Confinazioni della Foresta del Cansiglio

Regno d’Italia 1874/75

Con l’annessione del 1866 il Veneto ed il Friuli, e il Cansiglio che tra essi si ripartiva, entrarono a far parte del Regno d’Italia. Pochi anni dopo, la con legge 283 del 20 giugno 1871, la foresta del Cansiglio venne inserita nell’elenco dei Boschi dichiarati inalienabili.

 

  Estratto della Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1871 che riporta il testo di legge 283
 con il prospetto riassuntivo dei boschi dichiarati inalienabili.

In base alla successiva ordinanza n. 26241/8189, emanata dal Regio Ministero dell’Agricoltura l’8 giugno 1873, la foresta venne confinata con appositi cippi in pietra nel corso del biennio 1874/5. A sovrintendere l’opera di posa dei cippi lapidei furono l’allora Ispettore L. Raffaelli ed il Sottoispettore Castellani. Nel collocare i manufatti, si seguì per diversi tratti il preesistente limite del cosiddetto Bosco d’Alpago, bandito nel 1548 e successivamente confinato dalla Serenissima ad uso dell’Arsenale. Vincoli sostanzialmente confermati dalle Amministrazioni successive alla sua caduta.

        

I 300 originari termini vennero realizzati, talvolta anche sul luogo, in pietra locale a forma di tronco di piramide con incisa una croce sulla parte superiore, sul lato interno l’anno di posa e la sigla F.N. (Foresta Nazionale) e su un fianco il numero progressivo.

Da resoconti dell’esecuzione dell’opera, il costo dei singoli manufatti, imputato ai Comuni interessati dai tratti di confine, si aggirava sulle 8-9 Lire. Interrati ad una profondità di 50 cm ed orientati secondo la direzione della linea di confine del demanio, la posa dei termini era poi completata con un piccolo fosso, profondo 30 cm e lungo 5 metri che, a sua volta, indicava la direttrice del confine della foresta. Nell’immagine a fianco estratto dell’accordo tra l’Amministrazione forestale ed il Comune di Polcenigo in merito alla quota della spesa per l’opera di confinazione ad esso spettante. Al termine di questa sezione è riportata la trascrizione dell’intero documento. Il primo termine venne collocato sul Col Grande, al confine tra i Comuni di Caneva e Polcenigo, gli altri seguirono poi in senso orario a una distanza che varia a seconda della conformità del terreno circoscrivendo così un’area di circa 6.500 ettari. La posa dei termini si prolungò per due anni, nel 1874 ne vennero collocati 101, l’anno successivo ne vide completare l’opera con i rimanenti 199.

         

Nel corso del tempo alcuni termini sono stati sostituiti, ed in alcuni casi (3) affiancati da un duplicato. Nelle foto sotto riportate due esempi di ricollocazione ed un esempio di duplicazione.

        

        

Il confine della foresta è reso visibile anche da una segnaletica a fasce alterne di colore bianco e nero, la presenza dei cippi da coppie di cerchi concentrici degli stessi colori. Lungo il confine esterno è poi presente, in diverse parti, un corridoio che separa il limite del demanio dal resto del bosco.

       

Pochi anni dopo la confinazione, nel 1880, l’Ispettore forestale Roberto Soravia, pubblicando il volume Il Cansiglio, foresta demaniale inalienabile del Veneto, nell’accompagnare gli aspetti storico-economici della foresta, così descriveva il territorio ed i confini del Cansiglio.

Situazione e confini

Il Cansiglio si trova sul grado 46° di latitudine e sul 10° di longitudine e confina:

A NORD con la Val di Nova, un affluente del Tesa che a sua volta si versa nel Piave. Più precisamente con i monti Prese, Valpiccola, Pezzon, Broz, Collindes, e Guslon, tutti beni comunali e particolari di Farra d’Alpago e di Tambre appartenenti alla provincia di Belluno.

Ad EST con le valli del Cunazzo e di S Tomè, con l’ampia sella detta Pian del Cavallo e con la valle Isola della Stua. Più precisamente con le località chiamate: Testa del Leone, Cima le Gatte, Saline, Paletta, Pian Dogara, Boral del Zanco, Beccarie e Frattuzza; beni privati e comunali di Tambre, che fa parte della provincia di Belluno e di Budoia che trovasi invece nel territorio udinese.

A SUD con i colli di Fregona, di Sarmede e di Caneva. Più precisamente con i monti: Col del Nas, Valscura, Ceresera, Candaglia, salezze, Paradise, Brombolo, Crocetta e Carbonate, terreni comunali di Polcenigo e Caneva, della provincia di Udine e di Fregona, della provincia di Treviso.

Ad OVEST con i laghi di S. Croce e Morto. Più precisamente coi monte Croce, Pizzoc, Col Millifret, Col dei Zoch e coi poderi comunali di Fregona e di Vittorio appartenenti alla provincia di Treviso.

Soravia, Il Cansiglio, foresta demaniale inalienabile del Veneto, pagg.45/6


Trascrizione dell’accordo tra l’Amministrazione forestale ed il Comune di Polcenigo in merito alla quota della spesa per l’opera di confinazione ad esso spettante.

Amministrazione Forestale
del Regno d’Italia
Provincia di di Udine – Distretto di Sacile

Nella foresta Cansiglio dello Stato
addi sei Ottobre 1875

Vista la facoltà impartita all’Ispettore Forestale del Dipartimento di Vittorio nel Decreto 8 Giugno 1873 N. 26241/8189 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, quella cioè di concordare e stipulare con le Comuni e privati la quota di spesa loro incombente a senso del Codice Civile, per la formazione ed impianto di stanti lapidei e riconfinare la foresta demaniale del Cansiglio.

Visto che in conseguenza all’atto di conterminazione 6 Ottobre 1875 seguita tra l’Amministrazione ed il Comune di Polcenigo occorsero N. 56 di detti stanti a segnare i limiti delle due proprietà, pei quali devesi alla rispettiva Impresa, in ragione di Lire 8.88 per cippo l’importo di Lire 497,28.

Vista la Nota 17 Agosto 1873 del Municipio di Polcenigo pel suo Comune al concorso nella spesa di cui è parola.

L’Ispettore Forestale del Dipartimento, in virtù della facoltà Ministeriale surriferita, prescritte le debite trattative conclude con li Rappresentanti del Comune di Polcenigo li Signori Dr. Giacomo Cav. Conte Polcenigo Sindaco, Quaglia Dr. Pietro ingegnere assessore il seguente

Convegno

1° Che il Comune di Polcenigo, rappresentato come sopra assuma come assume il pagamento della somma di Lire 190.00 (centonovanta) al titolo di spesa per allestimento ed impianto di N. 56 (cinquantasei) stanti lapidei, tra la proprietà demaniale nel bosco Cansiglio e quella del detto Comune, somma che da esso verrà versata presso il Ricevitore Demaniale in Udine nel termine di 15 giorni dalla comunicatagli superiore approvazione del presente.

2° Che lo stesso Comune si obblighi pure nel termine di giorni 15 suindicato di consegnare all’Ispettore Forestale del Dipartimento di Vittorio l’altra somma di Lire 77.40 quale occorsa spesa incontrata per bolli, copie degli atti della confinazione consegnate al Comune, nonché dell’atto presente.

In prova di che venne estesa questa convenzione, che dopo lettura, si ratificò dalle parti interessate avanti due testimoni.

fir.to Luigi Raffaelli Ispettore Forestale
fir.to Giacomo Dr. Polcenigo Sindaco
fir.to Pietro Dr. Quaglia assessore
fir.to Ansovini Saverio testimonio
fir.to Longo Angelo testimonio

Roma 15 Marzo 1877

Visto si approva
L’Ordine del Ministro
Il Direttore Superiore

La rettifica del 1895

Erano passati giusto vent’anni dal completamento della confinazione della Foresta Demaniale che in Cansiglio si procedette ad una sua rettifica. La parte interessata fu quella del Mezzomiglio di Prese, a nord-ovest della foresta, zona che, al pari di altre lungo il perimetro dell’area confinata, era oggetto di un contenzioso con la Comunità di Farra che ne rivendicava diritti d’uso, incompatibili con il regime di demanialità stabilito per la foresta. La rettifica richiama la necessità di chiarire brevemente il concetto di mezzomiglio, la sua istituzione e le controversie che fece sorgere. Allorché la Repubblica di Venezia provvide a delimitare con appositi termini il Bosco d’Alpago, bandito ad uso dell’Arsenale il 21 novembre 1548, in seguito stabilì che a protezione del bosco, in zone maggiormente soggette ad “aggressioni” esterne, si dovesse adottare una fascia di rispetto di 500 passi (mezzomiglio).  All’interno di queste aree erano vietati il taglio degli alberi, gli insediamenti stabili e l’allestimento di carbonili. Alle comunità limitrofe era consentito il solo esercizio del pascolo. Interventi effettuati nel corso delle confinazioni del Bosco operate dai Rettori di Belluno, insinuazioni di presunti diritti da parte delle comunità confinanti, avevano nel corso del tempo creato uno stato di incertezza che indusse lo Stato italiano ad emanare la l. 1 novembre 1875, n.2794 suII’affrancazione dei diritti d’uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili (Gazz.Uff. 7 dicembre 1875, n.285). – Nell’immagine a fianco è riportato un particolare del disegno sugli usurpi in Cansiglio redatto dall’Ispettore forestale Adolfo di Bérenger a metà dell’Ottocento –
Il Regolamento esecutivo della legge prevedeva l’istituzione di apposite Commissioni provinciali che, per il Cansiglio dovevano elaborare proposte per definire controversie relative a pascoli sia esterni che interni ricadenti nei territori di Belluno e Treviso. Per la situazione riguardante il mezzomiglio di Prese non si giunse ad un accordo e si dovette ricorrere, secondo l’art.4 della legge, alla decisione del tribunale ordinario. La particolarità del caso trovava forse fondamento nel fatto che già da una indagine condotta nel 1789 da Giuseppe Valeggio, Soprintendente provinciale ai boschi del Bellunese e della Carnia, si era rilevato che il Comune di Farra d’Alpago vantava una concessione di pascolo interna al mezzomiglio. È quindi nell’ambito della soluzione delle controversie relative ai mezzomigli in Cansiglio che avvenne la riconfinazione del 1895. La rettifica della linea di confine della foresta stabilita nel biennio 1874/75 interessò il tratto compreso tra i termini 104FN1875 e 116FN1875. Tratto che seguiva quello tracciato in passato dalla Repubblica di  Venezia  a confinazione del pascolo di Prese, come si può vedere nelle due foto qui di seguito riportate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 17 termini soppressi furono sostituiti da altri 49 dello stesso formato e caratteristiche nelle incisioni. Il primo fu collocato in corrispondenza del termine 116FN1875, a metà circa  dell’attuale Val Faldina. Questo termine, modificato nel solo numero progressivo, diventò il cippo 1FN1895. I successivi, piuttosto ravvicinati tra loro, vennero collocati risalendo verso sud il lato orientale del pascolo di Prese, seguendo quelli posti alla sua confinazione dalla Serenissima. Qui sotto i cippi 28FN1895 e 32FN1895 affiancati ai termini IV e XI BT 1679.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine 28FN1895 la nuova confinazione abbandonò quella tracciata in epoca veneziana per volgere ad occidente, risalire il versante orientale del pascolo di Prese e, incrociato il sentiero proveniente da Pian de la Pita (36FN1895), scendere poi lungoun avvallamento per giungere alla fine nei pressi del cippo 104FN1875, ultimo dell’originaria serie prima della interruzione.                

Di seguito sono riportare le immagini del primo, dell’ultimo ed alcuni altri termini del nuovo tratto della confinazione. 

                                                

                                                

Nell’immagine sotto riportata sono evidenziati i punti di interruzione del confine demaniale originario (104FN1875) e l’inizio della rettifica (1FN1895). La superficie dell’area demaniale ridotta in seguito alla rettifica fu pari a circa 55 ettari con un perimetro di 3,7 km.

 

Confinazioni della Foresta del Cansiglio – Regione autonoma FVG 1965

L’altopiano del Cansiglio costituisce un territorio i cui confini sono stati descritti fin da antichi documenti. Nel primo di questi, il diploma dell’imperatore Berengario I del 923 d.c., del Casillo (Cansiglio) se ne menzionavano anche gli estremi che lo racchiudevano: “Monte Petracisa, Monte Crux Ferrea,  Monte Cavallo e Lago Lapacinense”. Ebbene i primi due, associati nell’interpretazione agli odierni siti della Crosetta e del Croseraz, costituiscono riferimenti topografici riguardanti la confinazione qui considerata.

Le comunità che circondano l’altopiano hanno sempre ambito allo sfruttamento delle risorse presenti in Cansiglio, in particolare dei suoi pascoli. A tale scopo diverse furono le controversie insorte tra le stesse; qui ha interesse menzionare quelle che hanno avuto come protagoniste quelle del versante friulano. Due tra queste: quella che portò al lodo arbitrale affidato a Pietro Memo, Podestà e Capitano di Treviso nel 1471, che negò ai polcenighesi diritti in Cornesega e Valmenera, e quella del 1614 che, invece consentì agli abitanti delle stesse comunità un temporaneo impossessamento dei pascoli delle località citate.

Venendo ai tempi della confinazione qui esaminata occorre ricordare che, al pari della Serenissima quando pose il vincolo sull’utilizzo dei legni del Bosco d’Alpago, anche lo Stato italiano con la demanializzazione della foresta del Cansiglio andò a delimitarne i confini comprendendo aree che ricadevano sotto l’amministrazione di enti territoriali diversi: le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, le province di Treviso, Belluno e Udine e i comuni di Fregona, Farra d’Alpago, Tambre, Budoia, Polcenigo e Caneva. La gestione della foresta era unitariamente affidata all’Amministrazione Forestale dello Stato. Con l’avvento della Repubblica italiana e la costituzione delle regioni a statuto speciale le cose mutarono. Con la l.cost.1/1963, all’art.4, in materia forestale si attribuiva potestà legislativa alla regione e con la successiva l.958/1965 si stabilirono le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di patrimonio indisponibile. La parte orientale della foresta del Cansiglio, compresa nel territorio friulano, venne così trasferita al patrimonio indisponibile di quella regione che per la sua gestione istituì un proprio Corpo Forestale.
La parte scorporata si estendeva per circa 1.550 ettari, e interessava sostanzialmente il versante orientale dell’altopiano, approssimativamente tra il Passo della Crosetta e il Monte Croseraz. L’area era tutta ricoperta da bosco, tranne margini di pascolo in Pian Cansiglio, Cornesega e Valmenera. La parte sommitale a nord-est comprendeva due piccole, separate, particelle della foresta confinata nel 1874/75. In seguito ai provvedimenti normativi descritti si provvide a delimitare con apposita segnaletica l’area scorporata. Le caratteristiche furono le stesse adottate in occasione della confinazione dell’Ottocento; segnavia bianchi e neri, con occhielli dei medesimi colori in corrispondenza della presenza di cippi riportanti unicamente il numero d’ordine progressivo. Sotto una immagina della segnaletica e di un cippo della nuova confinazione.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel collocare i termini si fece talvolta riferimento alla presenza di precedenti cippi di confine di natura amministrativa. Due esempi nelle immagini qui sotto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A richiamo di quanto detto inizialmente, il primo dei termini venne posto alla Crosetta, in corrispondenza del 28FN, uno degli ultimi, il 120°, collocato sul Monte Croseraz associandolo al cippo 220FN1875.