) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30
m3.
|
A - C3 - D - E
|
|
h) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione
di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che
superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di
volume.
|
A - D - E
|
|
|
|
|
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2
di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.
|
A - D - E
|
|
4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
|
|
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti
finiti di oltre 75 t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
|
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su
base trimestrale.
|
A - D - E
|
|
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con
capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base
annua.
|
A - D - E
|
|
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di
produzione superiore a 500.000 hl/anno.
|
A - C3 - D - E
|
|
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino
50.000 m3 di volume.
|
A - D - E
|
|
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a
50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di
residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10
t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
|
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce
con capacità di lavorazione superiore a 5.000 t/anno di prodotto
lavorato.
|
A - D - E
|
|
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria
dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di
superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.
|
A - D - E
|
|
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità
di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di
barbabietole.
|
A - D - E
|
|
5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA
CARTA
|
|
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 40.000 t/anno di
materie prime lavorate.
|
A - C3 - D - E
|
|
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,
fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 40
t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
|
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili,
di lana la cui capacità di trattamento supera le 7 t/giorno.
|
A - C3 - D - E
|
|
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 4 t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro
indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato
A2.
|
A - C3 - D - E
|
|
6. INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE
PLASTICHE
|
|
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con
almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.
|
A - D - E
|
|
7. PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
|
|
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una
superficie interessata superiore ai 40 ha.
|
D - E
|
|
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,
interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano
all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori
ai 10 ha.
|
A - D - E
|
|
|
|
|
d) Interporti.
|
A - B - D - E
|
|
|
|
|
f) Strade extraurbane secondarie superiori a 5 km.
|
D - E
|
|
g) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o
potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area
urbana, superiore a 1.900 m.
|
A - D - E
|
|
h) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale.
|
D - E
|
|
i) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),
funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
|
A - D - E
|
|
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 25 km.
|
D
|
|
k) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli
indicati nella lettera h) dell'allegato A2, nonché progetti d'intervento
su porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti
barca.
|
B – D - E
|
|
8. ALTRI PROGETTI
|
|
a) Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 6 ha,
centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti
letto o volume edificato superiore a 25.000 m3, o che occupano
una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno
dei centri abitati.
|
D - E
|
|
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed
altri veicoli a motore.
|
A - B - D - E
|
|
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
|
A - D - E
|
|
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area
impegnata supera i 500 m2.
|
A - D - E
|
|
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000
m2 di superficie impegnata o 40.000 m3 di
volume.
|
A - C3 - D - E
|
|
f) Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di
esplosivi con almeno 20.000 t/anno di materie prime lavorate.
|
A - D - E
|
|
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e
chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e
successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1000
m3 e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
|
A - C3 - D - E
|
|
|
|
|
i) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce
viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno, o
in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50
t/giorno.
|
A - D - E
|
|
j) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000
t/anno.
|
A - D - E
|
|
k) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti
chimici, per una capacità superiore alle 7.000 t/anno di materie prime
lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
|
A - C3 - D - E
|
|
l) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore
alle 7.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro
indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato
A2.
|
A - C3 - D -
E
|
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA QUALORA RICADANO, ANCHE PARZIALMENTE,
ALL'INTERNO DI AREE SENSIBILI COME INDIVIDUATE E CLASSIFICATE NELL'ALLEGATO
D.
|
a) Derivazioni di acqua superficiali ed opere connesse che prevedano
derivazioni superiori a 200 l/minuto secondo o di acque sotterranee, ivi
comprese acque minerali e termali, che prevedano derivazioni superiori a
50 l/minuto secondo
|
B - C3 - D - E
|
|
b) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili
|
B - E
|
|
c) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha e
sia inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia progettuale
nell’allegato A1
|
B
|
|
d) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2
ha
|
A - B - D - E
|
ALLEGATO A1BIS (84)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE
a) Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all’allegato B,
lett. D1 e D5 D.Lgs. n. 22/97).
b) Impianti di smaltimento di rifiuti
urbani con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di
trattamento (operazioni di cui all’allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n.
22/97).
c) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni
di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima
complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lett. D13
e D14, del D.Lgs. n. 22/97).
d) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani
mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000
m
3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui
all’allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).
e) Discariche per inerti con
capacità complessiva superiore a 100.000 m
3.
f) Impianti di
smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare,
realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti
prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla
medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m
3 oppure con
capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lett. D15
D.Lgs. n. 22/97).
g) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali
pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, di cui alle lett. da R2 a
R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.
h) Impianti di
recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a
100 t/giorno mediante operazioni di cui all’allegato C, di cui alle lett. da R2
a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.
h bis)
impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento
permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata
oraria massima superiore a 2200 persone; (
85)
h
ter) piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie
superiore a 5 ha; (
86)
h
quater) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3
Km. (
87)
ALLEGATO C4 (88)
PROGETTI
ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 QUALORA NON
SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE ALLE PROCEDURE DI VIA DI CUI AL CAPO
III
1. AGRICOLTURA
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi
naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una
superficie superiore a 13 ha.
b) Iniziale forestazione con una superficie
superiore a 26 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del
suolo di una superficie superiore a 6,5 ha.
c) Impianti per l'allevamento
intensivo di pollame o di suini con più di 52.000 posti pollame, 2.600 posti
suini da produzione (di oltre 30 kg), 975 posti scrofe.
d) Progetti di
irrigazione per una superficie superiore a 390 ha.
e) Piscicoltura per
superficie complessiva oltre i 6,5 ha.
f) Progetti di ricomposizione
fondiaria che interessano una superficie superiore a 260 ha.
2. INDUSTRIA
ENERGETICA ED ESTRATTIVA
a) Impianti termici per la produzione di vapore
e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 65 MW.
b)
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua
calda.
c) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e
dell’acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore
a 26 km.
d) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del vento.
- Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva
superiore a 26 km.
- Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.
3. LAVORAZIONE DEI METALLI
a) Impianti di arrostimento o
sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 6.500 m2 di
superficie impegnata o 65.000 m3 di volume.
b) Impianti di produzione di
ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata
continua di capacità superiore a 3,25 t/ora.
c) Impianti destinati alla
trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 26 t/ora di acciaio
grezzo;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 65 KJ per maglio e
allorché la potenza calorifica è superiore a 26 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di
trattamento superiore a 2,6 t/ora di acciaio grezzo.
d) Fonderie di
metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 26
t/giorno.
e) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici.
f) Impianti di fusione e lega di
metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in
fonderia) con una capacità di fusione superiore a 13 tonnellate per il piombo e
il cadmio o a 65 t/giorno per tutti gli altri metalli.
g) Impianti per il
trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi
elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un
volume superiore a 39 m
3.
h) Impianti di costruzione e
montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per
la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario
e rotabile che superino 13.000 m
2 di superficie impegnata o 65.000
m
3 di volume.
i) Cantieri navali di superficie complessiva
superiore a 2,6 ha.
j) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino
6.500 m
2 di superficie impegnata o 65.000 m
3 di
volume.
4. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
a) Impianti per il
trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con
una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 97,5 t/giorno.
b)
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con
una produzione di prodotti finiti di oltre 390 t/giorno su base
trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti
lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 260 t/giorno su base
annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di
produzione superiore a 650.000 hl/anno.
e) Impianti per la produzione di
dolciumi e sciroppi che superino 65.000 m
3 di volume.
f)
Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 65 t/giorno e
impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali
con una capacità di trattamento di oltre 13 t/giorno.
g) Impianti per la
produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione
superiore a 6.500 t/anno di prodotto lavorato.
h) Molitura dei cereali,
industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia
che superino 6.500 m
2 di superficie impegnata o 65.000 m
3
di volume.
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con
capacità di produzione o raffinazione superiore a 13.000 t/giorno di
barbabietole.
5. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA
CARTA
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di
particelle e compensati, di capacità superiore alle 65.000 t/anno di materie
prime lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 65
t/giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il
lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di
tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 13 t/giorno.
d)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 6,5
t/giorno di prodotto finito e sia inferiore al parametro indicato per la
medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
6. INDUSTRIA DELLA GOMMA
E DELLE MATERIE PLASTICHE
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a
base di elastomeri con almeno 32.500 t/anno di materie prime lavorate.
7.
PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o
produttive con una superficie interessata superiore ai 52 ha.
b) Progetti
di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici
superiori ai 52 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane
esistenti che interessano superfici superiori ai 13 ha.
c) omissis (
89)
d)
Interporti.
e) Porti lacuali, fluviali, vie navigabili.
f) Strade
extraurbane secondarie superiori a 5 km.
g) Costruzione di strade di
scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie
con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.950 metri.
h) Linee
ferroviarie a carattere regionale o locale.
i) Sistemi di trasporto a
guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo
particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di
passeggeri.
j) Acquedotti con lunghezza superiore a 26 km.
k)
Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati per la
medesima tipologia progettuale nell'allegato A2, nonché progetti d'intervento su
porti già esistenti, qualora il progetto preveda più di 100 posti
barca.
8. ALTRI PROGETTI
a) Campeggi e villaggi turistici di
superficie superiore a 6,5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi
alberghieri con oltre 390 posti letto o volume edificato superiore a 32.500
m
3, o che occupano una superficie superiore ai 26 ha, esclusi quelli
ricadenti all'interno dei centri abitati.
b) Piste permanenti per corse e
prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
c) Centri di
raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili
con superficie superiore a 1,3 ha.
d) Banchi di prova per motori,
turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 650 m
2.
e)
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 6.500 m
2 di
superficie impegnata o 65.000 m
3 di volume.
f) Fabbricazione,
condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 32.500
t/anno di materie prime lavorate.
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti
petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio
1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a
1.300 m
3 e inferiore al parametro indicato per la medesima tipologia
progettuale nell'allegato A2.
h) Recupero di suoli dal mare per una
superficie che superi i 13 ha e sia inferiore al parametro indicato per la
medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
i) Impianti destinati
alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di
produzione supera 650 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui
capacità di produzione supera 65 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacità di produzione di oltre 65 t/giorno.
j) Impianti per la
produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro,
con capacità di fusione di oltre 13.000 t/anno.
k) Trattamento di
prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità
superiore alle 13.000 t/anno di materie prime lavorate e inferiore al parametro
indicato per la medesima tipologia progettuale nell'allegato A2.
l)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e
perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 13.000 t/anno
di materie prime lavorate e inferiore al parametro indicato per la medesima
tipologia progettuale nell'allegato A2.
m) Progetti di cui agli allegati
A1 e A2 che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi
o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.
ALLEGATO
D
CLASSIFICAZIONE E
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI
A - AREE
DENSAMENTE ABITATE:centri abitati delimitati dai comuni ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992 e successive
modificazioni o, in mancanza, centri edificati delimitati dai comuni ai sensi
dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
B - AMBIENTE IDRICO
SUPERFICIALE:specchi acquei marini o lacustri e fiumi, torrenti e corsi
d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775.
C -
SUOLO E SOTTOSUOLO:C
1 - zone sottoposte a vincolo idrogeologico
ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, riportate nelle
tavole n. 1 e n. 10 del Piano territoriale regionale di coordinamento
(PTRC);
C
2 - zone a
rischio sismico di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, riportate nella
tavola n. 1 del PTRC;
C
3 - fascia di ricarica degli acquiferi di
cui all’articolo 12 delle norme di attuazione del PTRC, individuata nella tavola
n. 1 del PTRC.
C
4 -
aree carsiche di cui alla
legge
regionale 8 maggio 1980, n. 54 .
D - ECOSISTEMI:D
1
- ambiti naturalistici di livello
regionale di cui all’articolo 19 delle norme di attuazione del PTRC,
individuati nelle tavole n. 2 e n. 10 del PTRC;
D
2 - siti individuati con proprio
procedimento dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per la costituzione della
rete ecologica europea denominata “Natura 2000”;
D
3 - zone umide di cui all’articolo 21 delle
norme di attuazione del PTRC, individuate nelle tavole n. 2 e n. 10 del
PTRC.
E -
PAESAGGIO:E
1 -
località ed ambiti soggetti a vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 e
8 agosto 1985, n. 431, riportati nelle tavole n. 2, n. 4 e n. 10 del
PTRC;
E
2 - ambiti per
l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali e aree di tutela
paesaggistica di interesse regionale, di cui agli articoli 33, 34 e 35 delle
norme di attuazione del PTRC, individuati nelle tavole n. 5 e n. 9 del
PTRC.
F -
AMBITI SPECIALI:F
1 - zone individuate con gli specifici
provvedimenti regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) e
motivate in ordine a particolari situazioni geoclimatiche, epidemiologiche, di
sicurezza idraulica e geofisica.
(
1)
L'articolo 74 comma 1 della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che le modifiche degli allegati da
attuare in esecuzione di provvedimenti statali sono disposte con provvedimento
della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
SOMMARIO